IL CAPO 
              del Dipartimento della protezione civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n.  59  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  10
marzo 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza in
relazione alle eccezionali avversita' atmosferiche che hanno  colpito
il territorio della Regione Basilicata nei giorni dal 18 febbraio  al
1° marzo 2011 ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 13 aprile 2012 con cui il predetto stato di  emergenza  e'  stato
prorogato fino al 31 marzo 2013; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3984
del 25 novembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto,  quindi,  necessario,  adottare  un'ordinanza  ai   sensi
dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo,  del  decreto-legge  15  maggio
2012, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2012,  n.  100,  con  cui  consentire  la  prosecuzione,  in   regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Vista la nota del Commissario delegato del 4 marzo 2013; 
  Acquisita l'intesa della Regione Basilicata con nota del 22  aprile
2013; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  Regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente al coordinamento delle attivita' necessarie al superamento
della situazione di criticita' determinatasi a seguito  degli  eventi
atmosferici di cui in premessa. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1, il  Dirigente  generale  del
Dipartimento  infrastrutture,  opere  pubbliche  e  mobilita'   della
Regione Basilicata e' individuato quale responsabile delle iniziative
finalizzate  al  definitivo  subentro  della  medesima  Regione   nel
coordinamento degli interventi integralmente finanziati  e  contenuti
in rimodulazioni dei piani delle attivita' gia' formalmente approvati
alla data di adozione della presente ordinanza. Egli e' autorizzato a
porre in  essere,  entro  sessanta  giorni  dal  trasferimento  della
documentazione di cui al successivo comma 3, le attivita'  occorrenti
per il proseguimento in regime ordinario delle  iniziative  in  corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui  al  comma  2,  il  Presidente  della  Regione
Basilicata,  Commissario  delegato,  provvede  entro   dieci   giorni
dall'adozione del presente provvedimento a  trasferire  al  Dirigente
tutta la documentazione  amministrativa  e  contabile  inerente  alla
gestione commissariale e ad inviare al Dipartimento della  protezione
civile una relazione sulle attivita' svolte contenente  l'elenco  dei
provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e  delle  attivita'
ancora in corso con relativo quadro economico. 
  4.  Il  predetto  Dirigente,  che  opera  a  titolo  gratuito,  per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  comma  2  puo'  avvalersi
delle strutture organizzative della Regione Basilicata, nonche' della
collaborazione degli Enti territoriali e  non  territoriali  e  delle
Amministrazioni centrali e periferiche dello  Stato,  che  provvedono
sulla base di apposita convenzione, nell'ambito  delle  risorse  gia'
disponibili  nei  pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna
Amministrazione interessata, senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica. 
  5. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente  ordinanza,  il  Dirigente  generale  del  Dipartimento
infrastrutture, opere pubbliche e mobilita' della Regione  Basilicata
provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2  e
delle procedure amministrativo-contabili ad  essi  connessi,  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n.  5679,  aperta  ai
sensi dell'art. 2 dell'ordinanza del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 25  novembre  2011,  n.  3984,  che  viene  allo  stesso
intestata  per   ventiquattro   mesi   decorrenti   dalla   data   di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa relazione  che  motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione con il  cronoprogramma  approvato  e  con  lo  stato  di
avanzamento degli  interventi.  Il  predetto  soggetto  e'  tenuto  a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui  al  comma
5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il  Dirigente
generale del Dipartimento infrastrutture, opere pubbliche e mobilita'
della Regione Basilicata puo' predisporre  un  Piano  contenente  gli
ulteriori interventi strettamente finalizzati  al  superamento  della
situazione  di  criticita',  da  realizzare  a  cura   dei   soggetti
ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa  ed
a valere su eventuali  fondi  statali  residui,  di  cui  al  secondo
periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio  1992,
n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere  sottoposto
alla  preventiva  approvazione  del  Dipartimento  della   protezione
civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
6 da parte del  Dipartimento  della  Protezione  Civile,  le  risorse
residue  relative  al  predetto  Piano  giacenti  sulla  contabilita'
speciale sono trasferite al bilancio della Regione Basilicata ovvero,
ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata  del
bilancio dello Stato per la successiva  riassegnazione.  Il  soggetto
ordinariamente competente e' tenuto  a  relazionare  al  Dipartimento
della Protezione  Civile,  con  cadenza  semestrale  sullo  stato  di
attuazione del Piano di cui al presente comma. 
  8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma  7  per  la  realizzazione  di  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  Protezione
Civile. 
  9. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo  della  Protezione  Civile,  ad  eccezione  di
quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate
al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  10.  Il  predetto  Dirigente  a  seguito   della   chiusura   della
contabilita' speciale di cui  al  comma  5,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  11.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di  cui  alla   presente
ordinanza si provvede, ove ne ricorrano i presupposti,  nel  rispetto
dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del
Presidente del Consiglio dei Ministri  del  22  ottobre  2004  e  dei
vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario   con   particolare
riguardo alle regole sulla concorrenza, in deroga alle sotto elencate
disposizioni per un periodo di sei mesi dalla data  di  pubblicazione
della presente ordinanza sulla Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica
italiana: 
    decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, articoli 9, 10, 12, 13, 14, 29, 33, 37, 40, 41,  42,
45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,  69,  70,
71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 79-bis, 80, 81, 82, 83,  84,  85,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  111,  112,  113,
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128,
129, 130, 132, 133, 141, 143, 144, 153, 182, 197, 204, 205, 240, 241,
242, 243, nonche' le disposizioni regolamentari di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 17 giugno 2013 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli