IL PRESEDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394  «Legge  quadro  sulle  aree
protette»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro
n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -  Articolo
2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: 
    a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello  non
generale e le relative dotazioni organiche, in misura non  inferiore,
per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione,  al  20
per cento di quelli esistenti; 
    b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non   dirigenziale,
apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della
spesa complessiva relativa al numero dei posti di  organico  di  tale
personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla  presente
lettera si riferisce  alle  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  del  predetto  art.  2   del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  per   le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa vigente»; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»; 
  Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione  del  comma  1  dello
stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Visto lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in data 13 novembre 2012 per  l'acquisizione  del  prescritto
concerto, con il quale si e'  gia'  data  attuazione  alla  riduzione
delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa  richiamata,  per
50 amministrazioni; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del  decreto-legge  n.  95'
del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione  dei  provvedimenti
di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni  interessate
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art.  23-  quinquies,  il  numero
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa; 
  Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del  2012,  dagli  enti
parco nazionali di cui al presente decreto; 
  Considerato che per gli enti parco  nazionali  la  riduzione  opera
solo per le dotazioni organiche non dirigenziali, attesa l'assenza di
una dotazione organica dirigenziale; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 che, all'art. 2,  comma  36,
prevede che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente  autonomo  del
parco nazionale  d'Abruzzo  e  dell'Ente  parco  nazionale  del  Gran
Paradiso nel  territorio  di  competenza  dei  parchi  medesimi  sono
equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato; 
  Considerato che il personale del Corpo  forestale  dello  Stato  e'
escluso dalle riduzioni, in quanto rientrante nel comparto  sicurezza
a sua volta escluso dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del
2012; 
  Ritenuto di applicare la predetta  esclusione  anche  alle  guardie
dell'Ente autonomo del parco nazionale  d'Abruzzo  (n.  3  dipendenti
dell'area B di cui 11 B2 e 2 B3) e dell'Ente parco nazionale del Gran
Paradiso (n. 60 dipendenti di cui 54 dell'area B (46 B1 e 8 B3), e  6
dell'area C (4C1 e 2 C3), in quanto svolgenti funzioni  equiparate  a
quelle del Corpo forestale  dello  Stato  e  di  non  considerare  le
corrispondenti unita'  nella  base  di  computo  su  cui  operare  le
prescritte riduzioni; 
  Visto  l'art.  11-quaterdecies,  comma  7,  del  decreto-legge   30
settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2  dicembre  2005,  n.
248, che dispone «Al fine di garantire i  livelli  occupazionali  nel
parco nazionale d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise,  e'  erogata  a  favore
dell'ente parco nazionale d'Abruzzo,  Lazio  e  Molise  la  somma  di
€ 2.500.000,  a  decorrere  dall'anno   2006,   per   consentire   la
stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente.  Le
relative stabilizzazioni sono effettuate  nei  limiti  delle  risorse
assegnate con il  presente  comma  e  nel  rispetto  delle  normative
vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero.  I  rapporti
di  lavoro  in  essere  con  il  personale   che   presta   attivita'
professionale e collaborazione presso  l'ente  parco  sono  regolati,
sulla base di nuovi contratti che  verranno  stipulati  dall'ente,  a
decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla  definitiva  stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei
limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al  relativo  onere  si
provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma  96  dell'
art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
  Considerato che il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio  e  Molise,  in
applicazione  della  normativa  da  ultimo  citata,  ha  assunto   in
soprannumero n. 70 unita' di personale; 
  Ritenuto che le predette 70 unita',  soprannumerarie  per  espressa
previsione di legge, sono da escludere  dalla  base  di  computo,  in
quanto contingente separato  rispetto  alla  dotazione  organica  del
