IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti del 13 dicembre  2011,  allegato
al decreto del Presidente della Repubblica del  19  dicembre  2011  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie
generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale  sono  state
delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di servizi aerei  nella  Comunita',  in  particolare  gli
articoli 16 e 17; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporti  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti), la competenza di imporre con proprio
decreto oneri  di  servizio  pubblico  sui  servizi  aerei  di  linea
effettuati tra gli scali aeroportuali della Sardegna ed i  principali
aeroporti nazionali, in conformita' alle conclusioni della Conferenza
di servizi prevista  dal  comma  2  dello  stesso  articolo  ed  alle
disposizioni  del  Regolamento  CEE  n.  2408/92,  ora   abrogato   e
sostituito dal Regolamento (CE) n. 1008/2008; 
  Visto l'art. 1 comma 837 e 840 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007) che prevede il passaggio delle  funzioni  in
materia di  continuita'  territoriale  alla  Regione  Autonoma  della
Sardegna e l'assunzione dei relativi oneri finanziari a carico  della
medesima Regione; 
  Visto il Protocollo di intesa per la continuita' territoriale aerea
da e per la Sardegna tra il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile  (ENAC)  e  la
Regione Autonoma della Sardegna, firmato il 7 settembre 2010 ; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  61  del  21  febbraio   2013,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana  n.  61
del 13 marzo 2013,  avente  per  oggetto  «Imposizione  di  oneri  di
servizio pubblico sulle rotte  Alghero-Roma  Fiumicino  e  viceversa,
Alghero-Milano  Linate  e  viceversa,   Cagliari-Roma   Fiumicino   e
viceversa, Cagliari-Milano Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino e
viceversa, Olbia-Milano Linate e viceversa» ed in particolare il par.
4 dell'allegato al medesimo decreto che  regola  le  modalita'  ed  i
termini per  la  presentazione,  da  parte  dei  vettori  comunitari,
dell'accettazione del servizio aereo di linea sulle rotte onerate; 
  Esaminata  la  richiesta  della  Regione  Autonoma  della  Sardegna
contenuta nella nota n. 3482 del 19 marzo 2013 di rivedere i  termini
per la presentazione della dichiarazione di accettazione del servizio
aereo di linea sulle rotte oggetto del decreto ministeriale n. 61 del
21 febbraio 2013, al fine di soddisfare le esigenze di  una  adeguata
valutazione dei requisiti dei vettori che intendano operare le  rotte
sarde in regime onerato e le esigenze di  carattere  commerciale  dei
medesimi vettori, nonche', da ultimo, la  necessita'  di  un  congruo
periodo di tempo per gli adempimenti necessari a riservare  le  bande
orarie per operare i voli in oneri di servizio pubblico; 
  Tenuto conto che gli oneri di servizio pubblico di cui  al  decreto
ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 entreranno in  vigore  il  27
ottobre 2013; 
  Considerato  che  ai  sensi  degli  articoli  4  e  6  del  decreto
ministeriale sopra citato i vettori comunitari devono presentare alla
Regione Autonoma  della  Sardegna  le  domande  di  accettazione  del
servizio aereo di  linea  onerato  senza  corrispettivo  finanziario,
sulle rotte Alghero-Roma Fiumicino e viceversa, Alghero-Milano Linate
e viceversa, Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,  Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate   e   viceversa,   e   la   stessa   Regione   provvede   pure
all'espletamento delle gare previste all'art. 5 del medesimo decreto; 
  Ritenuto di modificare il testo dell'allegato al decreto n. 61  del
21 febbraio  2013  limitatamente  ai  termini  per  la  presentazione
dell'accettazione  del  servizio   aereo   di   linea   onerato   sui
collegamenti tra gli aeroporti di Alghero, Cagliari ed  Olbia  e  gli
aeroporti di Roma Fiumicino e Milano Linate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  L'allegato tecnico al decreto ministeriale 61 del 21 febbraio  2013
avente per oggetto «Imposizione di oneri di servizio  pubblico  sulle
rotte Alghero-Roma Fiumicino e  viceversa,  Alghero-Milano  Linate  e
viceversa,  Cagliari-Roma  Fiumicino  e  viceversa,   Cagliari-Milano
Linate e viceversa, Olbia-Roma Fiumicino  e  viceversa,  Olbia-Milano
Linate  e  viceversa»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana -serie generale- n. 61 del 13 marzo 2013 e' cosi'
modificato: 
    A) nel secondo periodo dei paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.1,3,  3.1.4,
3.1.5, 3.1.6  lettera  a)  in  luogo  delle  parole  «60  giorni»  si
sostituisce «90 giorni»; 
    B) al secondo periodo del par. 4.1 si sostituisce «non  oltre  il
sessantesimo giorno» con «non oltre il novantesimo giorno»; 
    C) il terzo periodo del paragrafo 4.1 da «In ogni caso...» a  «in
vigore degli oneri» e' soppresso.