IL MINISTRO DEL LAVORO 
                      E DELLE POLITICHE SOCIALI 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  recante  «Disposizioni  in
materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una  prospettiva  di
crescita», e successive modificazioni; 
  Visto, l'art. 2, commi da 1 a 24, della sopra citata  legge  n.  92
del  2012,  che  con  decorrenza  1°  gennaio  2013  ha  istituito  e
disciplinato l'ASpI (Assicurazione sociale per l'impiego ) e  mini  -
ASpI; 
  Visto l'art. 2, comma 25, della medesima legge, il quale stabilisce
che, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1°
gennaio 2013, al finanziamento delle predette indennita' concorrono i
contributi di' cui agli articoli 12, sesto comma, e 28, primo  comma,
della legge 3 giugno 1975, n. 160; 
  Visto l'art. 2, comma 27, della medesima legge, che stabilisce: 
    al primo periodo che per i lavoratori per i quali i contributi di
cui al sopra citato art. 2, comma 25, non trovavano  applicazione,  e
in particolare per i soci lavoratori  delle  cooperative  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970,  n.  602,  il
contributo e' decurtato della quota di riduzione di cui all'art.  120
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'art. 1, comma 361,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che non sia stata ancora applicata  a
causa della mancata capienza delle  aliquote  vigenti  alla  data  di
entrata in vigore delle citate leggi n. 388 del 2000  e  n.  266  del
2005; 
    al secondo e terzo periodo che per i lavoratori  sopra  citati  a
cui le suddette quote di riduzione risultino gia' applicate si potra'
procedere, subordinatamente all'adozione annuale del decreto  di  cui
all'ultimo periodo del medesimo comma 27, in  assenza  del  quale  le
disposizioni transitorie di cui al presente e al  successivo  periodo
non trovano applicazione, ad un  allineamento  graduale  della  nuova
aliquota ASpI con incrementi annui pari allo 0,26 per cento  per  gli
anni 2013, 2014, 2015 e 2016 e pari allo 0,27 per  cento  per  l'anno
2017; contestualmente, con incrementi pari allo 0,06 per cento annuo,
si procedera' all'allineamento graduale all'aliquota  del  contributo
destinato  al  finanziamento  dei  Fondi  interprofessionali  per  la
formazione continua ai sensi dell'art. 25  della  legge  21  dicembre
1978, n. 845; 
    al quarto periodo che, a decorrere dall'anno 2013 e fino al pieno
allineamento alla nuova aliquota ASPI, le prestazioni di cui ai commi
da 6 a 10 e da 20 a 24 vengono annualmente rideterminate, in funzione
dell'aliquota effettiva di contribuzione, con  decreto  del  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il  31  dicembre  di
ogni anno precedente quello di riferimento; 
  Considerato che il decreto interministeriale  sopra  indicato  deve
essere emanato tenendo presente,  in  via  previsionale,  l'andamento
congiunturale del relativo settore con riferimento  al  ricorso  agli
istituti delle indennita' mensili di cui sopra e garantendo  in  ogni
caso  una  riduzione  della  commisurazione  delle  prestazioni  alla
retribuzione   proporzionalmente   non   inferiore   alla   riduzione
dell'aliquota contributiva per  l'anno  di  riferimento  rispetto  al
livello a regime; 
  Ritenuto di  dover  adottare  il  decreto  interministeriale  sopra
citato nel rispetto del principio della riduzione proporzionale delle
prestazioni ASpI e mini ASpI. 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In attuazione dell'art. 2, comma 27, ultimo periodo, della legge
28 giugno 2012, n. 92, il  presente  decreto  determina,  per  l'anno
2013, le prestazioni ASpI e mini ASpI da  liquidarsi  -  in  funzione
dell'effettiva aliquota di  contribuzione  -  ai  lavoratori  di  cui
all'art. 2, comma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012,  n.
92 e, in particolare, ai soci lavoratori delle cooperative di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, per i
quali le quote di riduzione  di  cui  all'art.  120  della  legge  23
dicembre 2000, n. 388  e  all'art.  1,  comma  361,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266 risultano gia' interamente applicate.