Il Senato della Repubblica, il  24  aprile  2013,  ha  adottato,  a
maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione: 
                               Art. 1 
 
  1. Nel Regolamento e' aggiunta, in fine, la  seguente  disposizione
transitoria: 
 
                      «DISPOSIZIONE TRANSITORIA 
 
  1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza
sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti  alla  data
di entrata in vigore della presente disposizione  transitoria  e  non
trova applicazione il limite di  cui  all'ultimo  periodo  del  comma
2-bis dell'articolo 5. 
  2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi  1
e 2 dell'articolo 5,  non  risulti  rappresentato  nel  Consiglio  di
Presidenza e che, alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione transitoria, abbia avanzato richiesta di integrazione ai
sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 5 sulla quale abbia  gia'
deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto
all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario. 
  3. L'elezione avviene con un'unica votazione. 
  4. Nella votazione per  l'elezione  di  cui  al  comma  3,  ciascun
Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro
che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato  la  richiesta  di
cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente  a
uno per Gruppo. 
  5. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso
superiore a tre. 
  6. Si applicano i commi 2-quater e 4 dell'articolo 5. 
  7. L'elezione di  un  Senatore  Segretario  ulteriore  rispetto  al
limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5  non
deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio del Senato. 
  8. Per la finalita' di cui al comma 7, il Consiglio  di  Presidenza
delibera la corrispondente riduzione  delle  competenze  spettanti  a
ciascun componente del Consiglio medesimo, come integrato in  seguito
all'elezione di cui al comma 3».