IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della Protezione Civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in relazione ai gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 dicembre 2010 con il quale lo stato di emergenza e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 gennaio 2012 con il quale ne e' stata disposta la proroga fino al 31 dicembre 2012; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009, l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3774 del 28 maggio 2009, l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3910 del 4 dicembre 2010, l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 gennaio 2011, n. 3920, l'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 aprile 2011 n. 3931, nonche' l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 febbraio 2012, n. 4003; Viste le note della Regione Puglia n. 99 dell'11 gennaio 2013 e n. 166 del 30 gennaio 2013, con cui il Commissario delegato ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012 n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Acquisita l'intesa della Regione Puglia con nota n. 266 del 14 febbraio 2013; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; Dispone: Art. 1 1. La Regione Puglia e' individuata quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi nel contesto di criticita' determinatosi a seguito dei gravi dissesti idrogeologici che hanno interessato il territorio del comune di Marina di Lesina, in provincia di Foggia. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia e' individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento degli stessi e delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 3. Per i fini di cui al comma 2, l'Assessore alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, provvede, entro dieci giorni dall'adozione del presente provvedimento, a trasferire al Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia la totalita' della documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna, contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso, con relativo quadro economico. 4. Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2, puo' avvalersi delle strutture organizzative della Regione Puglia e dell'Autorita' di Bacino della Puglia, ivi compresi i soggetti di cui al decreto del Commissario delegato n. 1 del 7 marzo 2012, nonche' della collaborazione degli altri Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono, sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3750 del 30 marzo 2009 e successive modifiche ed integrazioni, che viene allo stesso intestata per 24 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione che motivi adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito dell'avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della regione Puglia ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Dirigente del Servizio Risorse Naturali dell'Assessorato alle opere pubbliche e protezione civile della Regione Puglia, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2013 Il Capo del Dipartimento: Gabrielli