IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013  con
la quale e' stato  dichiarato,  fino  al  7  agosto  2013,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita'  atmosferiche
verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della Provincia di
Pesaro e Urbino; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Marche  con  nota  del  27  maggio
2013; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
che hanno colpito il territorio della Provincia di  Pesaro  e  Urbino
nel mese di marzo 2013 il  Presidente  della  predetta  Provincia  e'
nominato Commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza il Commissario delegato cui non spetta alcun  compenso,  ai
sensi dell'art. 5, comma 4-bis della legge 24 febbraio 1992, n.  225,
puo' avvalersi  dei  Sindaci  dei  comuni  interessati  dagli  eventi
meteorologici in argomento, nonche' delle strutture  organizzative  e
del personale della Provincia  di  Pesaro  e  Urbino,  nonche'  della
collaborazione della Regione Marche e degli Enti locali della Regione
medesima. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 3,  entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
    a) gli interventi realizzati dagli  enti  locali  nella  fase  di
prima emergenza rivolti a rimuovere  le  situazioni  di  rischio,  ad
assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero  delle  popolazioni
colpite dai predetti eventi calamitosi; 
    b) le attivita' poste  in  essere,  anche  in  termini  di  somma
urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate  dagli
eventi calamitosi; 
    c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo
o maggiori danni a persone o a cose. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento  con  la  relativa  durata,
nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei  limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  3,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6.  I   contributi   sono   erogati   agli   enti   locali   previa
rendicontazione  delle  spese   sostenute   ed   attestazione   della
sussistenza del  nesso  di  causalita'  tra  l'evento  calamitoso  in
argomento ed il danno subito.