LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
Nella odierna seduta del 25 luglio 2012: 
  Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa  Conferenza
il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni,  in
attuazione  del  principio  di  leale  collaborazione,  al  fine   di
coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze   e   svolgere
attivita' di interesse comune; 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219  recante  «Nuova  disciplina
delle  attivita'  trasfusionali  e  della  produzione  nazionale   di
emoderivati»,  che  detta  i  principi  fondamentali  in  materia  di
attivita' trasfusionali, allo scopo di garantire  una  piu'  efficace
tutela della salute dei cittadini  attraverso  il  conseguimento  dei
piu' alti livelli  di  sicurezza,  nonche'  condizioni  uniformi  del
servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale; 
  Visto, in particolare, l'art. 20, comma 1, della predetta legge  n.
219 del 2005, il quale prevede che «le Regioni, entro sei mesi  dalla
data di pubblicazione dell'accordo di cui all'art. 19, definiscono  i
requisiti per l'accreditamento delle medesime strutture,  nonche'  le
procedure per la richiesta, la verifica dei requisiti previsti  e  la
concessione dell'accreditamento delle  strutture  trasfusionali,  nel
rispetto delle normative nazionali e comunitarie in materia e tenendo
conto delle linee guida fornite dal Centro Nazionale Sangue»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007;  n.  207,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/61/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE  per  quanto  riguarda  la   prescrizione   in   tema   di
rintracciabilita'  del  sangue  e  degli  emocomponenti  destinati  a
trasfusioni e  la  notifica  di  effetti  indesiderati  ed  incidenti
gravi»; 
  Visto il decreto legislativo  9  novembre  2007,  n.  208,  recante
«Attuazione della  direttiva  2005/62/CE  che  applica  la  direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le  specifiche  comunitarie
relative ad un sistema di qualita' per i servizi trasfusionali»; 
  Visto il decreto legislativo 20  dicembre  2007,  n.  261,  recante
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE,  che  stabilisce  norme  di
qualita'  e  di  sicurezza  per  la  raccolta,   il   controllo,   la
lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue  umano  e
dei suoi componenti» e, in particolare, l'art. 25, il  quale  prevede
l'adeguamento  al  progresso  tecnico  e  scientifico  dei  requisiti
tecnici inerenti al processo trasfusionale; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 20
marzo 2008 (Rep. Atti n. 115/CSR), recante i principi generali  ed  i
criteri per la regolamentazione dei rapporti  tra  le  Regioni  e  le
Province autonome e le Associazioni  e  Federazioni  di  donatori  di
sangue; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16
dicembre  2010  (Rep.  Atti  n.  242/CSR),   sui   requisiti   minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici  delle  attivita'  sanitarie
dei servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta  e  sul  modello
per le visite di verifica; 
  Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano, sancito da questa Conferenza nella seduta del 13
ottobre 2011 (Rep. Atti n. 206/CSR), ai sensi dell'art. 6,  comma  1,
lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sul documento relativo
a  «Caratteristiche  e  funzioni   delle   Strutture   regionali   di
coordinamento (SRC) per le attivita' trasfusionali»; 
  Vista la nota in data 20 aprile 2012, con  la  quale  il  Ministero
della salute ha inviato, ai fini dell'esame  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni, lo schema di accordo indicato in  oggetto  concernente
le «Linee guida per  l'accreditamento  dei  servizi  trasfusionali  e
delle unita' di raccolta del sangue e degli emocomponenti»; 
  Vista la lettera del 26 aprile 2012, con  la  quale  lo  schema  di
Accordo in parola e' stato diramato alle Regioni e Province  autonome
di Trento e Bolzano ed e' stata convocata una riunione tecnica per il
22 maggio 2012; 
  Vista la nota  dell'11  maggio  2012,  con  la  quale  la  suddetta
riunione tecnica e' stata differita ad altra data,  per  sopravvenuti
impedimenti  connessi  con  la  programmazione   dei   lavori   delle
Conferenze Stato-Regioni e Unificata; 
  Considerato che, nel corso della riunione tecnica  svoltasi  il  12
giugno  2012,  i  rappresentanti   delle   Amministrazioni   centrali
interessate  e  quelli  delle  Regioni  e  Province  autonome   hanno
concordato talune modifiche del testo diramato con la  predetta  nota
del 26 aprile 2012; 
  Vista la lettera del 15 giugno 2012, diramata  in  data  18  giugno
2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato  la  versione
definitiva dello schema  di  Accordo  in  oggetto  che  recepisce  le
modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica; 
  Considerato che il punto e' stato iscritto  all'ordine  del  giorno
della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 21  giugno  e  del  5
luglio 2012, che non hanno avuto luogo; 
  Rilevato che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i
Presidenti delle Regioni e delle  Province  autonome  hanno  espresso
avviso  favorevole  sullo  schema  di  accordo  in  parola  nel testo
trasmesso con la citata lettera del 15 giugno 2012; 
  Acquisito, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del  Governo  e
dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano; 
 
