IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, recante: «Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera e-bis), che modifica l'art. 20 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 inerente alla Disciplina delle ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, con il quale e' stato conferito al dott. Franco Gabrielli l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012 recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»; Visto l'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 20 della legge n. 225 del 1992 dalla citata legge 100 del 2012 ove e' disposto che si provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica alla disciplina del sistema di monitoraggio delle misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche' dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni; Tenuto conto altresi' che la disposizione di cui all'art. 20 richiamato, individua, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge 100 del 2012, lo strumento normativo di individuazione della disciplina del sistema di monitoraggio e di verifica in rassegna; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 7 febbraio 2013; Decreta: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Le norme di cui al presente decreto si applicano a tutte le misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225 del 1992, e successive modificazioni, ed ai provvedimenti adottati in attuazioni delle medesime. 2. Il Dipartimento della Protezione civile cura l'espletamento delle funzioni di carattere amministrativo e tecnico connesse alla organizzazione del sistema di monitoraggio, di verifica e di richiesta di ispezione alle autorita' competenti di cui all'art. 5.