IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, recante: «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210»; Visto, in particolare, l'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che il Fondo si articola in sezioni autonome corrispondenti ad aree territoriali interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16 del medesimo decreto legislativo, sulla base della quantita' e della provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni; Visto, in particolare, l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le aree territoriali e le conseguenti sezioni autonome del Fondo, tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e che possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri e modalita' per la concreta gestione del Fondo, con particolare riferimento all'attuazione di quanto previsto all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo; Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo, trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A. con nota del 24 gennaio 2013, e concernenti l'ammontare delle risorse disponibili del Fondo al 31 dicembre 2012, pari a complessivi € 59.667.768,29, nonche' i dati relativi alla suddivisione dei contributi per regione e agli importi, distinti su base regionale, delle richieste di indennizzo, pari ad € 742.724.364,74, salve le risultanze dell'attivita' istruttoria; Decreta Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122; b) «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti di beni immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo; c) «Gestore», la Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici - S.p.A.; d) «sezione autonoma», l'articolazione del Fondo, con distinta contabilita', corrispondente ad aree territoriali interregionali da definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.