IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833,  istitutiva  del  Servizio
sanitario nazionale; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni  e  integrazioni,   concernente   il   riordino   della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della  legge  23
ottobre 1992, n. 421; 
  Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art.
39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della  salute,
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  (Conferenza
Stato-regioni),  l'assegnazione  annuale  delle   quote   del   Fondo
sanitario  nazionale  di  parte  corrente  alle  regioni  e  province
autonome; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  112,  che  all'art.
115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il
finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa  intesa
della Conferenza Stato-regioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007,  n.  244  (finanziaria  2008)  che
all'art. 2, comma 283, al fine di dare attuazione al  riordino  della
medicina penitenziaria, comprensivo dell'assistenza  sanitaria  negli
istituti penali minorili, nei  centri  di  prima  accoglienza,  nelle
comunita' e negli ospedali  psichiatrici  giudiziari  -  prevede  che
siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  del
Ministro  per  le   riforme   e   le   innovazioni   nella   pubblica
amministrazione,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-regioni,   le
modalita' e i criteri per il trasferimento delle funzioni  sanitarie,
dei  rapporti  di  lavoro,  delle   risorse   finanziarie   e   delle
attrezzature e beni strumentali, in materia di sanita' penitenziaria,
dal   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria    e    dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero  della  giustizia
al Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il
quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati  gli
articoli 5 e 6 della legge  30  novembre  1989,  n.  386  e  che,  in
conformita' con quanto disposto dall'art. 8,  comma  1,  lettera  f),
della legge 5 maggio  2009,  n.  42,  sono  comunque  fatti  salvi  i
contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di  mutui  e
prestiti obbligazionari accesi dalle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  1°
aprile 2008 (Gazzetta Ufficiale  n.  126/2008)  recante  modalita'  e
criteri per il trasferimento al Servizio  sanitario  nazionale  delle
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie
e delle  attrezzature  e  beni  strumentali  in  materia  di  sanita'
penitenziaria e in particolare l'art. 6, comma 1,  il  quale  prevede
che, ai fini dell'esercizio delle funzioni sanitarie  afferenti  alla
medicina  penitenziaria,  le  risorse  finanziarie  trasferite  nelle
disponibilita' del Servizio  sanitario  nazionale  sono  quantificate
complessivamente in 157.800.000 euro per l'anno 2008, in  162.800.000
euro per l'anno 2009 e in  167.800.000  euro  a  decorrere  dall'anno
2010; 
  Visto inoltre l'art.  8  del  citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, il  quale  stabilisce  che  il  trasferimento
delle funzioni dell'amministrazione penitenziaria e  della  giustizia
minorile alle regioni a statuto speciale e alle province autonome  di
Trento e Bolzano avverra' solo a seguito dell'emanazione delle  norme
di attuazione secondo i loro  rispettivi  statuti  e  che,  pertanto,
l'onere del personale dipendente di tali regioni e province  autonome
resta ancora a carico del Ministero della giustizia; 
  Vista la propria delibera del 20  gennaio  2012,  n.  15  (Gazzetta
Ufficiale n. 95/2012) e in particolare il punto 3.10  del  deliberato
che, nel ripartire le disponibilita' del  Fondo  sanitario  nazionale
relative all'anno  2011,  dispone  l'accantonamento  della  somma  di
167.800.000 euro per il finanziamento della  medicina  penitenziaria,
ai sensi del  citato  art.  2,  comma  283,  legge  n.  244/2007,  da
ripartire per le finalita' individuate nella medesima delibera  sulla
base di successive proposte del Ministro della salute; 
  Vista la nota del Ministro della salute n. 10099  del  10  dicembre
2012 con la quale e' stata trasmessa la proposta di riparto,  tra  le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,  dell'importo  di
167.800.000   euro   destinato   al   finanziamento   della   sanita'
penitenziaria per l'anno 2011; 
  Vista l'intesa in sede di  Conferenza  unificata  conseguita  nella
seduta del 6 dicembre 2012 (rep. atti n. 138/CU); 
  Considerato che i nuovi criteri di riparto della somma  complessiva
stanziata per l'anno 2011, pari a 167.800.000 euro,  non  fanno  piu'
alcun riferimento alla spesa storica, ma si basano  per  il  60%  sul
peso percentuale del  numero  dei  detenuti,  per  il  30%  sul  peso
percentuale del numero degli ingressi dei detenuti e per il  10%  sul
peso percentuale del numero degli istituti penitenziari con un numero
inferiore a 200 posti; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62,  art.
3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012) da cui e' emerso che
l'ultimo dei tre criteri  sopra  menzionati  (numero  degli  istituti
penitenziari con un numero inferiore a 200 posti) andra' riesaminato,
in  occasione  di  futuri  riparti,  alla  luce  del   principio   di
razionalizzazione dei costi operativi di cui al processo di  spending
review in atto, considerato che, per tali strutture, debbono comunque
essere  sostenuti  costi  fissi,  indipendentemente  dal  numero  dei
detenuti ospitati; 
  Vista  la  nota  n.  5314-P  del  21  dicembre   2012   predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le  osservazioni  e
le prescrizioni da riportare nella presente delibera; 
  Su proposta del Ministro della salute; 
 
                              Delibera: 
 
  1. A valere sull'accantonamento di 167.800.000  euro  di  cui  alla
delibera di  questo  Comitato  n.  15/2012  richiamata  in  premessa,
destinato al finanziamento della medicina  penitenziaria  nell'ambito
delle  disponibilita'  del  Fondo  sanitario  nazionale  2011,  viene
disposta  la  ripartizione,  tra  le  regioni  a  statuto  ordinario,
dell'importo  di  141.083.657  euro  come  riportato  nella   tabella
allegata che costituisce parte integrante della presente delibera. 
  2. Le quote  relative  alle  regioni  a  statuto  speciale  e  alle
province autonome di Trento e Bolzano, di importo complessivo pari  a
26.716.343  euro,  restano  accantonate  in  applicazione  di  quanto
previsto dell'art. 8 del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, il quale  prevede
che il relativo  trasferimento  delle  funzioni  dell'Amministrazione
penitenziaria  e  della  giustizia  minorile   avverra'   solo   dopo
l'emanazione delle norme di attuazione secondo i rispettivi statuti e
che, pertanto, l'onere per il funzionamento delle strutture e per  il
personale dipendente, per tali regioni e province autonome,  resta  a
carico del Ministero della giustizia. In particolare per le  province
autonome di  Trento  e  di  Bolzano  la  quota  relativa  viene  resa
indisponibile ai  sensi  dell'art.  2,  comma  109,  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa. 
    Roma, 21 dicembre 2012 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 290