IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398, recante il  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  debito  pubblico,  e,  in  particolare,
l'art. 3, ove si  prevede  che  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare  decreti
cornice  che  consentano  al  Tesoro,  fra  l'altro,  di   effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  99912  del  18  dicembre  2012,
emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto  del  Presidente
della Repubblica n.  398  del  2003  («decreto  cornice»  per  l'anno
finanziario 2013) ove si definiscono gli obiettivi,  i  limiti  e  le
modalita'  cui  il   Dipartimento   del   Tesoro   dovra'   attenersi
nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo
prevedendo che le operazioni stesse vengano  disposte  dal  Direttore
Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della  Direzione
Seconda del Dipartimento medesimo; 
  Vista la determinazione n. 100215 del  20  dicembre  2012,  con  la
quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della
Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Visti, altresi', gli articoli 4  e  11  del  ripetuto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  398  del  2003,   riguardanti   la
dematerializzazione dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000,  n.  143,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui  e'  stato
adottato il regolamento  concernente  la  disciplina  della  gestione
accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  23  agosto  2000,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con  cui  e'  stato  affidato
alla Monte Titoli S.p.A.  il  servizio  di  gestione  accentrata  dei
titoli di Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  111
del 13 maggio 2004, recante  disposizioni  in  caso  di  ritardo  nel
regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto  di
titoli di Stato; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96717  del  7  dicembre  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294
del 18 dicembre 2012, recante l'introduzione delle clausole di azione
collettiva (CACs) nei titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del  22  dicembre  2009  e  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori specialisti in  titoli
di Stato italiani; 
  Visti i decreti con i quali vengono disposte le ordinarie emissioni
di titoli di Stato a medio e lungo termine tramite asta, stabilendone
le caratteristiche e le modalita' di emissione, ai sensi dell'art.  3
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003; 
  Ritenuta l'opportunita' di compendiare in un unico provvedimento le
disposizioni comuni contenute nei decreti di emissione  tramite  asta
di titoli di Stato a medio e lungo termine, al fine di  rendere  piu'
agevole e semplice l'attivita'  emissiva,  rinviando  agli  specifici
provvedimenti le disposizioni relative alle singole emissioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Con  il  presente  decreto  si  intende  compendiare  in  un  unico
provvedimento,  che  possa  valere  in   maniera   continuativa,   le
caratteristiche e la modalita' di emissione dei titoli  di  Stato  da
emettere,  tramite  asta,  ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n.  398,  citato  nelle
premesse, ed ai sensi dei «decreti cornice» emanati di anno  in  anno
in attuazione della medesima disposizione legislativa. 
  L'emissione dei titoli di  Stato  verra'  disposta,  con  specifici
decreti, entro il limite massimo stabilito per ogni anno dalla  legge
di approvazione del bilancio di previsione dello Stato. 
  Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano  in  quanto
non sia diversamente  disposto  nei  decreti  recanti  le  specifiche
emissioni dei titoli di Stato. 
  Le emissioni dei titoli di Stato tramite consorzio di  collocamento
verranno disposte con specifici provvedimenti.