IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica Visto il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Vista la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE; Visto l'art. 4 della legge 23 luglio 2009, n. 99 «Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia.», recante disposizioni al fine di assicurare la pronta «Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti»; Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli da 27 a 32 e l'art. 55, recanti norme di istituzione del Ministero delle attivita' produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'art. 1, comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attivita' produttive»; Vista la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 «Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 214, concernente il «Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008.»; Visto il decreto 22 dicembre 2009 «Designazione di "Accredia" quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato.»; Vista la Convenzione, del 22 giugno 2011, ed in particolare l'art. 3, secondo cui il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformita' alle norme UNI CEI EN ISO IEC 17020, 17021, 17024, 17025, UNI CEI EN 45011 e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attivita' di valutazione della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza, di quattro direttive e nella fattispecie, della Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995 per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori; Vista l'istanza della Societa' GENESIA Certificazioni S.r.l. di autorizzazione ministeriale allo svolgimento delle attivita', ai sensi della Direttiva 95/16/CE, di certificazione CE e di verifica di cui agli artt. 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99, e relativa integrazione per la debita regolarizzazione in bollo mancante, acquisita agli atti della Direzione generale con rispettivi protocolli nn. 47577 del 21 marzo 2013 e 57387 dell'8 aprile 2013; Acquisita la delibera del 4 marzo 2013 (DC2013UTL158- Prot. MISE n. 39296 del 6 marzo 2013) del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati, operante presso Accredia, con la quale alla Societa' GENESIA Certificazioni S.r.l. e' stato rilasciato il certificato di accreditamento per la norma UNI CEI EN ISO 45011 e UNI CEI EN ISO/IEC 17020, ai sensi della Direttiva 95/16/CE; Visto in particolare l'art. 47, comma 2 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1994» e successive modificazioni e integrazioni, che individua le spese a carico degli Organismi istanti, e comma 4 del medesimo articolo, ove si stabiliscono prescrizioni, previa emanazione di appositi decreti ministeriali, per la determinazione, l'aggiornamento e le modalita' di riscossione delle tariffe dovute per le attivita' autorizzative e di controllo di cui al precedente comma 2; Sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 9, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; Decreta: Art. 1 1. L'Organismo GENESIA Certificazioni S.r.l., con sede in Via E. Caviglia, 3 - 20139 Milano, e' autorizzato ad effettuare l'attivita' di certificazione CE ai sensi della Direttiva 95/16/CE e del D.P.R. n. 162/99 «Attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori», per i seguenti allegati e moduli di valutazione della conformita': Allegato VI: Esame finale; Allegato X: Verifica di unico prodotto (Modulo G); nonche': l'attivita' di ispezione in conformita' a quanto previsto dagli articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 162/99. 2. L'Organismo e' tenuto a svolgere l'attivita' di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'art. 6 del D.P.R. n. 162/99 citato.