IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni', dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni  dalla  legge
n. 100/2012, dove viene  stabilito  che  per  la  prosecuzione  degli
interventi da parte delle gestioni commissariati ancora  operanti  ai
sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione  l'art.
5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675  del  28
maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio  2009,
n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre  2009,  n.  3829
del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio  2010,  n.  3886  del  9
luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010 e n. 3932 del 7 aprile 2011
e n. 3967 del 1° ottobre 2011, nonche' le note  del  Ministero  della
salute del 30 novembre 2012 e del Commissario delegato del 6 novembre
2012; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  assicurare  il  completamento  delle
iniziative finalizzate al superamento della situazione di  criticita'
in rassegna, anche  in  un  contesto  di  necessaria  prevenzione  da
possibili  situazioni  di  pericolo  per  la   pubblica   e   privata
incolumita'; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il corretto subentro
dell'istituto  zooprofilattico  sperimentale  del   Mezzogiorno   nel
completamento degli interventi ancora in corso di definizione; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  con  cui   consentire   la
prosecuzione, in regime ordinario, degli  interventi  finalizzati  al
superamento della situazione di criticita' in atto; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Acquisita l'intesa della regione Campania; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  L'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  del  Mezzogiorno  e'
individuato quale amministrazione competente al  coordinamento  delle
attivita' necessarie al completamento degli interventi  da  eseguirsi
nel contesto di criticita' nei territorio della provincia di  Caserta
e  zone  limitrofe  in  relazione  al  rischio   sanitario   connesso
all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario dell'Istituto
zooprofilattico sperimentale del  Mezzogiorno  e'  individuato  quale
responsabile delle iniziative finalizzate al  subentro  del  medesimo
Istituto nel coordinamento degli interventi. Egli  e'  autorizzato  a
porre  in  essere,  entro  trenta  giorni  dal  trasferimento   della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento, in regime ordinario, delle iniziative in  corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei
medesimi all'Istituto zooprofilattico sperimentale  del  Mezzogiorno,
unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate. 
  3.  Il  dott.  Vito  Amendolara,  Commissario  delegato  ai   sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri
n. 3886/2010 e successive modifiche ed integrazioni,  provvede  entro
dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al
Commissario   dell'Istituto    zooprofilattico    sperimentale    del
Mezzogiorno  tutta  la  documentazione  amministrativa  e   contabile
inerente alla gestione commissariale ed ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. La regione Campania subentra al Commissario delegato pro tempore
nelle funzioni di valutazione, vigilanza e controllo  del  «Programma
per la biosicurezza delle aziende bufaline»  di  cui  all'art.  4-bis
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634/2007
e successive  modifiche  ed  integrazioni.  A  tal  fine  la  regione
Campania ed il commissario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale
del Mezzogiorno provvedono mediante apposita convenzione ad apportare
le modifiche ai decreti  commissariali  n.  170/2012  e  n.  171/2012
limitatamente agli aspetti concernenti il predetto subentro. 
  5. Il Commissario dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale  del
Mezzogiorno, che opera a titolo gratuito,  per  l'espletamento  delle
iniziative  di  cui  al  comma  2  puo'  avvalersi  delle   strutture
organizzative del medesimo  istituto,  nonche'  della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il Commissario dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale del Mezzogiorno provvede, fino  al  completamento  degli
interventi   di    cui    al    comma    2    e    delle    procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5128, che viene allo stesso  intestata
per dieci mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della  presente
ordinanza sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Il
Commissario   dell'Istituto    zooprofilattico    sperimentale    del
Mezzogiorno provvede ad  inviare  al  Dipartimento  della  protezione
civile  una  dettagliata  relazione   semestrale   sullo   stato   di
avanzamento  delle  attivita'   condotte   per   l'attuazione   degli
interventi di  cui  alla  presente  ordinanza,  con  relativo  quadro
economico. 
  7. Per il completamento delle iniziative di cui all'art.  3,  comma
1,  lettera  c)  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri n. 3634/2007, e successive  modifiche  ed  integrazioni,  il
Commissario   dell'Istituto    zooprofilattico    sperimentale    del
Mezzogiorno e' autorizzato all'utilizzo delle economie, pari ad  euro
cinque milioni, rinvenimenti dallo stanziamento disposto dall'art. 7,
comma 5-bis dell'ordinanza n. 363412007  e  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  8. Qualora a seguito dei compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma  5  residuino  delle  risorse  sulla   contabilita'   speciale,
Commissario   dell'Istituto    zooprofilattico    sperimentale    del
Mezzogiorno  puo'  predisporre  un  piano  contenente  gli  ulteriori
interventi strettamente finalizzati al superamento  della  situazione
di criticita'  da  realizzare  a  cura  dei  soggetti  ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano
deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del  Dipartimento
della  protezione  civile,  che  ne  verifica  la  rispondenza   alle
finalita' sopra indicate. 
  9. A seguito dell'avvenuta approvazione del piano di cui al comma 8
da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue
relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale  sono
trasferite sul bilancio  dell'Istituto  zooprofilattico  sperimentale
del Mezzogiorno ovvero, ove si tratti di altra amministrazione,  sono
versate all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al  Dipartimento  della  protezione  civile  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione del piano  di  cui  al  presente
comma. 
  10. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al
comma  8  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  11. All'esito delle attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sui  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
riassegnazione al Fondo della  protezione  civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  12.   Il   predetto   Commissario   dell'Istituto   zooprofilattico
sperimentale  del  Mezzogiorno  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  6,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  13. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 31 maggio 2013 
 
                                             Il Capo del Dipartimento 
                                                     Gabrielli