parco; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma  940,
prevede che «Al fine di garantire i livelli occupazionali  nel  Parco
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale
della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco nazionale del  Gran
Sasso e dei Monti  della  Laga  e  dell'ente  Parco  nazionale  della
Maiella la somma di € 2.000.000,  a  decorrere  dall'anno  2007,  per
consentire la stabilizzazione  del  personale  fuori  ruolo  operante
presso tali enti. Le relative  stabilizzazioni  sono  effettuate  nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e  nel  rispetto
delle  normative  vigenti  in  materia  di   assunzioni,   anche   in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere  con  il  personale  che
presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco
sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno  stipulati,
a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva  stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al
relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di  cui  al
comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»; 
  Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito  dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 27-bis ha  previsto  che
«Nei limiti dell'importo stanziato  dall'art.  1,  comma  940,  della
legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  gli  enti  Parco  nazionale  della
Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga  sono  autorizzati  a
utilizzare   le   somme   eccedenti   quelle   occorrenti   per    la
stabilizzazione del personale fuori ruolo  interessato  dal  suddetto
comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari  di  rapporto
di lavoro precario e degli ex lavoratori  socialmente  utili,  previa
procedura selettiva»; 
  Considerato che il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della
Laga e il  Parco  nazionale  della  Maiella,  in  applicazione  della
normativa  da  ultimo   citata,   hanno   assunto   in   soprannumero
rispettivamente n. 36 e n. 37 unita' di personale; 
  Ritenuto che le predette n. 36 e n. 37 unita', soprannumerarie  per
espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo
dei predetti Parchi, in quanto  contingente  separato  rispetto  alla
loro dotazione organica; 
  Vista la legge 9 marzo 1971, n.  98  ed  in  particolare  l'art.  1
secondo cui i cittadini italiani che alla data  del  30  giugno  1969
prestavano da almeno un anno la loro opera nel  territorio  nazionale
alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di
quelli  dei  singoli  Stati  esteri  che  ne  fanno  parte,   e   che
successivamente siano stati o  siano  licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti  di  ristrutturazione  degli  organismi  medesimi  sono
assunti, in soprannumero in quanto occorra, a domanda, se in possesso
dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo  di  cui  alla
tabella I annessa al regio decreto  4  febbraio  1937,  n.  100  ,  e
successive modificazioni, o  in  categorie  salariali  non  di  ruolo
corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla  legge
5 marzo 1961, n. 90 , e successive  modificazioni,  in  relazione  al
titolo di studio posseduto  e  alla  diversa  natura  delle  mansioni
prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o  nel
minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che all'art.  2  comma  100
prevede  che,  al  fine  di  favorire  l'assunzione  nelle  pubbliche
amministrazioni dei cittadini italiani di  cui  alla  legge  9  marzo
1971, n. 98, che, come personale civile,  abbiano  prestato  servizio
continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle
dipendenze di organismi militari  della  Comunita'  atlantica,  o  di
quelli dei singoli Stati esteri che  ne  fanno  parte,  operanti  sul
territorio nazionale, che siano stati licenziati  in  conseguenza  di
provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi  militari
degli organismi medesimi adottati  entro  il  31  dicembre  2006,  e'
istituito, presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  uno
specifico fondo  con  una  dotazione  di  7,250  milioni  di  euro  a
decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni  di  cui  al  presente  comma
possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del  predetto
fondo; 
  Considerato che il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena,
in applicazione della normativa  da  ultimo  citata,  ha  assunto  in
soprannumero n. 11 unita' di personale; 
  Ritenuto che le predette n. 11 unita', soprannumerarie per espressa
previsione di legge, sono da escludere  dalla  base  di  computo,  in
quanto contingente separato  rispetto  alla  dotazione  organica  del
parco; 
  Considerato che le riduzioni possono essere  effettuate,  ai  sensi
del citato art.  2,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  95  del  2012
selettivamente in misura inferiore alle percentuali  ivi  previste  a
