IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'articolo 3,  comma  2,  ultimo  periodo  del
citato decreto-legge n. 59/2012  dove  viene  stabilito  che  per  la
prosecuzione degli interventi da parte delle  gestioni  commissariali
ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n.  225  trova
applicazione l'articolo 5, commi  4-ter  e  4-quater  della  medesima
legge n. 225/1992; 
  Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 9  novembre  2012,
con la quale e' stato  dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  ordine
all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio  delle
province di Cosenza e Potenza il 26  ottobre  2012,  come  modificata
dalla delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  6  dicembre  2012,
nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri del 26  febbraio  2013
con la quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al
7 aprile 2013; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.  25  del  20
novembre 2012 e n. 30 del 7 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
marzo 2013, di riparto delle risorse di  cui  all'articolo  1,  comma
290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  ultimo  periodo,  del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del 23 aprile 2013 del Prefetto  della  provincia  di
Cosenza; 
  Acquisita l'intesa della regione Calabria; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  La  regione  Calabria  e'  individuata  quale   amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatasi a seguito  dell'evento  sismico  che  il  26
ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della  provincia
di Cosenza. 
  2. Per i fini di cui al comma 1 il Dirigente del Settore protezione
civile della regione Calabria, Dott. Salvatore Mazzeo e'  individuato
quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al   definitivo
subentro della medesima Regione nel  coordinamento  degli  interventi
integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle
attivita' gia' formalmente approvati  alla  data  di  scadenza  dello
stato di emergenza. Egli e' autorizzato  a  porre  in  essere,  entro
trenta giorni  dal  trasferimento  della  documentazione  di  cui  al
successivo comma 3, le attivita' occorrenti per il  proseguimento  in
regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento
del contesto critico in rassegna, e  provvede  alla  ricognizione  ed
all'accertamento delle procedure e dei rapporti  giuridici  pendenti,
ai fini  del  definitivo  trasferimento  delle  opere  realizzate  ai
Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Prefetto  della  provincia  di
Cosenza,  Commissario   delegato,   provvede   entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di
cui al comma 2 tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Il Dirigente di cui al comma 2, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della regione Calabria,  nonche'  della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. Per il completamento delle iniziative  avviate  per
la determinazione del danno  e  delle  condizioni  di  sicurezza  nei
confronti delle azioni  sismiche  delle  strutture  dell'Ospedale  di
Mormanno,  di  cui  all'articolo  4  dell'ordinanza  del   Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 25 del 20 novembre  2012,  il
predetto Dirigente regionale si avvale  del  Sindaco  del  Comune  di
Mormanno, con le modalita' di cui al precedente periodo. 
  5. AI fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Dirigente di cui  al  comma  2  provvede,
fino al completamento degli interventi di cui al medesimo comma  2  e
delle procedure amministrativo-contabili  ad  essi  connessi  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5732,  aperta  ai
sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012, che viene  allo  stesso
intestata  per   ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze previa  relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione al cronoprogramma degli  interventi  ed  allo  stato  di
avanzamento  degli  stessi.  Il  predetto  Soggetto   e'   tenuto   a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 5 residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,  il
Dirigente di cui al comma 2 puo' predisporre un Piano contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa e a
valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo  periodo
del comma 4- quater dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto
alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile
che ne verifica la corrispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Calabria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al  Dipartimento  della  protezione  civile  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma
6. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma 6  per  la  realizzazione  dei  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi  5  e  7
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
predetta contabilita'  speciale  sono  versate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione
di quelle derivanti da  fondi  di  diversa  provenienza  che  vengono
versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10. Il Dirigente di cui al comma 2, a seguito della chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11.  Restano  fermi  gli  obblighi  di   rendicontazione   di   cui
all'articolo 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.