IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, 
                        IL TURISMO E LO SPORT 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  coordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,  convertito  dalla
legge 17 luglio  2006,  n.  233,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  luglio  1999,  n.  242,  recante
«Riordino del Comitato olimpico  nazionale  italiano  -  C.O.N.I.,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16  novembre  2011
con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato  nominato  Ministro  senza
portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri  del  16
novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 17  novembre  2011,
registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di  funzioni  del
Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per  lo
sport al suddetto Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  15
febbraio 2012, registrato alla Corte dei  conti  il  14  marzo  2012,
registro n. 2, foglio n.  258  concernente  modifiche  al  precedente
decreto 1° marzo 2011, con il quale, tra l'altro,  l'Ufficio  per  lo
sport  e'  inserito  nell'ambito  del  Dipartimento  per  gli  affari
regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  29
febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012, con
il quale al dott. Giovanni Panebianco e' stato  conferito  l'incarico
di coordinatore dell'Ufficio per lo sport del  Dipartimento  per  gli
affari regionali; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  27
giugno 2012, con il quale al dott.  Calogero  Mauceri  -  Consigliere
della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,  e'  stato  conferito
l'incarico di Capo del Dipartimento  per  gli  affari  regionali,  il
turismo e lo sport; 
  Visto l'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n.  83,
convertito con modificazione dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
recante misure urgenti per la crescita del Paese,  che  ha  istituito
presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  il  Fondo  per  lo
sviluppo  e  la  capillare   diffusione   della   pratica   sportiva,
finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla
ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione  finanziaria,
per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, e'  previsto  che,
con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per  gli  affari
regionali il  turismo  e  lo  sport,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I.  e  la  Conferenza
unificata, sono definiti i criteri  per  l'erogazione  delle  risorse
finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1; 
  Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 64 stabilisce che con
decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari  regionali,
il turismo e lo sport sono  individuati  gli  interventi  ammessi  al
finanziamento; 
  Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8  del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; 
  Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell' art. 64, comma  2,  del
predetto decreto-legge, alla definizione dei criteri di  riparto  del
Fondo e di erogazione delle relative risorse finanziarie in  modo  da
assicurare organica distribuzione degli  interventi  sul  territorio,
con particolare riferimento alla copertura  di  territori  deficitari
dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e di quelle colpite da
calamita' naturali; 
  Ravvisata  altresi'  l'esigenza  di  garantire,  per   ragioni   di
efficienza ed efficacia della spesa pubblica e  di  promozione  della
pratica  sportiva  e  dei  valori   di   coesione,   solidarieta'   e
integrazione sociale, la particolare considerazione di interventi che
consentano di  completare  l'esecuzione  di  progetti  avviati  e  di
favorire l'ulteriore sviluppo di attivita' gia' in essere, specie  se
a valenza polifunzionale, nonche'  fruibili  nell'ambito  di  scuole,
universita',  luoghi  di  aggregazione  sociale,  anche  a  carattere
religioso, e aree periferiche disagiate; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Destinazione del Fondo, modalita' 
                      e limiti di finanziamento 
 
  1. Il Fondo di cui all'art.  64,  comma  1,  del  decreto-legge  22
giugno  2012,  n.  83  (di  seguito  solo  Fondo)  e'  destinato   al
finanziamento in conto capitale di progetti per la  realizzazione  di
nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento
funzionale e la messa a norma di impianti gia' in essere. 
  2.  Il  massimo  finanziamento  attribuibile  a  ciascun  progetto,
ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo
di 18 milioni di euro: 
  per importi fino ad euro 100.000  sara'  pari  al  100%  del  costo
complessivo dell'intervento; 
  per importi compresi tra euro 100.000 ed euro  600.000  non  potra'
superare la somma di euro 100.000 piu' il 76% della  quota  eccedente
euro 100.000; 
  per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non  potra'
superare la somma di euro 480.000 piu' il 30% della  quota  eccedente
euro 600.000; 
  per importi compresi tra  euro  1.000.000  ed  euro  1.500.000  non
potra' superare la somma di euro 600.000  piu'  il  20%  della  quota
eccedente euro 1.000.000; 
  per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma
di euro 700.000 piu' il 10% della quota eccedente euro 1.500.000. 
  3. Il costo del progetto si  intende  comprensivo  delle  spese  di
progettazione, direzione  lavori  e  relativi  oneri  accessori,  IVA
compresa.