IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia penale 
 
 
                                  e 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
               per i sistemi informativi automatizzati 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,
n. 313 - Testo unico delle disposizioni legislative  e  regolamentari
in materia di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei  relativi  carichi  pendenti
[Testo A] (d'ora in poi T.U.); 
  Visto il decreto dirigenziale 25 gennaio 2007 del  Ministero  della
giustizia (pubblicato nella G.U. n. 32 dell'8 febbraio 2007), recante
«le  regole  procedurali   di   carattere   tecnico   operativo   per
l'attuazione del D.P.R. 313/2002» (d'ora in poi  decreto  25  gennaio
2007); 
  Visto il decreto 27 marzo 2000,  n.  264,  recante  il  regolamento
recante  norme  per  la  tenuta  dei  registri  presso   gli   uffici
giudiziari; 
  Considerato che il  sistema  informativo  dell'esecuzione  e  della
sorveglianza (SIES) rappresenta,  in  applicazione  dell'art.  3  del
decreto 27  marzo  2000,  n.  264,  un  registro  informatizzato  che
contiene e aggrega i dati di cui  ai  modelli  previsti  dal  decreto
ministeriale 30 settembre 1989, nonche' ogni altro elemento utile per
lo svolgimento dell'attivita' degli uffici, relativamente  alla  fase
di esecuzione delle sentenze irrevocabili; 
  Considerato che l'art. 3 del citato decreto indica che il  SIES  e'
finalizzato, tra l'altro, anche al fine di garantire  lo  scambio  di
informazioni con altri sistemi informativi, in primis con il  sistema
informativo del Casellario Giudiziale Centrale (SIC); 
  Viste le certificazioni della DGSIA del 30 settembre 2008 e del  16
ottobre 2008 che  assicurano  la  conformita'  del  SIES  alle  norme
contenute nel decreto 27 marzo 2000, n. 264; 
  Rilevato che dal 2 maggio 2007, data  di  avvio  in  esercizio  del
nuovo Sistema informativo del  casellario  (SIC),  l'alimentazione  e
l'aggiornamento  della  base  informativa  e'  assicurata,  per   via
telematica, direttamente dagli uffici presso l'autorita'  giudiziaria
che ha emesso il provvedimento, salva la competenza  residuale  degli
uffici locali, ai sensi dell'art. 18 del decreto 25 gennaio 2007; 
  Rilevato che l'art. 18, comma 3, lettere b) e d),  del  decreto  25
gennaio  2007  ha  assegnato,  in  via  transitoria   e   in   attesa
dell'integrazione tra i sistemi SIC e SIES,  all'ufficio  locale  una
competenza generale per la iscrizione dei  provvedimenti  concernenti
la magistratura della sorveglianza in base al luogo  di  nascita  del
soggetto ed una esclusiva all'ufficio locale di Roma per  le  persone
nate all'estero o delle quali non e'  stato  possibile  accertare  il
luogo di nascita nel territorio dello Stato; 
  Considerato che le Direzioni generali della giustizia penale e  dei
sistemi informativi automatizzati hanno progettato congiuntamente  un
sistema d'interconnessione tra il sistema  SIC  e  il  sistema  SIES,
basato anche su servizi in cooperazione applicativa, che consente  la
trasmissione  diretta  al  SIC  dei   provvedimenti   giudiziari   di
competenza  della  magistratura   di   sorveglianza   (Tribunale   di
sorveglianza e Ufficio di sorveglianza) gestiti sul sottosistema SIUS
e l'acquisizione automatica  dei  titoli  esecutivi  da  parte  degli
uffici del pubblico ministero collegati al sottosistema SIEP; 
  Ritenuto che il progetto si pone come obiettivo primario il compito
di semplificare le attivita' degli utenti dei  sistemi  SIC  e  SIES,
sostituendo, per quanto riguarda il SIC, l'attuale servizio  di  data
entry effettuato dagli uffici locali, con la trasmissione  automatica
al sistema del casellario dei provvedimenti  giudiziari  gestiti  sul
sistema SIES (sottosistema SIUS); 
  Ritenuto  che  in  tale  modo  verra'   garantita   l'alimentazione
automatica della banca dati centralizzata del sistema informativo del
casellario, che rappresenta la base per la  certificazione  dei  c.d.
precedenti penali a livello nazionale; 
  Considerato che i due sistemi SIC e  SIUS  sono  posti  all'interno
della Rete della Giustizia e interconnessi in piena conformita' delle
regole tecniche e di sicurezza del Ministero della  giustizia  e  che
l'interconnessione e' realizzata tramite l'utilizzo di protocollo SSL
e l'utilizzo di certificati di firma digitale necessari per la  mutua
autenticazione; 
  Ritenuto, pertanto, di dover abrogare la lettera  b)  del  comma  3
dell'art. 18, e modificare la lettera d) dello stesso articolo; 
  Sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
l'innovazione e le tecnologie; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
 
                             Dispongono: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Ambito di applicazione e contenuto 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  tecnico  operative
per consentire la trasmissione diretta e l'acquisizione sul  SIC  dei
provvedimenti giudiziari della magistratura di  sorveglianza  gestiti
sul sistema SIUS, che  sono  oggetto  di  iscrizione  nel  casellario
giudiziale ai sensi dell'art. 3 del T.U., nonche'  le  modalita'  per
consentire l'acquisizione automatica  e  l'aggiornamento  dei  titoli
esecutivi iscritti  sul  SIC  da  parte  degli  uffici  del  pubblico
ministero collegati al SIEP. 
  2. La trasmissione e l'acquisizione avviene attraverso  un  sistema
di interconnessione tra SIC e SIES (sistemi situati  all'interno  del
dominio giustizia)  realizzato  in  piena  conformita'  delle  regole
tecniche e secondo gli standard e le regole dell'infrastruttura della
sicurezza  posta   in   essere   dal   Ministero   della   giustizia.
L'interconnessione avviene tramite protocollo  SSL  e  l'utilizzo  di
certificati di firma digitale necessari per la mutua autenticazione. 
  3. Il Tribunale di sorveglianza e l'Ufficio di sorveglianza  e  gli
uffici del pubblico ministero assumono, ai  sensi  dell'art.  15  del
T.U., le funzioni di ufficio iscrizione, ai quali e' demandata  anche
la competenza sulle attivita' necessarie per  la  gestione  eventuale
dei provvedimenti giudiziari direttamente sul SIC. 
  4. Per l'utilizzo dell'interconnessione tra i sistemi  SIC  e  SIES
sono utilizzate le infrastrutture tecnologiche messe  a  disposizione
dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati  del
Ministero della giustizia. 
  5.  Titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il  Ministero  della
giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia, nel cui  ambito
e' istituito l'ufficio centrale per quanto riguarda il SIC e, per  il
SIES,   quanto   agli   apparati   tecnologici,    il    Dipartimento
dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, nel cui
ambito e' istituita la direzione generale per i  sistemi  informativi
automatizzati.