LA COMMISSIONE 
 
  Premesso: 
    che l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del  1990,  e
successive  modificazioni,  individua,   tra   i   servizi   pubblici
essenziali, l'approvvigionamento  di  energie,  prodotti  energetici,
risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la
manutenzione dei relativi impianti; 
    che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett.  a),  della  legge  n.
146/1990, e successive modificazioni, questa Commissione «valuta  ...
l'idoneita' delle  prestazioni  indispensabili,  delle  procedure  di
raffreddamento e conciliazione e delle altre  misure  individuate  ai
sensi  del  comma  2  dell'art.  2  a  garantire  il  contemperamento
dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento  dei  diritti
della persona costituzionalmente tutelati»; 
    che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni  indispensabili
da  garantire  in  caso  di  sciopero  nel   settore   elettrico   e'
rappresentata  dall'Accordo  sindacale  nazionale   in   materia   di
sciopero,  attuativo  in  ambito  ENEL,  del  12  novembre  1991,   e
dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in
abito FEDERELETTRICA, dell'11 novembre 1991, entrambi valutati idonei
dalla Commissione; 
    che, a seguito  del  processo  di  liberalizzazione  del  mercato
elettrico italiano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999
(il  c.d.  «Decreto  Bersani»),  e'  stato  sancito  l'obbligo  della
separazione tra la societa' di gestione e distribuzione  dell'energia
elettrica con  la  proprieta'  della  rete  di  distribuzione,  e  la
possibilita', da parte di nuovi operatori, di allacciarsi  alla  rete
in condizioni di trasparenza e concorrenza; 
    che  la  direttiva  emanata  dal  Ministro  dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato, in data 21 gennaio 2000, «Direttive per
la  societa'  Gestore  della  rete  di  trasmissione  nazionale»,  ha
previsto  che  la  societa'   concessionaria   delle   attivita'   di
trasmissione e dispacciamento di  energia  elettrica  sul  territorio
nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel settore  elettrico,
a valutarne gli  effetti  sulla  sicurezza  del  sistema,  ovvero  la
compatibilita' degli stessi con il mantenimento della  c.d.  «riserva
vitale», intesa quale quantita' minima  di  esercizio,  al  di  sotto
della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza; 
    che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo
della legge n. 146 del 1990; 
    che, con l'Accordo del 18 luglio 2006,  con  il  quale  e'  stato
rinnovato il CCNL, Elettrici, le parti firmatarie hanno  disciplinato
le procedure di raffreddamento e  di  conciliazione,  in  conformita'
alle previsioni di cui alla legge n. 83 del 2000; 
    che, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali  FILCEM,
FLAEI e UILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale  degli
accordi attuativi della legge  di  regolamentazione  del  diritto  di
sciopero nell'ambito dei servizi  pubblici  essenziali,  sottoscritti
con ENEL e FEDERELETTRICA nel 1991; 
    che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL  Elettrici,
le parti firmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le
linee guida per  la  definizione  della  nuova  regolamentazione  del
diritto di sciopero nel settore; 
    che, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel
S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e  le  Segreterie  nazionali
delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec  Uil
hanno sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale  sull'esercizio  del
diritto di sciopero nel settore elettrico; 
    che, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo  2013,
Assolelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del
predetto accordo, per la prescritta valutazione di idoneita'; 
    che, in data 19 marzo 2013,  questa  Commissione  ha  inviato  il
testo  di  tale  accordo  alle  associazioni  degli  utenti   e   dei
consumatori, di cui alla  legge  n.  281  del  30  luglio  1998,  per
l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13,  comma  1,
lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive  modificazioni,
assegnando loro il termine di trenta giorni per l'invio dello stesso; 
    che, entro il termine predetto, non e' pervenuto alcun parere  da
parte delle associazioni degli utenti e dei consumatori; 
  Considerato: 
    1) che l'Accordo del 18 febbraio  2013,  allegato  alla  presente
delibera quale parte integrante e sostanziale,  risulta  sottoscritto
dalle organizzazioni  datoriali  che  rappresentano  le  aziende  che
operano nel settore elettrico  e  da  un  insieme  di  Organizzazioni
Sindacali  che  comprende  le  piu'  significative  sigle   sindacali
presenti nel settore; 
    2) che l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente  il  campo
di applicazione della disciplina, con riferimento alle attivita'  dei
lavoratori  addetti  alla  gestione  della   rete   di   trasmissione
nazionale,    all'attivita'    di     produzione,     trasformazione,
trasmissione/dispacciamento e  distribuzione  di  energia  elettrica,
alla conduzione, esercizio  e  manutenzione  dei  relativi  impianti,
all'attivita' di gestione e operativita' della borsa dell'energia, al
presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla  segnalazione
e riparazione dei gusti, alle attivita' di pronto intervento; 
    3) che l'art. 1 prevede,  altresi',  che  l'Accordo  si  applichi
anche ai servizi accessori e strumentali, connessi  allo  svolgimento
