IL GARANTE PER LA PROTEZIONE 
                         DEI DATI PERSONALI 
 
  Nella riunione odierna,  in  presenza  del  dott.  Antonello  Soro,
presidente, della dott.ssa  Augusta  Iannini,  vicepresidente,  della
dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della  prof.ssa  Licia  Califano,
componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale; 
  Viste le notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi  relativamente
all'indebita intrusione nella corrispondenza  elettronica  di  alcuni
parlamentari del Movimento 5 Stelle e nella captazione del  contenuto
di loro mail private; 
  Visto il comunicato stampa del Garante 25 aprile 2013; 
  Viste le  piu'  recenti  informazioni  secondo  le  quali  l'intero
contenuto di numerose mail appartenenti a deputati  del  Movimento  5
Stelle sarebbe stato pubblicato sulla rete; 
  Tenuto  conto  che  in  data  3  maggio  2013  una  delegazione  di
parlamentari  del  Movimento  5  Stelle  ha  sollevato  la  questione
direttamente negli uffici dell'Autorita'; 
  Rilevata l'effettiva reperibilita'  sulla  rete  internet  di  mail
riconducibili a taluni deputati del Movimento 5 Stelle; 
  Considerato  che  l'attivita'   descritta   configura   una   grave
violazione di una diritto fondamentale tutelato  dall'art.  15  della
Costituzione il quale garantisce l'inviolabilita'  della  liberta'  e
segretezza  della  corrispondenza  e   di   ogni   altra   forma   di
comunicazione; 
  Considerate altresi' le particolari  garanzie  poste  dall'art.  68
della   Costituzione   a   tutela   delle   comunicazioni   e   della
corrispondenza dei membri del Parlamento; 
  Considerato che la vicenda in esame puo'  determinare  innanzitutto
responsabilita' di natura penale (artt. 616 e ss. cod. pen.)  il  cui
accertamento, per il caso di specie, e' gia' al vaglio dell'autorita'
giudiziaria; 
  Considerato in particolare che, ai sensi del citato art.  616  cod.
pen.,  e'  punibile  penalmente  «chiunque  prende   cognizione   del
contenuto di una corrispondenza chiusa, a  lui  non  diretta,  ovvero
sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da  altri  prendere
cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta...»
(comma 1); considerato che e' punito piu' gravemente «se il colpevole
senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il  contenuto  della
corrispondenza... se dal fatto deriva nocumento... » (comma 2); 
  Considerato altresi' che qualora la corrispondenza abbia «carattere
confidenziale o si riferisca  alla  intimita'  della  vita  privata»,
trova applicazione anche l'art. 93 della legge  22  aprile  1941,  n.
633, il quale prevede che e' necessario il consenso dell'autore e del
destinatario  della  corrispondenza  stessa  affinche'  questa  possa
essere «pubblicat(a), riprodott(a) od  in  qualunque  modo  portat(a)
alla conoscenza del pubblico»; 
  Rilevato che la vicenda assume rilievo anche sotto il profilo della
vigente disciplina  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali
(Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   decreto
legislativo 30  giugno  2003,   n.   196,   di   seguito   "Codice"),
configurandosi  quale  trattamento  di  dati  riferibili  a   persone
identificate e che il trattamento medesimo e' da  ritenersi  illecito
in quanto avvenuto in violazione della legge (art. 11, comma 1, lett.
a) e b) del Codice); 
  Rilevato che esso ha comportato l'acquisizione e la  diffusione  di
dati personali all'insaputa e contro la volonta' degli interessati; 
  Rilevato che tale violazione determina una lesione del diritto alla
riservatezza e alla  protezione  dei  dati  personali  non  solo  dei
parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma  di
tutti coloro che sono entrati in contatto con  essi  attraverso  tale
mezzo  di  comunicazione,  nonche'  eventualmente  di  terzi   citati
all'interno delle comunicazioni; 
  Considerato che l'illiceita' ab origine  del  trattamento  di  dati
personali estende i suoi effetti  anche  ai  successivi  trattamenti,
rendendo illecita  ogni  altra  successiva  operazione  di  raccolta,
conservazione e ulteriore utilizzo dei medesimi dati (art. 11,  comma
2, del Codice); 
  Ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi  degli  artt.  143,
lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice,  il  divieto  di  ogni
eventuale ulteriore trattamento delle mail dei deputati del Movimento
5 Stelle diffuse sulla rete con conseguente obbligo, in capo a chi le
detenga, di provvedere alla loro cancellazione; 
  Rilevato che in caso di inosservanza del presente provvedimento  si
renderanno applicabili le  sanzioni  previste  agli  artt.162,  comma
2-ter e 170 del Codice; 
  Ritenuto di dover dare pubblicita' al presente provvedimento, anche
mediante  la  sua  pubblicazione  sulla  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che  dispongono
delle suddette mail del divieto di ogni loro ulteriore trattamento  e
del conseguente obbligo di provvedere alla loro cancellazione; 
  Vista la documentazione in atti; 
  Viste le osservazioni formulate dal segretario  generale  ai  sensi
dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000; 
  Relatore il dott. Antonello Soro; 
 
                  Tutto cio' premesso, il Garante: 
 
  1) dispone, ai sensi degli artt. 143, lett.  c)  e  154,  comma  1,
lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali,  il
divieto di  ogni  eventuale  ulteriore  trattamento  delle  mail  dei
deputati del Movimento 5 Stelle diffuse sulla  rete  con  conseguente
obbligo,  in  capo  a  chi  le  detiene,  di  provvedere  alla   loro
cancellazione; 
  2) dispone  che  l'Ufficio  curi  la  piu'  ampia  pubblicita'  del
presente provvedimento, anche mediante  la  sua  pubblicazione  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,  al  fine  di  rendere
edotti coloro che dispongono delle suddette mail del divieto di  ogni
loro ulteriore trattamento e del conseguente  obbligo  di  provvedere
alla loro cancellazione. 
  Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10  del  d.lg.  n.  150/2011,
avverso il presente provvedimento puo'  essere  proposta  opposizione
all'autorita'  giudiziaria  ordinaria,  con  ricorso  depositato   al
tribunale ordinario del luogo ove ha la  residenza  il  titolare  del
trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni  se
il ricorrente risiede all'estero. 
    Roma, 6 maggio 2013 
 
                   Il Presidente e Relatore: Soro 
 
                    Il segretario generale: Busia