IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                           e la nutrizione 
 
  Visto l'art. 6 della legge  30  aprile  1962,  n.  283,  modificato
dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172,  concernente  "Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  del  2  agosto  2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari;  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale  n.  145  del  23  giugno
1995), concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in  materia
di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290, concernente il regolamento di semplificazione  dei  procedimenti
di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art.  52  concernente  il
commercio parallelo; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del  regolamento
(CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  corretto  e
integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto
ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle  direttive
1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE,  relative  alla  classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Vista la domanda del 6 aprile 2012, e  successive  integrazioni  di
cui l'ultima in data 7 maggio 2013, con cui l'Impresa Ezcrop Ltd, con
sede  in  Kinsealy  co.  Dublin,  15  st.  Olave's  Business  Centre,
Malhahide Road, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dal Regno Unito
del prodotto Kerb Flo, ivi registrato al n. 13716 a nome dell'Impresa
Dow Agrosciences Ltd, con  sede  legale  in  Latchmore  Court,  Brand
Street (UK); 
  Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto  di
riferimento Kerb  Flo  autorizzato  in  Italia  al  n.  7930  a  nome
dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl; 
  Accertato che sono rispettate le condizioni  di  cui  all'art.  52,
paragrafo 3, lettere a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Considerato che l'Impresa Ezcrop Ltd ha chiesto  di  denominare  il
prodotto importato con il nome Promide 400; 
  Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni
del  prodotto  oggetto  di  commercio  parallelo,  all'etichetta  del
prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; 
  Visto il versamento effettuato dal richiedente  quale  tariffa  per
gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso; 
 
                              Decreta: 
 
  1. E' rilasciato, fino al 31 gennaio 2017, all'Impresa Ezcrop  Ltd,
con sede in Kinsealy co. Dublin, il permesso n.  15826  di  commercio
parallelo  del  prodotto  fitosanitario   denominato   PROMIDE   400,
proveniente dal Regno Unito, ed ivi autorizzato al n.  13716  con  la
denominazione KERB FLO. 
  2. E' approvata,  quale  parte  integrante  del  presente  decreto,
l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 
  3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e
rietichettatura  presso  gli  stabilimenti  riportati   nell'allegata
etichetta. 
  4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni  pronte  per
l'impiego nelle taglie da l 0,5-1-1,5-3-5-10. 
  Il  presente  decreto  verra'  notificato,  in  via  amministrativa
all'impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 maggio 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello