IL DIRETTORE GENERALE 
                        dello sviluppo rurale 
 
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,   che   disciplina
l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli  19  e  24  che
prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura,
dei  registri   di   varieta'   aventi   lo   scopo   di   permettere
l'identificazione delle varieta' stesse; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24  novembre  1972
con il quale sono stati istituiti i registri di varieta' di  cereali,
patata, specie oleaginose e da fibra; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n.
1065, recante il regolamento di esecuzione della  legge  25  novembre
1971, n. 1096; 
  Visto il decreto-legge 15 febbraio 2007,  n.  10,  convertito,  con
modificazioni, nella legge del 6 aprile 2007, n. 46,  in  particolare
l'art. 2-bis che sostituisce l'art.  19-bis  della  citata  legge  n.
1096/71 e con il quale e' prevista l'istituzione, presso il Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  del   Registro
nazionale della varieta' da conservazione, cosi'  come  definite  dal
medesimo art. 2-bis; 
  Visto  il  decreto  legislativo  del  29  ottobre  2009,  n.   149,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  31
ottobre  2009,  recante  «Attuazione   della   direttiva   2008/62/CE
concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e  varieta'  agricole
naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate
di erosione genetica, nonche' per la commercializzazione di sementi e
di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varieta'.»; 
  Visto il decreto ministeriale del 17 dicembre 2010 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  del  17  febbraio  2011
recante disposizioni  applicative  del  decreto  legislativo  del  29
ottobre 2009, n. 149, circa le modalita' per l'ammissione al Registro
Nazionale delle varieta' da conservazione di specie agrarie; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  relativo  alle
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche, in particolare l'art. 4, commi  1  e  2  e
l'art. 16, comma 1; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  di  riforma
dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11  della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana
n.  89  del  16  aprile   2012,   concernente   il   Regolamento   di
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei conti, recante
individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; 
  Visto il parere favorevole della Regione Piemonte espresso con nota
del 25 febbraio 2013; 
  Ritenuto di accogliere la proposta sopra menzionata; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8
ottobre 1973, n. 1065, e' iscritta nei registri  delle  varieta'  dei
prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo
a quello della iscrizione medesima, l 
 
                                Riso 
    

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|   Codice   |   Denominazione   |            Responsabile          |
|            |                   |        della conservazione       |
|            |                   |             in purezza           |
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|   15682    |     Maratelli     |     Cascina Canta di Francese    |
|            |                   |     Maddalena e Isabella s.s.    |
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