IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  13
gennaio 2010, con il quale e' stato dichiarato lo stato di  emergenza
in relazione agli eccezionali eventi meteorologici che hanno  colpito
le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima  decade  del
mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010, da
ultimo  prorogato  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri  del   23   dicembre   2011   limitatamente   alle   Regioni
Emilia-Romagna e Liguria; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  19
febbraio 2010, n. 3850 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4004
del 16 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 6, comma 1, con cui il
Commissario delegato - Presidente della  Regione  Toscana,  e'  stato
autorizzato, fino  al  31  ottobre  2012,  a  completare,  in  regime
ordinario, le iniziative gia' avviate ai  sensi  della  sopra  citata
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del  19  febbraio
2010, n. 3850; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La regione Emilia-Romagna e' individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici verificatesi nel territorio regionale nell'ultima  decade
del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni  del  mese  di  dicembre
2010. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1,  il  direttore  dell'Agenzia
regionale di  protezione  civile  della  Regione  Emilia-Romagna,  e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
adozione della presente ordinanza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro sessanta giorni dal trasferimento della  documentazione
di cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'  occorrenti  per  il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione,
commissario delegato, provvede entro dieci giorni  dall'adozione  del
presente  provvedimento  a  trasferire  al   direttore   dell'Agenzia
regionale di protezione civile tutta la documentazione amministrativa
e contabile inerente alla gestione  commissariale  e  ad  inviare  al
Dipartimento della protezione civile una  relazione  sulle  attivita'
svolte  contenente  l'elenco  dei   provvedimenti   adottati,   degli
interventi conclusi e delle attivita' ancora in  corso  con  relativo
quadro economico. 
  4.  Il  predetto  direttore,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna, oltre che
dell'Agenzia  regionale   di   protezione   civile,   nonche'   della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  direttore  dell'Agenzia  regionale  di
protezione civile provvede, fino al completamento degli interventi di
cui al comma 2 e delle  procedure  amministrativo-contabili  ad  essi
connessi con le risorse disponibili sulla  contabilita'  speciale  n.
5418, aperta ai sensi  dell'art.  10,  comma  4,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850/2010,  che  viene  allo
stesso intestata per  ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare  al
Dipartimento della protezione civile, con cadenza  semestrale,  sullo
stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  direttore
dell'Agenzia regionale di protezione civile puo' predisporre un Piano
contenente  gli  ulteriori  interventi  strettamente  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura  dei
soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure  di
spesa ed a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al
secondo periodo  del  comma  4-quater  dell'art.  5  della  legge  24
febbraio 1992, n. 225 e successive  modificazioni.  Tale  piano  deve
essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della
Protezione Civile, che ne  verifica  la  rispondenza  alle  finalita'
sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della  Regione  Emilia  -Romagna
ovvero,  ove  si  tratti  di  altra  amministrazione,  sono   versate
all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la    successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  Protezione  Civile,  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del Piano  di  cui  al  presente
comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  direttore  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  Protezione  Civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna.