IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065 recante il regolamento di esecuzione  della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Vista la domanda presentata ai fini dell'iscrizione nel  rispettivo
registro nazionale delle varieta' vegetali; 
  Visti i risultati  delle  prove  condotte  per  l'accertamento  dei
requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; 
  Vista la proposta di nuova denominazione avanzata dall'interessato; 
  Considerata conclusa la verifica della  denominazione  proposta  in
quanto pubblicata sul Bollettino delle varieta'  vegetali  n.  6/2012
senza  che  siano  pervenuti  avvisi  contrari   all'uso   di   detta
denominazione; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del  D.P.R.  8  ottobre  1973,  n.  1065,  e'
iscritta nei registri delle varieta' dei  prodotti  sementieri,  fino
alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione
medesima, la  sotto  riportata  varieta',  la  cui  descrizione  e  i
risultati  delle  prove  eseguite  sono  depositati   presso   questo
Ministero: 
 
                           FRUMENTO TENERO 
    

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|   Codice   |   Denominazione   |            Responsabile          |
|            |                   |        della conservazione       |
|            |                   |             in purezza           |
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|   13728    |       AG300       |    Isea Srl - Corridonia (MC)    |
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  Il presente decreto entrera'  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 5 aprile 2013 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
 
              Avvertenza: il presente atto non e' soggetto  al  visto
          di controllo preventivo  di  legittimita'  da  parte  della
          Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20,  ne'
          alla  registrazione  da  parte  dell'Ufficio  centrale  del
          bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze,  art.
          9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.