IL MINISTRO 
                      DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996  della  Commissione  del  12
giugno 1996, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
Europee L. 148 del 21 giugno 1996, con il quale e'  stata  registrata
la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; 
  Visto il D.L. 3 novembre 2008, n. 171 recante misure urgenti per il
rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito in legge,
con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, Legge  30  dicembre  2008  n.
205; 
  Visto in particolare l'articolo 4-quinquiesdecies del  citato  D.L.
171/2008, come convertito dalla legge 205/2008,  che  dispone  che  a
decorrere dal 1° gennaio  2013  la  produzione  della  Mozzarella  di
Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da  quelli
in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi  o  preparati
alimentari; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante disposizioni per la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  ed  in
particolare l'art. 1, comma 388, che  fissa  al  30  giugno  2013  il
termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella
tabella 2 allegata alla legge stessa  tra  i  quali  e'  previsto  il
termine del 1° gennaio 2013 previsto dall'articolo  4-quinquiesdecies
del citato D.L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008; 
  Visto che il  citato  articolo  4-quinquiesdecies  prevede  che  il
Ministro delle politiche agricole alimentari  e  forestali  provveda,
con  decreto,  a  definire  le  modalita'  per   l'attuazione   della
separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella  di
Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri  tipi  di
formaggi o preparati alimentari; 
  Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2013 recante disposizioni per
la produzione della Mozzarella di Bufala Campana  DOP  in  attuazione
dell'art. 4-quinquiesdecies Legge 205/2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 21 marzo 2013; 
  Considerato che il citato DM 6 marzo 2013  non  tiene  conto  della
inevitabile  produzione  di  sottoprodotti  o  derivati   del   latte
proveniente da allevamenti inseriti nel sistema  di  controllo  della
DOP Mozzarella di Bufala Campana, inclusa la ricotta; 
  Ritenuto necessario includere la lavorazione  dei  sottoprodotti  o
derivati del latte provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di
controllo della DOP Mozzarella di Bufala  Campana  all'interno  degli
stabilimenti che producono Mozzarella di Bufala Campana DOP. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                   Separazione degli stabilimenti 
        di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP 
 
  1.  A  decorrere  dal  30  giugno  2013,  in  attuazione  dell'art.
4-quinquiesdecies del D.L. 171/2008, come convertito dalla  legge  n.
205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo  della  DOP
Mozzarella di Bufala Campana producono  il  formaggio  Mozzarella  di
Bufala Campana  nonche'  i  sottoprodotti  o  derivati  della  stessa
materia prima, inclusa la  ricotta,  in  stabilimenti  esclusivamente
dedicati  a  tali  produzioni.  E'  vietata  la  produzione  in  tali
stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari . 
  2. All'interno degli stabilimenti che lavorano Mozzarella di Bufala
Campana DOP e' vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime
e  cagliate  diverse  da  latte  e  cagliate  bufaline  idonee   alle
lavorazioni di cui al precedente comma 1  e  ad  esse  esclusivamente
dedicate. 
  3. I  produttori  inseriti  nel  sistema  di  controllo  della  DOP
comunicano all'organismo di controllo della DOP Mozzarella di  Bufala
Campana DOP ed all'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e
della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli  stabilimenti
esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma  1
entro il 30 giugno 2013.