                          Sancisce accordo 
 
  tra il Governo, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e
Bolzano nei seguenti termini: 
  Considerati: 
    il decreto del Ministro della  salute  11  aprile  2008,  recante
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
derivati - anno 2008, ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge  21
ottobre 2005, n. 219»; 
    il decreto Ministro del lavoro, della salute  e  delle  politiche
sociali 17 novembre 2009, recante  «Programma  per  l'autosufficienza
nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l'anno 2009»; 
    il decreto del Ministro della salute  20  gennaio  2011,  recante
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti per l'anno 2010»; 
    il decreto del Ministro della  salute  7  ottobre  2011,  recante
«Programma  di  autosufficienza  nazionale  del  sangue  e  dei  suoi
prodotti per l'anno 2011»; 
    che le linee guida relative  all'accreditamento  delle  strutture
trasfusionali, che costituiscono oggetto del presente  accordo,  sono
state predisposte  dal  Centro  Nazionale  Sangue,  d'intesa  con  la
Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale; 
    che la raccolta del sangue intero e degli  emocomponenti  rientra
tra  i  servizi  e  prestazioni  erogati  nell'ambito   dei   Livelli
Essenziali  di  Assistenza  Sanitaria   in   materia   di   attivita'
trasfusionale, di cui all'art. 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
    che le predette linee guida sono finalizzate a garantire, in modo
omogeneo e uniforme sul territorio nazionale, la raccolta del  sangue
intero e degli emocomponenti attraverso sia il livello di  formazione
del personale addetto alla raccolta del sangue e degli emocomponenti,
sia la qualita', sicurezza ed efficienza delle attivita' di  raccolta
del sangue e degli emocomponenti; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento concernente:  «Linee  guida  per  l'accreditamento  dei
servizi trasfusionali e delle unita' di raccolta del sangue  e  degli
emocomponenti», Allegato sub A), parte integrante del presente  atto,
nei seguenti termini: 
    1.  Le  linee  guida  allegate,  parte  integrante  del  presente
accordo, sono finalizzate a consentire alle Regioni e  alle  Province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  di   definire   i   requisiti   per
l'accreditamento  delle  strutture   trasfusionali,   come   disposto
dall'art. 20, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219. 
    2. Con le predette linee guida sono definite le modalita' per: 
      a) garantire  omogeneita'  e  uniformita'  nell'erogazione  dei
Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia  trasfusionale,
di cui all'art. 5 della legge n. 219 del 2005, per quanto riguarda la
raccolta del sangue e degli emocomponenti; 
      b)  garantire  adeguati  livelli  di  qualita',  sicurezza   ed
efficienza  delle  attivita'  di  raccolta   del   sangue   e   degli
emocomponenti; 
      c) garantire la qualificazione ed efficienza delle attivita' di
produzione degli emocomponenti e la  razionalizzazione  dei  processi
diagnostici di qualificazione biologica degli emocomponenti; 
      d) conseguire, nell'ambito delle suddette attivita', i  livelli
di qualita' e standardizzazione  previsti  dalle  norme  vigenti,  in
particolare quelle di matrice  comunitaria,  e  il  contenimento  dei
costi di produzione a vantaggio  della  complessiva  economicita'  ed
efficienza  del  sistema  trasfusionale  nell'ambito   del   Servizio
sanitario nazionale. 
    3. Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  si
impegnano  a  recepire  con  propri  provvedimenti  le  linee   guida
allegate, entro sei mesi dalla definizione del presente Accordo; esse
saranno oggetto di valutazione da parte del Comitato  permanente  per
la verifica dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui  all'art.  9
dell'Intesa Stato-Regioni del 23  marzo  2005  in  sede  di  verifica
annuale degli adempimenti regionali. 
    4. Per l'attuazione del presente accordo si provvede  nei  limiti
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. 
      Roma, 25 luglio 2012 
 
                                                 Il Presidente: Gnudi 
 
 
Il Segretario: Siniscalchi