IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E FINANZE 
 
  Visto il regio decreto  18  novembre  1923,  n.  2440,  riguardante
disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dello Stato; 
  Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, che ha approvato  il
regolamento  per  l'amministrazione   del   patrimonio   e   per   la
contabilita' generale dello Stato, e, in particolare: 
    l'art. 576 relativo ai conti correnti di tesoreria intestati alle
amministrazioni e aziende autonome; 
    l'art. 598 che regola la restituzione dei depositi provvisori; 
  Viste le Istruzioni sul servizio di Tesoreria dello Stato (I.S.T.),
emanate con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  29
maggio 2007 ed in particolare l'art. 96 relativo alla restituzione di
somme per pagamenti non andati a buon fine; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  9
febbraio 2012 riguardante il riversamento  al  Bilancio  dello  Stato
delle somme relative ai titoli di spesa non andati a buon fine, per i
quali non e' stato richiesto il rinnovo del pagamento; 
  Considerato che il predetto fenomeno riguarda  anche  i  titoli  di
spesa emessi  dalle  amministrazioni  autonome  che  sono  dotate  di
autonomia finanziaria e contabile e  gestiscono  le  risorse  con  un
proprio bilancio, distinto da quello dello Stato; 
  Ravvisata l'opportunita' di far riaffluire sui conti  di  Tesoreria
centrale intestati alle predette amministrazioni le somme relative ai
titoli di spesa non andati a buon fine, emessi dalle  amministrazioni
autonome,  per  i  quali  non  e'  stato  richiesto  il  rinnovo  del
pagamento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Versamento sui conti correnti di Tesoreria delle  somme  relative  ai
     mandati informatici non andati a buon fine e non rinnovati 
 
  1. Al comma 2-bis dell'art. 96 delle I.S.T. dopo il secondo periodo
e' inserito il seguente: 
  «Qualora le somme di cui  al  comma  1  si  riferiscano  a  mandati
informatici emessi a carico del bilancio di amministrazioni e aziende
autonome,  i  relativi  importi  sono  versati  nel  conto   corrente
dell'amministrazione o azienda autonoma di cui agli  articoli  576  e
seguenti del regio decreto 23  maggio  1924,  n.  827,  e  successive
modificazioni».