IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
 
  Visto il decreto legislativo  20  giugno  2005,  n.  122,  recante:
«Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti
degli immobili da costruire, a norma della legge 2  agosto  2004,  n.
210»; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  14,  comma  1,  del   decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122,  che  prevede  che  il  Fondo  si
articola in sezioni  autonome  corrispondenti  ad  aree  territoriali
interregionali individuate con il decreto di cui all'articolo 16  del
medesimo decreto legislativo, sulla  base  della  quantita'  e  della
provenienza territoriale delle richieste di indennizzo presentate, in
modo da assicurare una gestione equilibrata delle sezioni; 
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  16,  comma  1,  del   decreto
legislativo 20 giugno 2005, n. 122, che prevede che, con  decreto  di
natura non regolamentare del Ministro della  giustizia,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le  aree
territoriali e le conseguenti  sezioni  autonome  del  Fondo,  tenuto
conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del Fondo medesimo e
che possono altresi' essere stabiliti ulteriori criteri  e  modalita'
per la concreta  gestione  del  Fondo,  con  particolare  riferimento
all'attuazione  di  quanto  previsto  all'articolo  14  del  medesimo
decreto legislativo; 
  Tenuto conto dei dati raccolti ed elaborati dal gestore del  Fondo,
trasmessi al Ministero della giustizia dalla Consap S.p.A.  con  nota
del  24  gennaio  2013,  e  concernenti  l'ammontare  delle   risorse
disponibili del  Fondo  al  31  dicembre  2012,  pari  a  complessivi
€ 59.667.768,29,  nonche'  i  dati  relativi  alla  suddivisione  dei
contributi per regione e agli importi, distinti  su  base  regionale,
delle richieste di indennizzo, pari ad  €  742.724.364,74,  salve  le
risultanze dell'attivita' istruttoria; 
 
                               Decreta 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 20 giugno  2005,
n. 122; 
    b) «Fondo», il Fondo di solidarieta' per gli acquirenti  di  beni
immobili istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo; 
    c) «Gestore», la Consap  -  Concessionaria  servizi  assicurativi
pubblici - S.p.A.; 
    d) «sezione autonoma», l'articolazione del  Fondo,  con  distinta
contabilita', corrispondente ad aree territoriali  interregionali  da
definire ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo.