IL DIRETTORE GENERALE 
           per la promozione della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio  del  20  marzo
2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e  delle
denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed  alimentari,  e  in
particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92; 
  Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n.  510/2006
che stabilisce che le denominazioni  che  alla  data  di  entrata  in
vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del  Regolamento
(CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato  del  Regolamento
(CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte  nel  "registro  delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette"; 
  Visti i Regolamenti (CE) con i  quali,  sono  state  registrate  le
D.O.P. e la I.G.P. per gli  oli  di  oliva  vergini  ed  extravergini
italiani; 
  Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o
a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione  registrata,  devono
possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabilite  per  ciascuna
denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati  dai
competenti Organi; 
  Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli  oli  di
oliva vergini ed  extravergini  a  denominazione  di  origine  devono
essere accertate da laboratori autorizzati; 
  Visto il decreto 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (serie generale) n. 82 dell'8  aprile  2009
con il quale al laboratorio Agenzia delle Dogane  e  dei  Monopoli  -
Direzione regionale per la Liguria - Laboratori e servizi  chimici  -
Laboratorio chimico di Genova, ubicato in Genova, via Rubattino n.  6
e' stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio  dei  certificati  di
analisi nel settore oleicolo; 
  Vista  la  domanda   di   ulteriore   rinnovo   dell'autorizzazione
presentata dal laboratorio sopra indicato in data 11 febbraio 2013  e
perfezionata in data 14 maggio 2013; 
  Considerato che il laboratorio sopra indicato ha  ottemperato  alle
prescrizioni indicate al punto  c)  della  predetta  circolare  e  in
particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 6  febbraio  2013
l'accreditamento relativamente alle prove indicate  nell'allegato  al
presente decreto e del suo  sistema  qualita',  in  conformita'  alle
prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025,  da  parte  di  un
organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato
in ambito EA - European Cooperation for Accreditation; 
  Ritenuti sussistenti le condizioni e  i  requisiti  concernenti  il
rinnovo dell'autorizzazione in argomento; 
 
                     Si rinnova l'autorizzazione 
 
al laboratorio Agenzia  delle  Dogane  e  dei  Monopoli  -  Direzione
regionale per la Liguria - Laboratori e servizi chimici - Laboratorio
chimico di Genova, ubicato in Genova, via Rubattino n. 6, al rilascio
dei certificati di analisi nel settore  oleicolo  limitatamente  alle
prove elencate in allegato al presente decreto. 
  L'autorizzazione ha validita' fino al  23  febbraio  2017  data  di
scadenza dell'accreditamento. 
  L'autorizzazione e' automaticamente revocata qualora il laboratorio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  -  Direzione  regionale  per  la
Liguria - Laboratori e  servizi  chimici  -  Laboratorio  chimico  di
Genova  perda  l'accreditamento  relativamente  alle  prove  indicate
nell'allegato al presente decreto e  del  suo  sistema  qualita',  in
conformita' alle prescrizioni della norma UNI CEI EN  ISO/IEC  17025,
da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011
ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation. 
  Il   laboratorio   sopra   citato   ha   l'onere   di    comunicare
all'Amministrazione autorizzante eventuali  cambiamenti  sopravvenuti
interessanti la struttura societaria, l'ubicazione  del  laboratorio,
la dotazione strumentale,  l'impiego  del  personale  ed  ogni  altra
modifica concernente le prove di analisi per le quali il  laboratorio
medesimo e' accreditato. 
  L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione. 
  Sui  certificati  di  analisi  rilasciati  e  su   ogni   tipo   di
comunicazione pubblicitaria o  promozionale  diffusa,  e'  necessario
indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove  di
analisi autorizzate. 
  L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'   di   verificare   la
sussistenza delle condizioni e dei  requisiti  su  cui  si  fonda  il
provvedimento autorizzatorio, in mancanza di  essi,  l'autorizzazione
sara' revocata in qualsiasi momento. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 20 maggio 2013 
 
                                       Il direttore generale: Vaccari