IL DIRETTORE GENERALE 
         per il riconoscimento degli organismi di controllo 
              e certificazione e tutela del consumatore 
 
  Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai  regimi  di  qualita'  dei
prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga
il Regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visto l'art. 16, comma 1 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012
che stabilisce che le denominazioni figuranti  nel  registro  di  cui
all'art. 7, paragrafo  6,  del  regolamento  (CE)  n.  510/2006  sono
automaticamente iscritte nel registro «registro  delle  denominazioni
di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di  cui
all'art. 11 del presente regolamento; 
  Visti gli articoli  36  e  37  del  predetto  Regolamento  (UE)  n.
1151/2012, concernente i controlli; 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009 con il quale
l'Unione europea ha provveduto  alla  registrazione,  fra  le  altre,
della indicazione geografica protetta «Riso del Delta del Po»; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante  disposizioni  per
l'adempimento di obblighi derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed  in  particolare
l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e  la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari; 
  Visto  il  decreto  18  maggio  2010,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  n.  127  del  3
giugno 2010, con il quale l'Ente Nazionale Risi con sede  in  Milano,
Piazza Pio XI, e'  stata  designata,  quale  autorita'  pubblica,  ad
espletare le funzioni di  controllo  per  la  indicazione  geografica
protetta «Riso del Delta del Po»; 
  Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a
decorrere dal 18 maggio 2010; 
  Considerato che l'«Associazione Risicoltori del Delta del  Po»  non
ha ancora  provveduto  a  segnalare  la  struttura  di  controllo  da
autorizzare per il triennio successivo alla data  di  scadenza  della
designazione sopra citata, sebbene sollecitata in tal senso; 
  Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema  di
controllo concernente la indicazione geografica  protetta  «Riso  del
Delta del Po» anche nella fase intercorrente tra  la  scadenza  della
predetta   designazione   e   il   rinnovo   della   stessa    oppure
l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo; 
  Ritenuto  per  i  motivi  sopra  esposti  di   dover   proroga   la
designazione, alle  medesime  condizioni  stabilite  con  decreto  18
maggio  2010,  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo  della
designazione  all'Ente  Nazionale  Risi  oppure  all'eventuale  nuovo
organismo di controllo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La designazione rilasciata all'Ente  Nazionale  Risi  con  sede  in
Milano, Piazza Pio XI, quale  autorita'  pubblica,  ad  effettuare  i
controlli per la indicazione geografica protetta «Riso del Delta  del
Po», registrata con il Regolamento (CE) n. 1078 del 10 novembre 2009,
e'  prorogata  fino  all'emanazione  del  decreto  di  rinnovo   alla
autorita' pubblica  stessa  oppure  all'eventuale  autorizzazione  di
altra struttura di controllo.