IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto ministeriale n. 99912 del 18 dicembre 2012, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003 («decreto cornice» per l'anno finanziario 2013) ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo; Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 96717 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione collettiva (CACs) nei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 e in particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in titoli di Stato italiani; Visti i decreti con i quali vengono disposte le ordinarie emissioni di titoli di Stato a medio e lungo termine tramite asta, stabilendone le caratteristiche e le modalita' di emissione, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; Ritenuta l'opportunita' di compendiare in un unico provvedimento le disposizioni comuni contenute nei decreti di emissione tramite asta di titoli di Stato a medio e lungo termine, al fine di rendere piu' agevole e semplice l'attivita' emissiva, rinviando agli specifici provvedimenti le disposizioni relative alle singole emissioni; Decreta: Art. 1 Con il presente decreto si intende compendiare in un unico provvedimento, che possa valere in maniera continuativa, le caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere, tramite asta, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, citato nelle premesse, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno in anno in attuazione della medesima disposizione legislativa. L'emissione dei titoli di Stato verra' disposta, con specifici decreti, entro il limite massimo stabilito per ogni anno dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano in quanto non sia diversamente disposto nei decreti recanti le specifiche emissioni dei titoli di Stato. Le emissioni dei titoli di Stato tramite consorzio di collocamento verranno disposte con specifici provvedimenti.