IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, comma 2; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011 con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri del 16 novembre 2011, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2011, registro n. 1, foglio n. 207, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di politiche per lo sport al suddetto Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2012, registro n. 2, foglio n. 258 concernente modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, con il quale, tra l'altro, l'Ufficio per lo sport e' inserito nell'ambito del Dipartimento per gli affari regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 febbraio 2012, registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2012, con il quale al dott. Giovanni Panebianco e' stato conferito l'incarico di coordinatore dell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2012, con il quale al dott. Calogero Mauceri - Consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Visto l'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazione dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante misure urgenti per la crescita del Paese, che ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero alla ristrutturazione di quelli esistenti, con una dotazione finanziaria, per l'anno 2012, fino a 23 milioni di euro; Considerato che, ai sensi dell'art. 64, comma 2, e' previsto che, con decreto di natura non regolamentare, il Ministro per gli affari regionali il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il C.O.N.I. e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie del fondo di cui al succitato comma 1; Considerato che il predetto comma 2 dell'art. 64 stabilisce che con decreto adottato dal Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport sono individuati gli interventi ammessi al finanziamento; Sentito il Comitato olimpico nazionale italiano; Acquisito il parere favorevole della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, espresso nella seduta del 7 febbraio 2013; Ritenuto di dover procedere, ai sensi dell' art. 64, comma 2, del predetto decreto-legge, alla definizione dei criteri di riparto del Fondo e di erogazione delle relative risorse finanziarie in modo da assicurare organica distribuzione degli interventi sul territorio, con particolare riferimento alla copertura di territori deficitari dal punto di vista dell'impiantistica sportiva e di quelle colpite da calamita' naturali; Ravvisata altresi' l'esigenza di garantire, per ragioni di efficienza ed efficacia della spesa pubblica e di promozione della pratica sportiva e dei valori di coesione, solidarieta' e integrazione sociale, la particolare considerazione di interventi che consentano di completare l'esecuzione di progetti avviati e di favorire l'ulteriore sviluppo di attivita' gia' in essere, specie se a valenza polifunzionale, nonche' fruibili nell'ambito di scuole, universita', luoghi di aggregazione sociale, anche a carattere religioso, e aree periferiche disagiate; Decreta: Art. 1 Destinazione del Fondo, modalita' e limiti di finanziamento 1. Il Fondo di cui all'art. 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (di seguito solo Fondo) e' destinato al finanziamento in conto capitale di progetti per la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero per la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e la messa a norma di impianti gia' in essere. 2. Il massimo finanziamento attribuibile a ciascun progetto, ammesso alla ripartizione, sino alla concorrenza massima dell'importo di 18 milioni di euro: per importi fino ad euro 100.000 sara' pari al 100% del costo complessivo dell'intervento; per importi compresi tra euro 100.000 ed euro 600.000 non potra' superare la somma di euro 100.000 piu' il 76% della quota eccedente euro 100.000; per importi compresi tra euro 600.000 ed euro 1.000.000 non potra' superare la somma di euro 480.000 piu' il 30% della quota eccedente euro 600.000; per importi compresi tra euro 1.000.000 ed euro 1.500.000 non potra' superare la somma di euro 600.000 piu' il 20% della quota eccedente euro 1.000.000; per importi superiori ad euro 1.500.00 non potra' superare la somma di euro 700.000 piu' il 10% della quota eccedente euro 1.500.000. 3. Il costo del progetto si intende comprensivo delle spese di progettazione, direzione lavori e relativi oneri accessori, IVA compresa.