IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante riforma
dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della  legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2012,
n. 41 recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali; 
  Visto  il  Regolamento  (CE)  104/2000  del  Consiglio  dell'Unione
Europea del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune  dei
mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura,  in
particolare gli articoli 5 e 6 relativi alle condizioni,  concessione
e revoca del riconoscimento delle Organizzazioni di produttori; 
  Visto il Regolamento (CE) 2318/2001 della Commissione  Europea  del
29  novembre  2001,  relativo  alle  modalita'  di  applicazione  del
Regolamento 104/2000 per  quanto  concerne  il  riconoscimento  delle
Organizzazioni di produttori della pesca; 
  Viste le istanze in data 6 dicembre 2011 e 29 febbraio 2012 con  le
quali l'Organizzazione di produttori denominata «Cooperativa di pesca
marinai e caratisti di Civitavecchia societa' cooperativa a r.l.» con
sede a Civitavecchia, costituita con atto in data 19 ottobre 2011 per
notaio Andrea Sacchetti di Roma, repertorio n. 64824, ha chiesto,  ai
sensi del Regolamento (CE) 104/2000, art. 5 e  6,  il  riconoscimento
come Organizzazione di produttori della pesca per le  specie  ittiche
indicate nelle istanze suddette; 
  Visto  lo  Statuto  e  l'elenco  degli   aderenti   alla   suddetta
Organizzazione; 
  Visti gli atti dai quali risulta che l'Organizzazione di produttori
denominata «Cooperativa di pesca marinai e caratisti di Civitavecchia
societa' cooperativa a r.l.» con sede  a  Civitavecchia  risponde  ai
requisiti di operativita' stabiliti  dal  Regolamento  (CE)  104/2000
articoli 5 e 6 e dal Regolamento (CE) 2318/2001, art. 1; 
  Considerato il verbale della Capitaneria di Porto di  Civitavecchia
del 20 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  E' riconosciuta, ai fini del Regolamento (CE) 104/2000 articoli 5 e
6, e del Regolamento (CE) 2318/2001,  nonche'  a  tutti  gli  effetti
eventuali  conseguenti  a  norma  di   legge,   l'Organizzazione   di
produttori della pesca denominata «Cooperativa  di  pesca  marinai  e
caratisti di Civitavecchia societa' cooperativa a r.l.»  con  sede  a
Civitavecchia, per la produzione delle seguenti specie ittiche: alice
o acciuga, aragosta, argentina, astice, boga,  busbana,  calamaretto,
calamaro,  cefalo,  cernia,  cipolla,  dentice,  gallinella,  gambero
bianco, gambero gobetto, gambero rosso, gattuccio,  ghiozzo,  grongo,
lampuga,  lanzardo,  leccia,  mazzancolla,  melu',  menola,  mormora,
moscardino,  musdea,  nasello,  occhiata,  ombrina,  orata,  pagello,
palamite, palombo, pannocchia, pesca balestra, pesce prete o lucerna,
pesce  san  pietro,  pesce  sciabola,  pesce   serra,   polpo,   rana
pescatrice, razza, ricciola, rombo,  salpa,  sarago,  sarda,  scampo,
scorfano,  seppia,  sogliola,  spigola,  sughero,  totano,   tracina,
triglia di fango, triglia di scoglio, zerro. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 24 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Catania