delle attivita' necessarie per fornire le prestazioni indispensabili,
cosi' come definite; 
    4) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'Accordo  e'
sufficientemente individuato, fermo restando il  potere-dovere  della
Commissione  di  garanzia  di  intervenire  nei   settori   che   non
risultassero coperti da disciplina; 
    5) che le parti firmatarie, in un'ottica volta alla  salvaguardia
della  continuita'  del  servizio  e  della  sicurezza  del   sistema
elettrico nei confronti di' tutti gli utenti,  hanno  determinato  le
prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero,  nonche'
il  contingente   del   personale   da   esonerare   dall'astensione,
conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990,  e
successive modificazioni; 
    6) che, in particolare,  l'Accordo  individua  analiticamente  le
prestazioni indispensabili che devono essere garantite nell'attivita'
di  produzione,   distribuzione,   trasmissione,   dispacciamento   e
mantenimento  in  sicurezza  degli  impianti  nucleari,   prevedendo,
inoltre, che, entro trenta giorni dalla sottoscrizione  dell'Accordo,
le parti sociali definiscano, con riferimento alla specificita' delle
singole organizzazioni aziendali, le  qualifiche  da  esentare  dallo
sciopero; 
    7) che, per il  personale  reperibile  durante  lo  sciopero,  e'
prevista,  in  via  sperimentale,   l'attuazione   delle   astensioni
collettive  nella  forma  dello   sciopero   c.d.   «virtuale»,   con
conseguente  devoluzione  dell'importo  a   sostegno   di   finalita'
solidaristiche a favore del settore; 
    8) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento  e  di
conciliazione, l'art. 6 dell'Accordo del  18  febbraio  2013  prevede
un'apposita procedura di conciliazione, da  esperire  preventivamente
rispetto alla proclamazione dello sciopero, lasciando,  tuttavia,  la
possibilita', alle parti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di
conciliazione amministrativa prevista dall'art.  2,  comma  2,  della
legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    9) che l'art. 4 di tale  Accordo  stabilisce  precisi  limiti  di
durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero,  che
non potra' essere superiore all'intera giornata lavorativa (24  ore),
sia alle azioni di sciopero successive alla prima, ma  relative  alla
medesima vertenza, che avranno la  durata  massima  di  due  giornate
lavorative consecutive (48 ore); 
    10) che il predetto Accordo individua adeguatamente le  modalita'
di effettuazione degli scioperi,  con  particolare  riferimento  alla
durata,  alla  revoca,  ai  tempi  delle  azioni  ed  ai  periodi  di
franchigia; 
    11) che, in particolare, l'art. 8 prevede che le proclamazioni di
sciopero avvengano nel  rispetto  del  termine  di  preavviso  di  10
giorni, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge
n. 146 del 1990, e successive modificazioni; 
    12) che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali  di  azione
sindacale,  il  medesimo  articolo  stabilisce  che  il  termine   di
preavviso massimo non possa essere superiore a 30 giorni; 
    13) che, per quanto riguarda l'intervallo  minimo  da  osservarsi
tra le varie azioni di sciopero, l'art. 7 dell'Accordo  prevede  che,
nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo  bacino  di  utenza,
ciascun soggetto sindacale non possa effettuare  uno  sciopero  prima
che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data
di effettuazione dello sciopero precedente, proclamato  dallo  stesso
soggetto o da altri; 
    14)  che  il  medesimo  articolo,  ai  fini   di   una   corretta
applicazione della regola della rarefazione oggettiva, specifica  che
i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali  per
la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione; 
    15) che il predetto accordo individua, all'art. 9,  le  modalita'
di informazione al pubblico delle modalita' dello sciopero; 
    16)  che  le  parti  firmatarie,  all'art.  5,   hanno   recepito
l'indirizzo interpretativo da tempo formulato  dalla  Commissione  in
materia di astensione dal lavoro straordinario; 
    17) che l'Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di
franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi. 
  Rilevato che l'Accordo sindacale nazionale  del  18  febbraio  2013
appare idoneo  a  garantire  il  contemperamento  dell'esercizio  del
diritto di sciopero  con  il  godimento  dei  diritti  della  persona
costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n.  146  del  1990,  e
successive modificazioni; 
  Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma  1,  lettera  a),  della
legge  n.  146  del  1990,  e  successive  modificazioni,   l'Accordo
sindacale nazionale  sull'esercizio  del  diritto  di  sciopero,  nel
settore  elettrico,  sottoscritto  in  data  18  febbraio  2013,   da
Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e  Sogin
S.p.A. e  le  Segreterie  nazionali  delle  Organizzazioni  sindacali
Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil; 
 
                               Dispone 
 
la   trasmissione   della   presente   delibera   a   Assolelettrica,
Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin  S.p.A.  e  alle
Segreterie nazionali delle  Organizzazioni  sindacali  Filctem  Cgil,
Flaei Cisl e Uiltec Uil,  nonche'  l'inserimento  sul  sito  Internet
della Commissione di garanzia. 
  Dispone inoltre la  pubblicazione  della  presente  delibera  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2013 
 
                                                Il Presidente: Alesse