IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito,
con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente
l'affidamento in  concessione  dei  servizi  di  controllo  esistenti
nell'ambito aeroportuale per il cui  espletamento  non  e'  richiesto
l'esercizio di pubbliche podesta' o l'impiego  di  appartenenti  alle
forze di polizia; 
  Visto il decreto interministeriale  29  gennaio  1999,  n.  85,  di
approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5,
comma 2, della citata legge n. 217/1992, in  materia  di  affidamento
dei servizi di sicurezza negli aeroporti; 
  Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio  1992,
n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art.
8  del  citato  regolamento  di  attuazione,  approvato  con  decreto
interministeriale 29  gennaio  1999,  n.  85,  che  attribuiscono  al
Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione,  ora  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, la  competenza  di  determinare,  con
proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal  concessionario  e
quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne  fruisce  a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; 
  Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 (G.U. n.  166  del  18
luglio 2000), con il quale sono stati determinati i contributi per la
copertura  dei  costi  del  servizio  di   controllo   di   sicurezza
aeroportuale dei bagagli da stiva; 
  Viste  le  disposizioni  del  Programma  Nazionale   di   Sicurezza
approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001,  dal  Comitato
interministeriale per  la  sicurezza  dei  trasporti  aerei  e  degli
aeroporti (C.I.S.A.); 
  Visto il Regolamento n. 2320/2002  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre
2002, che detta disposizioni comuni per la  sicurezza  dell'aviazione
civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il  Programma
Nazionale  di  Sicurezza  in  precedenza  richiamato   e   successivi
aggiornamenti; 
  Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003  (G.U.  n.  126  del  3
giugno  2003),  con  il  quale  sono  stati  determinati,  in   prima
applicazione, i  corrispettivi  per  i  controlli  di  sicurezza  sul
bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004; 
  Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004  (G.U.  n.  169  del  21
luglio 2004), 23 dicembre 2004 (G.U. n. 50 del 2  marzo  2005)  e  13
luglio 2005 (G.U. n.  221  del  22  settembre  2005),  relativi  alla
fissazione provvisoria dei corrispettivi per i servizi  di  controllo
di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva  in  ambito  aeroportuale,
con i quali  e'  stata  prorogata  la  validita'  dell'ammontare  dei
corrispettivi di cui sopra e sono stati definiti i corrispettivi  per
i controlli di  sicurezza  sul  100%  del  bagaglio  da  stiva  negli
aeroporti  di  Perugia,  Crotone,  Cuneo,  Trapani,   Pantelleria   e
Lampedusa; 
  Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (G.U. n.  221  del  22
settembre 2005), con il quale e' stato fissato l'ammontare del canone
concessorio, dovuto all'erario dal concessionario  per  l'affidamento
dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale; 
  Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (G.U. n.  96  del  26
aprile 2006), con il quale  sono  stati  fissati  provvisoriamente  i
corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del  bagaglio  da
stiva negli aeroporti di Forli' e Parma; 
  Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (G.U. n.  212  del  12
settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per
i servizi di controllo di sicurezza sul 100%  dei  bagagli  da  stiva
rimane    provvisoriamente    fissata    ai    valori    determinati,
rispettivamente, nella tabella A del decreto  ministeriale  14  marzo
2003, nella tabella 1 del  decreto  ministeriale  13  luglio  2005  e
nell'art. 1 del decreto  ministeriale  3  febbraio  2006,  fino  alla
stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali
e l'ENAC; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la
legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  ed  in  particolare
l'art. 11-duodecies che prevede che il Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di  concerto
con il Ministero dell'interno, le attivita' necessarie a garantire la
sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri  -
lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed  ai
vettori - individuando le diverse competenze e  responsabilita'  agli
stessi assegnate; 
  Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e'
stato invitato a predisporre la  relazione  istruttoria,  cosi'  come
previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge; 
  Visto l'art. 11-nonies, comma a) della citata legge n. 248/2005 che
prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui  alla  legge  5
maggio 1976, n. 324, venga  determinata,  per  i  singoli  aeroporti,
sulla base di criteri stabiliti dal CIPE; 
  Visto altresi' l'art. 11-nonies, comma b), che  stabilisce  che  la
sopra citata metodologia si applica anche per la  determinazione  dei
corrispettivi  di  sicurezza  previsti  dall'art.  5,  comma  3,  del
decreto-legge 18 gennaio 1992; 
  Considerato  che,  l'aeroporto  di  Bolzano  ha  gia'  attivato   i
controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, in ossequio  al
regolamento (CE) n. 2320/2002; 
  Considerato che la societa' di gestione dell'aeroporto  di  Bolzano
con propria nota n. 787/11/MKR/amr del 5 settembre 2011  ha  invitato
l'ENAC a definire un corrispettivo finalizzato  all'espletamento  del
servizio di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva; 
  Considerato che l'ENAC  con  comunicazione  n.  134069/EAN  del  18
ottobre 2011 ha richiesto alla societa' ABD - Aeroporto di Bolzano la
trasmissione di un'articolata documentazione, di natura  sia  tecnica
che economica; 
  Vista la nota 72758/ENAC/EAN del 7 giugno 2012 con  cui  l'ENAC  ha
trasmesso le risultanze dell'istruttoria per  la  determinazione  del
corrispettivo, in esito alla nota della societa' di  gestione  del  9
marzo 2012; 
  Considerato che in attesa  della  predetta  relazione  istruttoria,
richiesta  all'ENAC  con  nota  n.  900216  del  17   gennaio   2006,
propedeutica all'emanazione del  decreto  interministeriale  previsto
dall'art. 11-duodecies del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,
convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005,  n.  248,
e' stata determinata sulla base dell'istruttoria di cui al precedente
«visto», anche per l'aeroporto di Bolzano, la tariffa per i controlli
di sicurezza effettuati sul 100% dei bagagli da  stiva,  che  risulta
integralmente rispondente ai  criteri  fissati  dalla  delibera  Cipe
38/07, in conformita' a quanto previsto al paragrafo 5.3; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al  comma  1,  art.
11-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2005,  n.  203,  coordinato
con la legge di conversione 2 dicembre  2005,  n.  248,  nonche'  del
decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  11-duodecies  del  medesimo
decreto-legge, la tariffa per i controlli di sicurezza sul  100%  del
bagaglio da stiva nell'aeroporto di Bolzano e' determinata in  misura
pari ad € 1,69; 
  2. Il corrispettivo di cui al comma 1  avra'  validita'  fino  alla
stipula del contratto di programma  tra  il  gestore  aeroportuale  e
l'ENAC, redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-nonies
della legge di conversione citata al precedente comma.