IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009, recante modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse destinate agli incentivi per la formazione professionale di cui all'art. 83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 157 del 9 luglio 2009; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato regolamento in base al quale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti termini e modalita' per accedere agli incentivi sopra richiamati, nonche' i modelli delle istanze e le indicazioni che le stesse dovranno contenere; Visto il trattato istitutivo dell'Unione europea, ed in particolare l'art. 87; Vista la raccomandazione della Commissione europea del 6 maggio 2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola e media impresa; Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, ed in particolare gli articoli 38 e 39 che prevedono aiuti alla formazione e l'art. 26 che prevede aiuti alle piccole e medie imprese per servizi di consulenza, purche' non rientranti nell'ordinaria gestione aziendale; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 21 novembre 2009, n. 272, recante modalita' operative per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative per la formazione professionale, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2009, n. 83 e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 23, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che ha autorizzato, per l'anno 2013, la spesa di 400 milioni di euro da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto di merci; Visto l'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92, in corso di registrazione alla Corte dei conti, che assegna l'importo di euro 16 milioni sul fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto di merci, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'incentivazione di ulteriori interventi di formazione professionale, in materia di sicurezza della circolazione e di accesso alla professione di autotrasportatore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 dicembre 2007, n. 287, recante le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per le misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, con particolare riferimento all'art. 2, comma 2, lettera f); Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato. La stessa norma dispone che gli oneri relativi alla gestione dei predetti fondi ed interventi pubblici siano a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi; Visto l'art. 28, comma 1-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, cosi' come convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, ai sensi del quale, per l'attuazione del Programma nazionale delle «Autostrade del mare» ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' stata prorogata l'attivita' della Societa' Rete Autostrade Mediterranee S.p.A., RAM, da svolgersi secondo direttive adottate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sotto la vigilanza dello stesso Ministero, e le azioni della Societa' stessa sono state cedute, a titolo gratuito, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che esercita i diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Viste le Convenzioni stipulate con la Societa' RAM S.p.A., con le quali se' stata affidata alla stessa RAM la gestione operativa dell'attivita' istruttoria relativa alle domande presentate ai sensi dei decreti attuativi del citato regolamento n. 83/2009; Vista in particolare l'ultima Convenzione prot. n. 16997, stipulata in data 19 luglio 2012; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Sentite le Associazioni di categoria dell'autotrasporto, che hanno evidenziato l'opportunita' di definire immediatamente le procedure per l'erogazione dei contributi a favore delle iniziative di formazione a valere sui fondi disponibili nel corrente anno; Ritenuto definire le modalita' operative per l'erogazione dei contributi per l'avvio di progetti di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Decreta: Art. 1 Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 1. Le risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di formazione professionale specifica o generale nel settore dell'autotrasporto di cui al presente decreto, ammontano complessivamente ad euro 16 milioni, per effetto dell'art. 1, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 13 marzo 2013, n. 92. 2. I soggetti destinatari della presente misura incentivante e, quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, i cui titolari, soci, amministratori, nonche' dipendenti o addetti purche' inquadrati nel Contratto Collettivo Nazionale Logistica, Trasporto e Spedizioni, partecipino ad iniziative di formazione o aggiornamento professionale, generale o specifico, volte all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa ed alle nuove tecnologie, allo scopo di promuovere lo sviluppo della competitivita', l'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul lavoro, con esclusione dei corsi di formazione finalizzati all'accesso alla professione di autotrasportatore e all'acquisizione o al rinnovo di titoli richiesti obbligatoriamente per l'esercizio di una determinata attivita' di autotrasporto. 3. Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate attraverso piani formativi aziendali, interaziendali, territoriali o strutturati per filiere, con riferimento alle attivita' di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 6 novembre 2009, nel rispetto dei requisiti previsti all'art. 2 del presente decreto. Indipendentemente dal piano formativo proposto, potranno essere oggetto di finanziamento esclusivamente le attivita' di formazione dirette ai destinatari che possiedano i requisiti richiesti al precedente comma 2. 4. Ai fini del finanziamento, l'attivita' formativa potra' essere avviata soltanto a partire dal 15 ottobre 2013 e va in ogni caso terminata entro e non oltre il termine di cui al successivo art. 3, comma 3. Potranno essere ammessi costi di preparazione ed elaborazione del piano formativo anche se antecedenti a tale data, purche' successivi alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Per la data di invio fara' fede il timbro postale o la ricevuta del Ministero qualora la consegna avvenga a mano. 5. Ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente decreto, l'intensita' massima del contributo, le relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in base a quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.