IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                   per i trasporti la navigazione 
                ed i sistemi informativi e statistici 
 
  Vista  la  direttiva  2003/59/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 15 luglio 2003, concernente la qualificazione  iniziale
e la formazione periodica dei conducenti di taluni  veicoli  stradali
adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; 
  Visto il Capo II del decreto legislativo 21 novembre 2005, n.  286,
come modificato dal decreto legislativo 22 dicembre 2008, n. 214, che
ha recepito la direttiva 2003/59/CE; 
  Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante «Nuovo Codice della strada»; 
  Visto in particolare l'art. 115,  comma  1,  del  predetto  decreto
legislativo, come da ultimo modificato  dal  decreto  legislativo  18
aprile 2011, n. 59, recante «Attuazione delle direttive 2006/126/CE e
2009/113/CE concernenti la patente di guida»; 
  Visto il  decreto  legislativo  16  gennaio  2013,  n.  2,  recante
«Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011,  n.
59 e 21 novembre 2005, n. 286,  nonche'  attuazione  della  direttiva
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2006/126/CE  concernente
la patente di guida»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1992,
n.  495,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Regolamento di esecuzione e di attuazione  del  nuovo  Codice  della
Strada»,  ed  in  particolare  gli  articoli  311  e   312,   nonche'
l'appendice I al titolo IV; 
  Visto il proprio decreto 22 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2010, n. 258, recante «Nuove disposizioni in
materia di rilascio della carta di qualificazione del conducente»; 
  Considerata l'esigenza di modificare le disposizioni  del  predetto
decreto direttoriale 22 ottobre  2010,  al  fine  di  coordinarne  la
disciplina con le nuove disposizioni del citato  decreto  legislativo
n. 286 del 2005, come modificato dal Capo II del decreto  legislativo
16 gennaio 2013, n. 2; 
  Ritenuto quindi opportuno ridefinire la disciplina  in  materia  di
rilascio del documento comprovante la qualificazione per  l'esercizio
dell'attivita' professionale di  autotrasporto  di  persone  e  cose,
denominata qualificazione CQC in un unico organico provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
  Obbligo di possesso della carta di qualificazione del conducente 
 
  1.  Ai  fini   dell'esercizio   dell'attivita'   professionale   di
autotrasporto nell'ambito  dei  Paesi  dell'Unione  Europea  e  dello
Spazio  Economico  Europeo  e'  fatto   obbligo   di   possedere   la
qualificazione di cui all'art. 14, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 286 del 2005, e  successive  modificazioni,  di  seguito  definita
qualificazione CQC, dal: 
    a) 10 settembre 2008, se trattasi di trasporto di persone; 
    b) 10 settembre 2009, se trattasi di trasporto di cose. 
  2. La qualificazione CQC si consegue a seguito della  frequenza  di
un corso di qualificazione iniziale, di cui all'art. 18  del  decreto
legislativo  n.  286  del  2005,  e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, e superamento del relativo esame, di cui  all'art.  19,
comma 1, del predetto decreto legislativo, ovvero per  documentazione
ed in esenzione da esame, ai sensi dell'art. 17 del piu' volte citato
decreto  legislativo  e  dell'art.  3  del   presente   decreto.   La
qualificazione CQC e'  rinnovata  nella  validita'  a  seguito  della
frequenza di un corso di formazione periodica, ai sensi dell'art.  20
del decreto legislativo n. 286 del 2005, e successive modificazioni e
integrazioni. 
  3. Il possesso della qualificazione CQC o il rinnovo  di  validita'
della stessa e' comprovato: 
    a) per i titolari di  patente  di  guida  italiana  di  categoria
presupposta dalla qualificazione stessa, dall'apposizione del  codice
unionale armonizzato «95», ai sensi dell'art. 22, commi da 1 a 3, del
decreto legislativo n. 286 del 2005  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b) per i titolari di patente di guida  di  categoria  presupposta
dalla qualificazione stessa, rilasciata  da  uno  Stato  estero,  dal
documento carta di qualificazione del  conducente  formato  card,  ai
sensi dell'art. 22, comma 3-bis, del decreto legislativo n.  286  del
2005 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  4. Fermo restando il limite anagrafico di cui all'art.  115,  comma
1, lettera e), punto 4, la qualificazione CQC  per  il  trasporto  di
persone  ricomprende  in   se'   il   certificato   di   abilitazione
professionale di tipo KB e quello  di  tipo  KA,  limitatamente  alle
categorie di motocicli alla cui guida abilita la patente posseduta.