Il Senato della Repubblica, il 24 aprile 2013, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione: Art. 1 1. Nel Regolamento e' aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria: «DISPOSIZIONE TRANSITORIA 1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5. 2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 5 sulla quale abbia gia' deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario. 3. L'elezione avviene con un'unica votazione. 4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo. 5. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso superiore a tre. 6. Si applicano i commi 2-quater e 4 dell'articolo 5. 7. L'elezione di un Senatore Segretario ulteriore rispetto al limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5 non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio del Senato. 8. Per la finalita' di cui al comma 7, il Consiglio di Presidenza delibera la corrispondente riduzione delle competenze spettanti a ciascun componente del Consiglio medesimo, come integrato in seguito all'elezione di cui al comma 3».