condizione che la differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore
riduzione   delle   rispettive   dotazioni   organiche    di    altra
amministrazione; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.  2,   comma   1,   del
decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire per gli  enti  parco
nazionali,  che  non  hanno  nella   dotazione   organica   personale
dirigenziale, il seguente obiettivo:  a)  riduzione  delle  dotazioni
organiche del personale non dirigenziale in misura non  inferiore  al
10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti  di
organico di tale personale; 
  Ritenuto, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, e  della  tutela
del territorio e del mare, quale amministrazione vigilante degli enti
parco nazionali, di calcolare l'obiettivo finanziario da  realizzare,
in applicazione dell'art. 2, comma 1, del  decreto-legge  n.  95  del
2012, sulla dotazione organica complessiva di tutti gli  enti  parco,
come ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto  legge
n. 138 del 2011, al fine di effettuare le necessarie compensazioni in
ragione della dimensione territoriale e  delle  funzioni  di  ciascun
ente e della necessita' di  evitare  eccedenze  di  personale,  ferma
restando,  a  conclusione  dell'istruttoria,  la  previsione  di  una
dotazione organica per singolo ente; 
  Considerato che le riduzioni da operare ai sensi delle disposizioni
sopra richiamate, riferite alle dotazioni organiche degli enti  parco
nazionali di cui al presente decreto, devono determinare un risultato
finanziario pari a € 1.601.251 corrispondente alla riduzione  del  10
per cento della spesa, complessivamente  considerata  per  tutti  gli
enti parco nazionali, della  dotazione  organica  del  personale  non
dirigenziale (v. Allegato A); 
  Considerato che con le compensazioni  illustrate  nell'Allegato  A,
coerenti con la previsione del comma 5 dell'art. 2 del  decreto-legge
n. 95 del 2012, sono garantiti gli obiettivi finanziari previsti  dal
comma 1 dello stesso art. 2,  determinando  le  riduzioni  un  taglio
della  spesa  delle  dotazioni  organiche  non  dirigenziali  pari  a
€ 1.605.174; 
  Ritenuto  di  provvedere  alla  rideterminazione  delle   dotazioni
organiche degli enti parco nazionali in  attuazione  della  normativa
sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
Funzione pubblica del del 12 dicembre 2012, n. 50365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti
parco nazionali: 
  1) Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise; 
  2) Parco Nazionale dell'Alta Murgia; 
  3) Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano; 
  4) Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena; 
  5) Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano; 
  6) Parco Nazionale dell'Asinara; 
  7) Parco Nazionale dell'Aspromonte; 
  8) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 
  9) Parco Nazionale delle Cinque Terre; 
  10) Parco nazionale del Circeo; 
  11) Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi; 
  12) Parco Nazionale delle  Foreste  Casentinesi,  Monte  Falterona,
Campigna; 
  13) Parco Nazionale del Gargano; 
  14) Parco Nazionale del Gran Paradiso; 
  15) Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga; 
  16) Parco Nazionale della Majella; 
  17) Parco Nazionale dei Monti Sibillini; 
  18) Parco Nazionale Del Pollino; 
  19) Parco Nazionale della Sila; 
  20) Parco Nazionale dello Stelvio; 
  21) Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese; 
  22) Parco Nazionale della Val Grande; 
  23) Parco Nazionale del Vesuvio; 
  24) Parco Geominerario Storico  e  Ambientale  della  Sardegna,  le
relative  dotazioni  organiche,   declinate   secondo   l'ordinamento
professionale del comparto, sono numericamente rideterminate  secondo
le allegate rispettive Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,  23,  24,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto. Le  predette  Tabelle  tengono
tutte conto delle precedenti riduzioni in applicazione  dell'art.  1,
comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 
  2. In attuazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del
2012, le amministrazioni  di  cui  al  presente  decreto  adottano  i
regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti. 
  3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni  organiche  degli
enti di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  della  normativa  vigente  in
materia di riduzione della spesa pubblica, saranno  adottate  secondo
il rispettivo ordinamento. 
  Il presente decreto, previa reegistrazione da parte della Corte dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                    e la semplificazione:             
                                       Patroni Griffi                 
 
Il Ministro dell'economia 
    e delle finanze: 
          Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 114