IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme  in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE  ed  in  particolare  l'art.  80  concernente
«Misure transitorie»; 
  Visti i Regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del Regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  Regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Vista la domanda dell'8 febbraio 2011 presentata dall'impresa Rotam
Agrochemical Europe  Limited,  con  sede  legale  in  Hamilton  House
Mabledon Place, London, WC1H 9BB, Regno Unito diretta ad ottenere  la
registrazione  del  prodotto  fitosanitario   denominato   «Temporis»
contenente la sostanza attiva deltametrina; 
  Visto il pagamento della tariffa a norma del decreto ministeriale 9
luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda; 
  Vista la convenzione del 27 dicembre 2011, tra il  Ministero  della
salute e l'Universita' degli studi di Pisa - Dipartimento di biologia
delle  piante  agrarie,  per  l'esame  delle  istanze   di   prodotti
fitosanitari corredati di dossier di Allegato III di cui  al  decreto
legislativo n. 194/95; 
  Visto il decreto del 28 marzo 2003  di  inclusione  della  sostanza
attiva deltametrina, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 194 fino al 31 ottobre 2013 in  attuazione  della  direttiva
2003/5/CE della Commissione del 10 gennaio 2003; 
  Considerato che la direttiva 91/414/CEE  e'  stata  sostituita  dal
Regolamento CE n. 1107/2009 e che  pertanto  la  sostanza  attiva  in
questione  ora  e'  considerata  approvata  ai  sensi  del   suddetto
regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011; 
  Visto il Regolamento n. 823/2012 recante deroga al  Regolamento  di
esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le date  di  scadenza
dell'approvazione di alcune sostanze attive tra cui la  deltametrina,
per la quale il periodo di approvazione viene prorogato al 31 ottobre
2016; 
  Vista la valutazione dell'istituto  sopra  citato  in  merito  alla
documentazione  tecnico-scientifica  presentata  dall'impresa   Rotam
Agrochemical Europe Limited a sostegno dell'istanza di autorizzazione
del prodotto fitosanitario in questione; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari  (CCPF)
di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17  marzo  1995,  n.  194,
secondo le modalita' descritte nella procedura di cui  alla  riunione
plenaria del 12 aprile 2012; 
  Vista la nota dell'ufficio in data 6 novembre 2012 con la quale  e'
stata richiesta la documentazione per il proseguimento  dell'iter  di
registrazione; 
  Vista la nota pervenuta in data 10 dicembre 2012 da cui risulta che
l'impresa  Rotam  Agrochemical  Europe  Limited  ha   presentato   la
documentazione richiesta dall'ufficio; 
  Ritenuto di autorizzare il prodotto «Temporis» fino al  31  ottobre
2016  data  di  scadenza  dell'approvazione  della  sostanza   attiva
deltametrina; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 19
luglio 1999; 
 
                              Decreta: 
 
  L'impresa Rotam Agrochemical Europe Limited,  con  sede  legale  in
Hamilton House Mabledon Place, London,  WC1H  9BB,  Regno  Unito,  e'
autorizzata ad  immettere  in  commercio  il  prodotto  fitosanitario
denominato TEMPORIS con la composizione e  alle  condizioni  indicate
nell'etichetta allegata al presente decreto, fino al 31 ottobre 2016,
data di scadenza dell'iscrizione della sostanza  attiva  deltametrina
nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il prodotto e' confezionato nelle taglie da mL 15-250-500; L 1-5. 
  Il prodotto in questione e'  importato  in  confezioni  pronte  per
l'impiego dagli stabilimenti delle imprese estere: 
    Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd No.88,  Long  Deng  Road,  ETDZ,
Kunshan 215301, Jiangsu, Cina; 
    Lanlix Cropscience Ltd.  No.  79,  Hsiang  Yang  Rd,  Chang  Chih
Hsiang, Ping Tung Hsien, Taiwan, Cina. 
  Il prodotto e' preparato presso gli stabilimenti delle imprese: 
    Irca Service SpA, ss. Cremasca 591,  n.  10,  24040  Fornovo  San
Giovanni, (Bergamo); 
    Sipcam SpA, via Vittorio Veneto 81,  26857  Salerano  sul  Lambro
(Lodi). 
  Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 15140. 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato,  in  via  amministrativa,
all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 24 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: Borrello