Con  decreto  ministeriale  n.  557/PAS/E/003711/XVJ(53)  del  30
maggio 2013, i manufatti esplodenti denominati: 
      «COLPO C45 MAR» (massa attiva g 78,00); 
      «ACS4 C80 LMA» (massa attiva g 228,00); 
      «ASX C80 LMA» (massa attiva g 213,00); 
      «AZ XY C80 LMA» (massa attiva g 311,00); 
      «COLPO B C80 LMA» (massa attiva g 250,00); 
      «COLPO M C80 LMA» (massa attiva g 342,00); 
      «COLPO M NERO C80 LMA» (massa attiva g 407,00); 
      «COLPO A C80 LMA» (massa attiva g 458,00); 
      «COLPO M C90 LMA» (massa attiva g 634,00); 
      «COLPO A C90 LMA» (massa attiva g 816,00); 
      «COLPO B TIT C80 LMA» (massa attiva g 257,00); 
      «ACZZ C90 LMA» (massa attiva g 410,00); 
      «ACZZ C100 LMA» (massa attiva g 544,00); 
sono riconosciuti, su istanza del sig. Lanci Renato,  titolare  della
licenza  di  fabbricazione  e  deposito   di   manufatti   esplodenti
nell'opificio sito in sito in Frisa (CH) - Loc. Loco Paiuco, ai sensi
del combinato disposto dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo
4 aprile 2010, n. 58, e dell'art. 53 del Testo Unico delle  Leggi  di
Pubblica Sicurezza e classificati nella  IV  categoria  dell'Allegato
«A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico. 
    Inoltre, le  etichette  di  tali  manufatti,  devono  chiaramente
contenere l'indicazione che «Il prodotto puo' essere fornito  solo  a
persone munite di abilitazione tecnica,  che  lo  possono  utilizzare
alle condizioni previste dalle relative  autorizzazioni  di  pubblica
sicurezza». 
    La produzione, l'importazione,  il  deposito  e  l'immissione  in
commercio dei predetti  manufatti  sono  soggetti  agli  obblighi  di
etichettatura previsti, oltre che dal  Testo  Unico  delle  Leggi  di
Pubblica Sicurezza e  dalle  conseguenti  disposizioni,  anche  dalla
normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. 
    Avverso   il   presente   provvedimento   e'   ammesso    ricorso
giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o  120  giorni
dalla notifica.