IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
dicembre 2011 con il quale e' stato da ultimo prorogato, fino  al  29
febbraio 2012, lo stato di emergenza nel  territorio  del  comune  di
Cerzeto (Cosenza) interessato da  gravissimi  dissesti  idrogeologici
con connessi diffusi movimenti franosi; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  29
aprile 2005, n.  3427  e  21  ottobre  2005,  n.  3472  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Visto, in particolare l'art. 1 dell'ordinanza 21 ottobre  2005,  n.
3472 con il quale  e'  stata  prevista  l'adozione  di  un  piano  di
delocalizzazione e ricostruzione della frazione di  Cavallerizzo  del
comune di Cerzeto (Cosenza) contenente l'individuazione delle aree  e
la realizzazione delle opere  occorrenti  per  la  nuova  costruzione
dell'abitato di Cavallerizzo; 
  Visto  il  verbale  di  visita  finale  in  corso   d'opera   della
Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011; 
  Vista la nota del Comune di Cerzeto del 12 aprile 2010  e  la  nota
del 17 aprile 2012 del Prefetto di Cosenza -  soggetto  attuatore  ai
sensi dell'art. 7 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 24 maggio 2007; 
  Vista la nota prot n. 304/R del 26 settembre 2012 con la  quale  il
Responsabile del procedimento dell'intervento di ricostruzione  della
frazione di Cavallerizzo del Comune di Cerzeto ha trasmesso un quadro
economico riassuntivo evidenziando le relative economie; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, delle  iniziative  finalizzate  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della Regione Calabria con  nota  prot.  0082260
dell'8 marzo 2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Il  Comune  di   Cerzeto   (Cosenza)   e'   individuato   quale
amministrazione   competente   al   coordinamento   delle   attivita'
necessarie   al   superamento   della   situazione   di    criticita'
determinatasi a seguito dei  gravissimi  dissesti  idrogeologici  con
connessi diffusi movimenti franosi verificatisi  nel  territorio  del
comune di Cerzeto (Cosenza). 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Sindaco  di  Cerzeto
(Cosenza),  e'  individuato   quale   soggetto   responsabile   delle
iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo Comune nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
nei piani delle attivita' gia' formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere  le  attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento  in  regime
ordinario delle iniziative in corso finalizzate  al  superamento  del
contesto critico  in  rassegna,  con  priorita'  per  gli  interventi
indicati  nel  verbale  di  visita  finale  in  corso  d'opera  della
Commissione di collaudo tecnico-amministrativo del 16 dicembre 2011. 
  3. Per l'espletamento  delle  iniziative  di  cui  al  comma  2  il
Soggetto  attuatore  -  Prefetto  di  Cosenza   nominato   ai   sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  21  ottobre
2005, n. 3472 e successive modificazioni, provvede  entro  10  giorni
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  a  trasferire  al  Sindaco  di
Cerzeto (Cosenza) tutta la documentazione amministrativa e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4.  Il  predetto  Sindaco,  che  opera  a  titolo   gratuito,   per
l'espletamento delle iniziative di cui al comma  2  si  avvale  senza
nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica  del  Provveditorato
interregionale alle Opere Pubbliche Sicilia - Calabria. Puo' altresi'
avvalersi  delle  strutture  organizzative  della  Regione  Calabria,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito
delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di
ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri
per la finanza pubblica. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Sindaco di  Cerzeto  (Cosenza)  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui  al  comma  2  e  delle
procedure amministrativo-contabili ad essi connessi  con  le  risorse
disponibili sul Fondo della protezione civile pari a 400.000,00 euro.
A  tale  scopo  si  autorizza  l'apertura  di  apposita  contabilita'
speciale che viene allo stesso intestata per dodici  mesi  decorrenti
dalla data di pubblicazione della presente ordinanza  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Sindaco di
Cerzeto puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che
ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio del Comune di Cerzeto  (Cosenza)
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali  somme  residue  presenti  sulla  contabilita'
speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  sul
conto corrente infruttifero  n.  22330  aperto  presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo  della
Protezione Civile, ad eccezione  di  quelle  derivanti  da  fondi  di
diversa  provenienza,  che  vengono   versate   al   bilancio   delle
Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Sindaco,  a   seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 aprile 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                     Gabrielli