IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; 
  Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Vista la  direttiva  n.  10/2012,  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, emanata in  data  24  settembre
2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro
n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review -  Riduzione
delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni -  Articolo
2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; 
  Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95  del  2012,
in tema  di  riduzione  delle  dotazioni  organiche  delle  pubbliche
amministrazioni, che  prevede  che  "Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»; 
  Visto  il  comma  2,  primo  periodo,  del  predetto  art.  2   del
decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni  di  cui  alle
lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni
organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art.  1,  comma
3,  del  decreto-legge  13  agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148  per   le
amministrazioni destinatarie;  per  le  restanti  amministrazioni  si
prendono a riferimento gli  uffici  e  le  dotazioni  previsti  dalla
normativa vigente.»; 
  Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge  n.  95  del
2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si  provvede,  con
uno o piu' decreti del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  da
adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze considerando che  le  medesime
riduzioni possono essere  effettuate  selettivamente,  anche  tenendo
conto delle specificita' delle  singole  amministrazioni,  in  misura
inferiore  alle  percentuali  ivi  previste  a  condizione   che   la
differenza sia  recuperata  operando  una  maggiore  riduzione  delle
rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»; 
  Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95  del
2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali  non  siano
stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il  31  ottobre
2012 non possono, a  decorrere  dalla  predetta  data,  procedere  ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.
Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le procedure  concorsuali  e  di'  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  comma  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi.»; 
  Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del
2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione  dei  provvedimenti  di
cui al comma 5 dello stesso art.  2  le  amministrazioni  interessate
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; 
  Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95
del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui
al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art.  23-  quinquies,  il  numero
degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo'
essere incrementato se non con disposizione legislativa; 
  Visto lo  schema  di  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero  dell'economia  e  delle
finanze in data 13 novembre 2012 per  l'acquisizione  del  prescritto
concerto, con il quale si e'  gia'  data  attuazione  alla  riduzione
delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa  richiamata,  per
50 amministrazioni; 
  Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 21,
comma 1, prevede che «in considerazione del processo  di  convergenza
ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione
del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e
l'efficacia dell'azione amministrativa nel  settore  previdenziale  e
assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012
e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti
i rapporti attivi e passivi  degli  Enti  soppressi.  Dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e fino al  31  dicembre  2011,
l'INPDAP  e  l'ENPALS  possono  compiere  solo  atti   di   ordinaria
amministrazione.»; 
  Visto il citato decreto-legge n. 201  del  2011  che  all'art.  21,
comma 2, prevede che «con decreti di  natura  non  regolamentare  del
Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi  entro  60
giorni dall'approvazione  dei  bilanci  di  chiusura  delle  relative
gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci
medesimi,  da  deliberare  entro  il  31  marzo  2012,   le   risorse
strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite
all'INPS.  Conseguentemente  la  dotazione  organica   dell'INPS   e'
incrementata di un numero di  posti  corrispondente  alle  unita'  di
personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di
entrata in vigore  del  presente  decreto.  Non  sono  trasferite  le
posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione  organica  vigente
degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19
della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di
cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi  dell'art.
33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo  quanto
previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. I due posti di direttore  generale  degli  Enti  soppressi  sono
trasformati in altrettanti posti  di  livello  dirigenziale  generale
dell'INPS,  con  conseguente   aumento   della   dotazione   organica
dell'Istituto  incorporante.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono
l'inquadramento previdenziale di provenienza.»; 
  Visto il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 che all'art.  21,
comma 2-bis, prevede che «In attesa dell'emanazione  dei  decreti  di
cui al comma 2,  le  strutture  centrali  e  periferiche  degli  Enti
soppressi continuano ad espletare le attivita'  connesse  ai  compiti
istituzionali  degli  stessi.  A  tale  scopo,  l'INPS,  nei  giudizi
incardinati  relativi  alle  attivita'  degli  Enti   soppressi,   e'
rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia' in
servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.»; 
  Visto il successivo comma 7 dell'art. 21 del decreto-legge  n.  201
del 2011 secondo cui «Entro sei mesi dall'emanazione dei  decreti  di
cui  al  comma  2,  l'Inps  provvede  al  riassetto  organizzativo  e
funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1
operando   una   razionalizzazione   dell'organizzazione   e    delle
procedure»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14  che  all'art.  1,
comma   6-ter   prevede   che   «Con   riferimento    al    personale
soprannumerario,  l'Istituto  nazionale  della   previdenza   sociale
(INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1,  2  e  4
del presente articolo, deve procedere al  riassetto  organizzativo  e
funzionale previsto  dall'art.  21,  comma  7,  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine  previsto  dall'art.  1,
comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.  138,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per  l'INPS  e'
prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale  previsto
dall'art. 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214.»; 
  Ritenuto che ai sensi della normativa  sopra  citata  le  riduzioni
previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95  del  2012  si
applicano  alle  dotazioni  organiche  dell'INPS,   come   risultanti
all'esito delle riduzioni ex art. 2, comma 8-bis, della legge  n.  25
del 2010, cui sono state aggiunte le unita' di  personale  dell'IPOST
individuate dal  decreto  27  luglio  2012,  di  trasferimento  delle
risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST all'INPS
ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 78 del  2010,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,  n.  122,
nonche' all'esito delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 138 del 2011; 
  Considerato che  alle  dotazioni  organiche  dell'INPS  come  sopra
individuate,  si  aggiungeranno,  in  attuazione  dell'art.  21   del
decreto-legge n. 201 del 2011, le unita' corrispondenti al  personale
di ruolo in servizio presso i due enti  soppressi  INPDAP  ed  ENPALS
alla data di entrata in vigore del decreto di soppressione; 
  Considerato che le previsioni del comma 10, del  predetto  art.  2,
del decreto-legge  n.  95  del  2012,  secondo  cui  entro  sei  mesi
dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2
le   amministrazioni   interessate   adottano   i   regolamenti    di
organizzazione,  secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  si   applicano
all'INPS tenendo conto delle normativa speciale prevista  per  l'ente
medesimo dall'art. 21 del decreto-legge  n.  201  del  2011,  nonche'
dall'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge n. 216 del  2011,  con  la
conseguenza che il riassetto organizzativo dovra' tenere conto  delle
modalita', dei criteri e della tempistica ivi indicati; 
  Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del  2012,  dagli  enti
pubblici non economici di cui al presente decreto; 
  Considerato  che,  in  attuazione  dell'art.  2,   comma   1,   del
decreto-legge  n.  95  del  2012,  occorre  conseguire   i   seguenti
obiettivi:  a)  riduzione  degli  uffici  dirigenziali,  di   livello
generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di  uffici  e  per  i  posti  di  funzione  di  ciascuna
dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;  b)  riduzione  delle
dotazioni organiche del personale  non  dirigenziale  in  misura  non
inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al  numero
dei posti di organico di tale personale; 
  Ritenuto  di  provvedere  alla  rideterminazione  delle   dotazioni
organiche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale  (INPS)  e
dell'Ente nazionale per  l'aviazione  civile  (ENAC),  in  attuazione
della normativa sopra citata; 
  Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali  rappresentative
del settore interessato di  cui  alla  nota  del  Dipartimento  della
Funzione pubblica del 12 dicembre 2012, n. 50365; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
dicembre  2011,  con  il  quale   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad  esercitare
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  in
materia di lavoro pubblico, nonche'  di  organizzazione,  riordino  e
funzionamento delle pubbliche amministrazioni; 
 
