IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare  l'art.  22,
comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti
di produzione di energia elettrica  a  mezzo  di  fonte  rinnovabile,
vengono  stabiliti  criteri  e   termini   per   la   definizione   e
l'aggiornamento da parte del Comitato  Interministeriale  Prezzi  (di
seguito: CIP) dei prezzi di ritiro  dell'energia  prodotta  da  fonti
rinnovabili; 
  Visto  il  provvedimento  del  CIP  29  aprile  1992,  n.  6,  come
modificato e integrato dal decreto del Ministro  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento
Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento; 
  Visto  il  decreto  legislativo  16  marzo  1999,  n.  79,  ed   in
particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di  energia
elettrica di cui alla legge 9/91, art.  22,  comma  3,  ritirata  dal
Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi  GSE)  viene
corrisposto  un  prezzo  determinato  dall'Autorita'  per   l'energia
elettrica e il  gas  (di  seguito:  Autorita')  in  applicazione  del
criterio del costo evitato; 
  Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e  in  particolare  l'art.  30,
comma 15,  secondo  cui  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico, su proposta dell'Autorita', sono modificate  le  modalita'
di aggiornamento,  a  conguaglio  e  in  acconto,  del  valore  della
componente del costo evitato di combustibile di cui al  provvedimento
Cip n. 6/92, sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle
quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento  della  componente
convenzionale relativa al valore del gas naturale,  tenendo  altresi'
conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione; 
  Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui  l'Autorita'
formula  la  proposta  per  la   definizione   delle   modalita'   di
aggiornamento del CEC a conguaglio  e  in  acconto,  ai  sensi  della
citata legge n. 99/2009, tenendo conto,  ai  fini  dell'aggiornamento
del CEC,  anche  dell'evoluzione  della  regolazione  in  materia  di
trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui  al
«Testo integrato delle attivita'  di  vendita  al  dettaglio  di  gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a  mezzo  di  reti
urbane» (delibera ARG/gas 64/09); 
  Visto  il  parere  130/2011  del  Consiglio   di   Stato   espresso
nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui «la Sezione  ritiene  che
l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debba trovare
applicazione anche in riferimento alle iniziative  prescelte  di  cui
all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20  novembre
2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012)  con  cui  in  attuazione
dell'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09, sono  state  modificate
le modalita' di determinazione del CEC tenuto  conto  dell'evoluzione
dell'efficienza di conversione e sono  stati  definiti  i  valori  di
conguaglio del CEC per il 2011 e di acconto per il 2012; 
  Vista la deliberazione 13 dicembre 2012  -  535/2012/I/EEL  con  la
quale  l'Autorita'  formula  una  proposta  per  la  modifica   delle
modalita' di aggiornamento del  CEC  a  conguaglio  e  in  acconto  a
partire dalla prima  annualita'  utile  tenuto  conto  delle  recenti
evoluzioni  del  mercato  gas,  con  particolare   riferimento   alle
modalita' di calcolo del prezzo medio del combustibile  convenzionale
ai fini del CEC; 
  Vista la nota del 21 gennaio 2013 con cui l'Autorita', su richiesta
del  Ministero  dello  sviluppo  economico,  Direzione  generale  per
l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica,
ha quantificato il valore di conguaglio per l'anno 2012 applicando le
nuove modalita' di cui al decreto 20 novembre 2012; 
  Considerato  che  e'  tutt'ora  in  corso  l'istruttoria   per   la
valutazione della proposta di cui alla  deliberazione  dell'Autorita'
13  dicembre  2012  -  535/2012/I/EEL,  al  fine  di  un'applicazione
nell'ambito delle previsioni dettate dal citato art.  30,  comma  15,
della legge n. 99/2009; 
  Visto  che  le  nuove  modalita'  proposte  dall'Autorita'  per  la
determinazione del prezzo medio  del  combustibile  convenzionale  ai
fini del calcolo  del  CEC  riguardano  il  bilanciamento  di  merito
economico  nel  mercato  del  gas  naturale,  che   ha   assunto   la
configurazione a regime, aperta agli scambi tra utenti, nel  mese  di
aprile 2012; 
  Considerato  che,  in   relazione   alle   modalita'   tipiche   di
approvvigionamento  e  contrattualizzazione  del  combustibile  degli
operatori industriali, la prima annualita' utile cui  poter  riferire
le modifiche appare il 2013; 
  Ritenuto  di  dover  procedere  alla  definizione  dei  valori   di
conguaglio della componente CEC per l'anno 2012 in adempimento  delle
disposizioni di cui al decreto 20 novembre 2012,  ferma  restando  la
necessita' di modifica delle modalita'  di  aggiornamento  a  partire
dall'anno 2013 per tener conto dell'evoluzione del mercato gas; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                Definizione del valore di conguaglio 
                         del CEC per il 2012 
 
  1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del  CEC  per
l'anno  2012,  il  valore   del   prezzo   medio   del   combustibile
convenzionale e' pari a 42,41  c€/mc,  come  risultante  dalla  somma
delle seguenti tre componenti: 
    a) componente convenzionale relativa al valore del  gas  naturale
CECgas , pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECt gas ,
ciascuno pari al corrispettivo QEt di  cui  all'art.  6,  comma  6.1,
lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. Tale  componente
e' pari al a 36,49 c€/mc; 
    b)  componente  relativa  al   margine   di   commercializzazione
all'ingrosso  CECcom  ,  pari  alla  media  aritmetica   dei   valori
trimestrali CECt com , ciascuno  apri  al  corrispettivo  QCI  di  cu
all'art. 6, comma 6.1, lettera a) del  TIVG,  vigente  nel  trimestre
t-esimo. Tale componente e' pari a 3,58 c€/mc; 
    c) componente relativa al trasporto CECtrasp ,  pari  alla  media
aritmetica dei valori  mensili  CECm trasp  calcolati,  relativamente
all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando
la regolazione definita dall'Autorita' in materia  di  tariffe  e  di
accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel  mese
m-esimo. Tale componente e' pari a 2,34 c€/mc. 
  2. Il valore di conguaglio del CEC per  l'anno  2012,  espresso  in
c€/kWh e definito come prodotto tra  prezzo  medio  del  combustibile
convenzionale, di cui al comma 1, e  valore  del  consumo  specifico,
espresso in mc/kWh, definito dal decreto 20 novembre 2012, e' pari a: 
    9,63 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio prima del 1997; 
    9,12 c€/kWh per gli impianti entrati  in  esercizio  nel  biennio
1997-1998; 
    8,78 c€/kWh per gli impianti entrati  in  esercizio  nel  biennio
1999-2000; 
    8,44 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio a  partire  dal
2001. 
  3.  Per  quanto  non  espressamente   disciplinato   nel   presente
provvedimento  valgono  le  disposizioni  dettate  dal  decreto   del
Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012. 
  4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello  sviluppo
economico  ed  entra  in  vigore  il  giorno  successivo   alla   sua
pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei  servizi
energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico affinche'
provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet. 
 
    Roma, 24 aprile 2013 
 
                                                 Il Ministro: Passera