IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 25 febbraio  1963,  n.  441,  concernente  la
disciplina igienica della produzione e della vendita  delle  sostanze
alimentari e delle bevande; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo  2006  n.
189,  relativo  al  Regolamento  recante  modifiche  al  decreto  del
Presidente   della   Repubblica    28    marzo    2003,    n.    129,
sull'organizzazione del Ministero della Salute; 
  Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,
recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento  delle  strutture  di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge  24
dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito  al  Ministero  del  lavoro
della salute e delle politiche  sociali  le  funzioni  del  Ministero
della salute con le inerenti risorse finanziarie,  strumentali  e  di
personale; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172,  recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di  immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. della  G.U.  n.  145  del  23  giugno  1995)
concernente «Aspetti applicativi delle  nuove  norme  in  materia  di
autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005  e  successivi  aggiornamenti  di  cui
l'ultimo n. 839/2008  del  31  luglio  2008,  concernenti  i  livelli
massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e
mangimi di origine vegetale e animale e  che  modifica  la  direttiva
91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  80  concernente  le
misure transitorie; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  546/2011,  547/2011,
di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visto  l'art.  58  del  regolamento  (CE)  n.  1107/2009,  relativo
all'immissione sul mercato e uso dei coadiuvanti; 
  Visto l'art. 81 par.3 del regolamento (CE) n.  1107/2009  il  quale
dispone che gli stati membri possano applicare disposizioni nazionali
fino a che non siano state adottate le  disposizioni  dettagliate  di
cui all'art. 58, par. 2; 
  Vista la domanda presentata in data 26 ottobre  2012,  dall'Impresa
Cheminova  Agro  Italia  con  sede  legale  in  Bergamo,  Via   F.lli
Bronzetti, 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione  all'immissione
in commercio del  prodotto  coadiuvante  HYDRA  PLUS,  contenente  la
sostanza attiva alchil etere solfato sale sodico, prodotto uguale  al
prodotto di riferimento denominato Wetting  plus,  registrato  al  n.
2191 con D.D. in data 12 aprile 1976,  e  modificato  successivamente
con decreti di cui l'ultimo in data  10  gennaio  2012,  dell'Impresa
Scam Spa, con sede legale in Modena, strada Bellaria 164; 
  Rilevato che la  verifica  tecnico-amministrativa  dell'ufficio  ha
accertato la sussistenza dei requisiti per  l'applicazione  dell'art.
16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,
n. 290 e in particolare che: 
    il prodotto e' uguale al citato prodotto di  riferimento  Wetting
plus; 
    esiste legittimo accordo tra l'Impresa titolare del  prodotto  di
riferimento e l'Impresa Cheminova Agro Italia srl; 
  Ritenuto  di  limitare  la  validita'  dell'autorizzazione  al   31
dicembre 2015, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento,
fatti salvi gli  adeguamenti  che  dovranno  essere  adempiuti  e  le
scadenze  che  saranno  definite  con  regolamento  comunitario,   in
attuazione del sopra citato art. 58; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  A decorrere dalla data del presente decreto e fino al  31  dicembre
2015, l'impresa Cheminova Agro Italia con sede legale in Bergamo, Via
F.lli Bronzetti, 32/28, e' autorizzata ad immettere in  commercio  il
coadiuvante  denominato  HYDRA  PLUS,  con  la  composizione  e  alle
condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. 
  E' fatto altresi' salvo ogni eventuale adempimento  ed  adeguamento
delle  condizioni  di  autorizzazione  del  coadiuvante,   anche   in
conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti la sostanza attiva componente. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da L 0,5 - 1 - 5  -  10  -
20. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle Imprese: 
    SCAM Spa - Modena. 
    Althaller Italia SpA - S. Colombano al Lambro (MI). 
  Il prodotto suddetto e' registrato al n. 15642. 
  E' approvata  quale   parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 20 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello