IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225  recante  «Istituzione  del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo  I  della  L.  15
marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile»; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2005,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  luglio  2005,  n.   152,   recante:
«Disposizioni urgenti in materia di protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2012,  n.  59  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio   2012,   n.   100   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile» ed  in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera e-bis), che modifica l'art. 20
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 inerente alla  Disciplina  delle
ispezioni e del monitoraggio dell'attuazione delle  misure  contenute
nelle ordinanze di protezione civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  30
dicembre 2011, con il  quale  e'  stato  conferito  al  dott.  Franco
Gabrielli  l'incarico  di  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  7
novembre 2012 recante «Modifiche all'organizzazione del  Dipartimento
della protezione civile»; 
  Visto l'art. 13 della legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante
«Legge di contabilita' e finanza pubblica»; 
  Tenuto conto delle modifiche introdotte all'art. 20 della legge  n.
225 del 1992 dalla citata legge 100 del 2012 ove e' disposto  che  si
provveda, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica  alla
disciplina del sistema di monitoraggio delle misure  contenute  nelle
ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24  febbraio  1992,  n.  225,
nonche' dei provvedimenti adottati in  attuazione  delle  medesime  e
delle ispezioni; 
  Tenuto conto altresi'  che  la  disposizione  di  cui  all'art.  20
richiamato, individua, nel decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata  in  vigore
della  citata  legge  100  del  2012,  lo  strumento   normativo   di
individuazione della disciplina del  sistema  di  monitoraggio  e  di
verifica in rassegna; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella  seduta  del  7
febbraio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le norme di cui al presente decreto  si  applicano  a  tutte  le
misure contenute nelle ordinanze di cui all'art. 5 della legge n. 225
del 1992, e successive modificazioni, ed ai provvedimenti adottati in
attuazioni delle medesime. 
  2. Il Dipartimento  della  Protezione  civile  cura  l'espletamento
delle funzioni di carattere amministrativo e  tecnico  connesse  alla
organizzazione  del  sistema  di  monitoraggio,  di  verifica  e   di
richiesta di ispezione alle autorita' competenti di cui all'art. 5.