IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Vista la  legge  23  luglio  2012,  n.  116,  recante  ratifica  ed
esecuzione del Trattato  che  istituisce  il  Meccanismo  europeo  di
stabilita' (d'ora in avanti «MES»), con Allegati, fatto  a  Bruxelles
il 2 febbraio 2012, ed in particolare l'art. 3 ove si prevede: 
    al primo comma, che per l'attuazione  del  Trattato  predetto  e'
autorizzata la contribuzione per la sottoscrizione del  capitale  per
la partecipazione al MES mediante i versamenti stabiliti dal Trattato
medesimo,  e  che,  in  relazione  al  versamento  delle   quote   di
contribuzione, sono autorizzate a decorrere dall'anno 2012  emissioni
di titoli di Stato a medio-lungo termine,  destinando  a  tale  scopo
tutto o parte del netto ricavo delle emissioni stesse;  tali  importi
non sono computati nel limite massimo di emissione di titoli di Stato
stabilito dalla legge di approvazione  del  bilancio  e  nel  livello
massimo del ricorso al mercato stabilito dalla legge di stabilita'; 
    al terzo comma, che qualora  non  si  renda  possibile  procedere
mediante le  ordinarie  procedure  di  gestione  dei  pagamenti  alla
sottoscrizione del capitale di cui al comma 1 nei termini  stabiliti,
con decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
autorizzato  il  ricorso  ad  anticipazioni  di  tesoreria,  la   cui
regolarizzazione,  con  l'emissione  di  ordini  di   pagamento   sul
pertinente capitolo di spesa,  e'  effettuata  entro  il  termine  di
novanta giorni dal pagamento; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante  «Disposizioni
urgenti per la revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei
servizi ai cittadini», convertito con  modificazioni  nella  legge  7
agosto 2012, n. 135, ed in  particolare  l'art.  23-duodecies,  comma
2-bis, dove si prevede che,  per  garantire  la  maggiore  efficienza
operativa,  ai  fini  della  contribuzione  alla  sottoscrizione  del
capitale per la partecipazione al MES, sono autorizzate emissioni  di
titoli di Stato a medio-lungo termine, le  cui  caratteristiche  sono
stabilite con decreti di emissione che destinano tutto  o  parte  del
netto ricavo a tale finalita'; 
  Visto il decreto ministeriale n. 78318 dell'8 ottobre 2012  con  il
quale e'  stata  disposta  l'erogazione  per  la  sottoscrizione  del
capitale per la partecipazione  al  MES,  per  l'anno  2012,  per  un
importo di 5.732.384.000,00 euro, nonche' i decreti del 26 ottobre  e
del 26 novembre 2012, con i quali si e' data attuazione  al  medesimo
provvedimento dell'8 ottobre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale n. 31179 del 16 aprile  2013  con  il
quale e'  stata  disposta  l'erogazione  per  la  sottoscrizione  del
capitale per la partecipazione al MES, per l'anno 2013, di due  quote
di 2.866.192.000,00 euro ciascuna,  per  un  importo  complessivo  di
5.732.384.000,00  euro,  ed   e'   stato   autorizzato   il   ricorso
all'anticipazione di tesoreria per l'erogazione della prima quota; 
  Vista la lettera n. 35947 del  22  aprile  2013  con  la  quale  il
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, su richiesta  del
Dipartimento del Tesoro, ha autorizzato la Banca d'Italia ad  erogare
a favore del  MES  il  suddetto  importo  di  2.866.192.000,00  euro;
nonche' la lettera n. 0417100/13 del 30 aprile 2013 con cui la  Banca
d'Italia ha dato riscontro sull'operazione effettuata; 
  Ritenuto pertanto di dover procedere, in  occasione  dell'emissione
dei buoni del Tesoro di durata  decennale,  di  cui  all'art.  1  del
presente decreto, nonche' dei buoni del  Tesoro  quinquennali  emessi
contestualmente con  decreto  in  pari  data,  al  reperimento  delle
risorse da destinare alle finalita' di cui all'art.  3  della  citata
legge n. 116 del 2012, per l'importo complessivo di  2.866.192.000,00
euro, ripartito in parti uguali fra le due emissioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art.
3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che
consentano al  Tesoro,  fra  l'altro,  di  effettuare  operazioni  di
indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e
strumenti finanziari a breve,  medio  e  lungo  termine,  indicandone
l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri  per  la  sua
determinazione,  la  durata,  l'importo  minimo  sottoscrivibile,  il
sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 398 del 2003,  ove  si  definiscono,  per  l'anno
finanziario 2013, gli obiettivi, i  limiti  e  le  modalita'  cui  il
Dipartimento  del  Tesoro   dovra'   attenersi   nell'effettuare   le
operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che  le
operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del  Tesoro
o,  per  sua  delega,  dal  Direttore  della  Direzione  Seconda  del
Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013, ed in
particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si  e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  24
maggio 2013 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 84.639 milioni di euro  e  tenuto  conto  dei  rimborsi
ancora da effettuare; 
  Visti i propri decreti in data 25 febbraio, 25 marzo  e  23  aprile
2013, con i quali e'  stata  disposta  l'emissione  delle  prime  sei
tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo
2013 e scadenza 1° maggio 2023; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei  predetti  buoni  del
Tesoro poliennali, il  cui  netto  ricavo  verra'  destinato,  quanto
all'importo di 1.433.096.000,00 euro, alle finalita' di cui  all'art.
3 della citata legge n. 116 del  2012,  e,  per  la  rimanenza,  alle
ordinarie esigenze di bilancio; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta, viene disposta  l'emissione  della  quinta  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 2 aprile 2013  e  scadenza  1°
giugno 2018, il cui netto ricavo verra' destinato, quanto all'importo
di 1.433.096.000,00 euro, alle medesime finalita' di cui  all'art.  3
della citata legge n.  116  del  2012,  e,  per  la  rimanenza,  alle
ordinarie esigenze di bilancio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 30  dicembre  2003,  n.  398,  nonche'  del  decreto
ministeriale del 18 dicembre 2012, e per le finalita' di cui all'art.
3 della legge n. 116  del  2012,  tutti  citati  nelle  premesse,  e'
disposta l'emissione di una settima  tranche  dei  buoni  del  Tesoro
poliennali 4,50%, con godimento 1° marzo 2013 e  scadenza  1°  maggio
2023, di cui al decreto del 25 febbraio 2013, altresi'  citato  nelle
premesse, recante l'emissione  delle  prime  due  tranche  dei  buoni
stessi. L'emissione della predetta  tranche  viene  disposta  per  un
ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 2.000 milioni di
euro e un importo massimo di 3.000 milioni di euro. 
  Ai sensi del decreto ministeriale del 7 dicembre 2012, citato nelle
premesse, i predetti titoli sono soggetti  alle  clausole  di  azione
collettiva di cui ai «Termini  Comuni  di  Riferimento»  allegati  al
decreto medesimo (Allegato A). 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato decreto 25 febbraio 2013. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione  ufficiale,  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di  essi,  come
previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  6  dell'8  gennaio  2008,   possono   essere
effettuate operazioni di «coupon stripping»; l'ammontare  complessivo
massimo che puo' essere oggetto di tali operazioni non puo'  superare
il 75% del capitale nominale circolante dei buoni stessi. 
  La prima cedola dei buoni emessi con il presente  decreto,  essendo
pervenuta a scadenza, non verra' corrisposta.