IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 9 maggio 2013 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Considerato che nei mesi di marzo e  aprile  2013  gran  parte  del
territorio della regione Emilia-Romagna e' stato colpito da  numerosi
eventi alluvionali e dissesti di natura idraulica e idrogeologica; 
  Considerato che  il  giorno  3  maggio  2013  alcuni  comuni  delle
province di Modena e Bologna  sono  stati  colpiti  da  una  violenta
tromba d'aria; 
  Considerato  che  tali  fenomeni  hanno   determinato   una   grave
situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone provocando  lo
sgombero  di  diversi  immobili  pubblici   e   privati   e   ingenti
danneggiamenti alle opere di difesa  idraulica,  alle  infrastrutture
viarie, alla rete dei servizi essenziali, ai beni pubblici e  privati
ed alle attivita' produttive; 
  Considerato, altresi', che l'esondazione di  fiumi  e  torrenti  ha
provocato l'allagamento di numerosi centri abitati, l'interruzione di
collegamenti  viari,  determinando,   quindi,   forti   disagi   alla
popolazione interessata; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Viste le note del 5 aprile 2013 e del 6 maggio 2013 del  Presidente
della regione Emilia-Romagna; 
  Visti  gli  esiti  dei  sopralluoghi  effettuati  dai  tecnici  del
Dipartimento della protezione civile in data 7 e 8 aprile  2013  e  6
maggio 2013; 
  Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 5, comma 1 della citata legge 24 febbraio 1992, n.
225, per la dichiarazione dello stato di emergenza; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis,  della  legge  24  febbraio
1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, e'  dichiarato,
fino al novantesimo giorno dalla data del presente provvedimento,  lo
stato  di  emergenza  in  conseguenza  delle  eccezionali  avversita'
atmosferiche verificatesi nei mesi di  marzo  e  aprile  2013  ed  il
giorno  3  maggio  2013  nei  comuni  del  territorio  della  regione
Emilia-Romagna. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, della  legge
24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  in   deroga   ad   ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, volte alla realizzazione degli interventi
finalizzati all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi,
alla  messa  in  sicurezza  degli  edifici  pubblici  e  privati  che
costituiscano minaccia  per  la  pubblica  e  privata  incolumita'  e
comunque agli interventi volti ad evitare situazioni  di  pericolo  o
maggiori danni a persone  o  a  cose  ed  alla  copertura  dei  costi
straordinari di soccorso alla popolazione, nei limiti  delle  risorse
di cui al comma 4. 
  3. Alla scadenza  del  termine  di  cui  al  comma  1,  la  regione
Emilia-Romagna  provvede,  in  via  ordinaria,   a   coordinare   gli
interventi conseguenti all'evento finalizzati  al  superamento  della
situazione emergenziale in atto. 
  4. Per l'attuazione delle attivita'  da  porre  in  essere  per  il
superamento dell'emergenza di cui alla presente delibera, si provvede
nel limite massimo di euro quattordici milioni. 
  La presente delibera verra'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta