IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 con la quale e' stato dichiarato, fino al 7 agosto 2013, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nel mese di marzo 2013 nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino; Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini di somma urgenza, di tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della regione Marche con nota del 27 maggio 2013; Dispone: Art. 1 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Provincia di Pesaro e Urbino nel mese di marzo 2013 il Presidente della predetta Provincia e' nominato Commissario delegato. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato cui non spetta alcun compenso, ai sensi dell'art. 5, comma 4-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, puo' avvalersi dei Sindaci dei comuni interessati dagli eventi meteorologici in argomento, nonche' delle strutture organizzative e del personale della Provincia di Pesaro e Urbino, nonche' della collaborazione della Regione Marche e degli Enti locali della Regione medesima. 3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro venti giorni dall'emanazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere: a) gli interventi realizzati dagli enti locali nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi; b) le attivita' poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti la messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi; c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. 4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresi', contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonche' l'indicazione delle singole voci di spesa. 5. Il predetto piano puo' essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 6. I contributi sono erogati agli enti locali previa rendicontazione delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.