                              Decreta: 
 
  1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6  luglio  2012,  n.
95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti
pubblici  non  economici:  1)  Istituto  Nazionale  della  Previdenza
Sociale (INPS), 2) Ente nazionale per l'aviazione civile  (ENAC),  le
dotazioni  organiche  del  personale  appartenente  alle   qualifiche
dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale  non
dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto,  sono
numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive Tabelle  1
e 2 che costituiscono  parte  integrante  del  presente  decreto.  Le
predette Tabelle tengono tutte conto delle  precedenti  riduzioni  in
attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148. 
  2. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge  n.  95
del 2012, gli enti pubblici non economici di cui al presente  decreto
adottano  i  regolamenti  di  organizzazione,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10.  Resta
ferma per l'INPS la normativa  speciale  prevista  dall'art.  21  del
decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' dall'art. 1, comma  6-ter  del
decreto-legge n. 216 del 2011, con la conseguenza  che  il  riassetto
organizzativo dovra' tenere conto  delle  modalita',  dei  criteri  e
della tempistica ivi indicati. 
  3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni  organiche  degli
enti di cui  al  comma  1,  nel  rispetto  dell'art.  6  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  della  normativa  vigente  in
materia di riduzione della spesa pubblica, saranno  adottate  secondo
il rispettivo ordinamento. 
  4. Le dotazioni organiche  degli  enti  di  cui  al  comma  1  sono
ripartite,   secondo   il   rispettivo   ordinamento,   per   profili
professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo  la
disciplina del relativo comparto di contrattazione. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 23 gennaio 2013 
 
                                         p. Il Presidente             
                                    del Consiglio dei Ministri        
                                    Il Ministro per la pubblica       
                                 amministrazione e la semplificazione 
                                         Patroni Griffi               
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
           Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 
Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 21