IL DIRETTORE GENERALE della giustizia penale e IL DIRETTORE GENERALE per i sistemi informativi automatizzati Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti [Testo A] (d'ora in poi T.U.); Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del Ministero della giustizia (pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante «le regole procedurali di carattere tecnico operativo per l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi decreto 25 gennaio 2007); Visto il decreto 27 marzo 2000, n. 264, recante il regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari; Considerato che il sistema informativo dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES) rappresenta, in applicazione dell'art. 3 del decreto 27 marzo 2000, n. 264, un registro informatizzato che contiene e aggrega i dati di cui ai modelli previsti dal decreto ministeriale 30 settembre 1989, nonche' ogni altro elemento utile per lo svolgimento dell'attivita' degli uffici, relativamente alla fase di esecuzione delle sentenze irrevocabili; Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il SIES e' finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire lo scambio di informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il sistema informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC); Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del 16 ottobre 2008 che assicurano la conformita' del SIES alle norme contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264; Rilevato che dal 2 maggio 2007, data di avvio in esercizio del nuovo Sistema informativo del casellario (SIC), l'alimentazione e l'aggiornamento della base informativa e' assicurata, per via telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento, salva la competenza residuale degli uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007; Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere b) e d), del decreto 25 gennaio 2007 ha assegnato, in via transitoria e in attesa dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES, all'ufficio locale una competenza generale per la iscrizione dei provvedimenti concernenti la magistratura della sorveglianza in base al luogo di nascita del soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per le persone nate all'estero o delle quali non e' stato possibile accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato; Considerato che le Direzioni generali della giustizia penale e dei sistemi informativi automatizzati hanno progettato congiuntamente un sistema d'interconnessione tra il sistema SIC e il sistema SIES, basato anche su servizi in cooperazione applicativa, che consente la trasmissione diretta al SIC dei provvedimenti giudiziari di competenza della magistratura di sorveglianza (Tribunale di sorveglianza e Ufficio di sorveglianza) gestiti sul sottosistema SIUS e l'acquisizione automatica dei titoli esecutivi da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al sottosistema SIEP; Ritenuto che il progetto si pone come obiettivo primario il compito di semplificare le attivita' degli utenti dei sistemi SIC e SIES, sostituendo, per quanto riguarda il SIC, l'attuale servizio di data entry effettuato dagli uffici locali, con la trasmissione automatica al sistema del casellario dei provvedimenti giudiziari gestiti sul sistema SIES (sottosistema SIUS); Ritenuto che in tale modo verra' garantita l'alimentazione automatica della banca dati centralizzata del sistema informativo del casellario, che rappresenta la base per la certificazione dei c.d. precedenti penali a livello nazionale; Considerato che i due sistemi SIC e SIUS sono posti all'interno della Rete della Giustizia e interconnessi in piena conformita' delle regole tecniche e di sicurezza del Ministero della giustizia e che l'interconnessione e' realizzata tramite l'utilizzo di protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione; Ritenuto, pertanto, di dover abrogare la lettera b) del comma 3 dell'art. 18, e modificare la lettera d) dello stesso articolo; Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Dispongono: Art. 1 Ambito di applicazione e contenuto 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' tecnico operative per consentire la trasmissione diretta e l'acquisizione sul SIC dei provvedimenti giudiziari della magistratura di sorveglianza gestiti sul sistema SIUS, che sono oggetto di iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del T.U., nonche' le modalita' per consentire l'acquisizione automatica e l'aggiornamento dei titoli esecutivi iscritti sul SIC da parte degli uffici del pubblico ministero collegati al SIEP. 2. La trasmissione e l'acquisizione avviene attraverso un sistema di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi situati all'interno del dominio giustizia) realizzato in piena conformita' delle regole tecniche e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della sicurezza posta in essere dal Ministero della giustizia. L'interconnessione avviene tramite protocollo SSL e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione. 3. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza e gli uffici del pubblico ministero assumono, ai sensi dell'art. 15 del T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, ai quali e' demandata anche la competenza sulle attivita' necessarie per la gestione eventuale dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC. 4. Per l'utilizzo dell'interconnessione tra i sistemi SIC e SIES sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe a disposizione dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. 5. Titolare del trattamento dei dati e' il Ministero della giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui ambito e' istituito l'ufficio centrale per quanto riguarda il SIC e, per il SIES, quanto agli apparati tecnologici, il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel cui ambito e' istituita la direzione generale per i sistemi informativi automatizzati.