IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria  2005)  ed  in  particolare  l'art.  1,  comma  47,   che
disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di  limitazione
alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2007); 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2008); 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2010); 
  Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2011); 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2012); 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
di stabilita' 2013); 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  del  6  agosto  2008,  n.  133,  recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 30  luglio  2010,  n.
122, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria
e di competitivita' economica; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito  in  legge,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,
n. 135, recante disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini  nonche'  misure  di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; 
  Visto l'art. 66 del  citato  decreto-legge  n.  112  del  2008  che
disciplina il turn over di alcune amministrazioni pubbliche  tra  cui
quelle elencate nell'art. 1, comma 523, della predetta legge  n.  296
del 2006; 
  Visto l'art. 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,  e
successive modificazioni ed integrazioni, in cui si dispone che,  per
il quinquennio 2010-2014, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma
523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi  di
polizia  e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,   possono
procedere, per  ciascun  anno,  previo  effettivo  svolgimento  delle
procedure  di  mobilita',  ad  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato   nel   limite   di   un   contingente   di   personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento  di
quella relativa al personale cessato nell'anno  precedente.  In  ogni
caso il numero  delle  unita'  di  personale  da  assumere  non  puo'
eccedere, per ciascun anno, il 20  per  cento  delle  unita'  cessate
nell'anno precedente; 
  Visto l'art. 1, comma 523, della predetta legge n. 296 del 2006,  e
successive  modificazioni,  che  individua  i  seguenti  destinatari:
amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo  ivi
compresi i Corpi di polizia ed il  Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali, gli enti pubblici  non
economici e  gli  enti  pubblici  di  cui  all'art.  70  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto l'art. 9, comma 31, del citato decreto-legge n. 78  del  2010
il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  agevolare  il  processo  di
riduzione    degli    assetti    organizzativi    delle     pubbliche
amministrazioni,  «fermo  il  rispetto  delle  condizioni   e   delle
procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
agosto 2008, n. 133,  i  trattenimenti  in  servizio  previsti  dalle
predette  disposizioni   possono   essere   disposti   esclusivamente
nell'ambito delle facolta' assunzionali consentite dalla legislazione
vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle
relative procedure autorizzatorie». A tal fine le risorse destinabili
a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono  ridotte  in
misura pari all'importo del  trattamento  retributivo  derivante  dai
trattenimenti in servizio; 
  Visto il comma 12 dell'art. 9 del  decreto-legge  n.  78  del  2010
secondo cui per le assunzioni di cui ai commi 5, 6, 7, 8  e  9  trova
applicazione  quanto  previsto  dal  comma  10   dell'art.   66   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112; 
  Visto l'art. 66, comma 10, del  citato  decreto-legge  n.  112  del
2008, il quale dispone che le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e  9
dello stesso articolo sono autorizzate secondo le  modalita'  di  cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
  Visto il citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  ed  in
particolare il predetto art. 35, comma 4, che prevede come  modalita'
di autorizzazione l'emanazione di apposito decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro  per  la
funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
  Visto il decreto-legge 13 agosto  2011,  n.  138,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  settembre  2011,  n.  148,  recante
«Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo
sviluppo» ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, che prevede  che  le
amministrazioni indicate nell'art. 74, comma 1, del decreto-legge  25
giugno  2008,  n.  112,  all'esito  della  riduzione  degli   assetti
organizzativi prevista dal predetto art.  74  e  dall'art.  2,  comma
8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.  194,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  25,  provvedono  ad
apportare, entro il  31  marzo  2012,  un'ulteriore  riduzione  degli
uffici  dirigenziali  di  livello  non  generale,  e  delle  relative
dotazioni organiche, in misura non  inferiore  al  10  per  cento  di
quelli risultanti a seguito dell'applicazione del  predetto  art.  2,
comma  8-bis,  del  decreto-legge  n.  194  del   2009,   nonche'   a
rideterminare le dotazioni organiche del personale non  dirigenziale,
ad esclusione  di  quelle  degli  enti  di  ricerca,  apportando  una
ulteriore riduzione  non  inferiore  al  10  per  cento  della  spesa
complessiva  relativa  al  numero  dei  posti  di  organico  di  tale
personale risultante a seguito dell'applicazione del predetto art. 2,
comma 8-bis, del decreto-legge n. 194 del 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 5, del citato decreto-legge n. 138  del  2011
secondo cui restano esclusi dall'applicazione dei  commi  3  e  4  il
personale amministrativo operante presso gli  uffici  giudiziari,  la
Presidenza  del  Consiglio,  le  Autorita'  di  bacino   di   rilievo
nazionale,  il  Corpo  della  polizia  penitenziaria,  i  magistrati,
l'Agenzia italiana del farmaco, nei limiti consentiti dalla normativa
vigente, nonche' le strutture del  comparto  sicurezza,  delle  Forze
armate, del Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  quelle  del
personale  indicato  nell'art.  3,  comma  1,  del   citato   decreto
legislativo n. 165 del 2001; 
  Visto il citato decreto-legge n. 95 del  2012,  ed  in  particolare
l'art. 2, comma  1,  che  dispone:  «Gli  uffici  dirigenziali  e  le
dotazioni organiche  delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
ordinamento  autonomo,  delle  agenzie,  degli  enti   pubblici   non
economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di  cui
all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni  ed  integrazioni  sono  ridotti,  con  le
modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli  uffici
dirigenziali, di livello generale e di  livello  non  generale  e  le
relative dotazioni organiche, in misura non inferiore,  per  entrambe
le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per  cento  di
quelli  esistenti;  b)  le  dotazioni  organiche  del  personale  non
dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore  al  10
per cento della spesa complessiva relativa al  numero  dei  posti  di
organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la  riduzione  di
cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni  organiche  del
personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori e i tecnologi»; 
  Tenuto conto che l'art. 2, comma 2, del  decreto-legge  n.  95  del
2012 prevede che le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1
si applicano agli uffici e  alle  dotazioni  organiche  risultanti  a
seguito delle riduzioni effettuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; 
  Visto l'art. 2, comma 5, dello stesso decreto-legge n. 95 del  2012
secondo cui alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede  con  uno  o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da  adottare
entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e la semplificazione, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Considerato che l'art. 2, comma 6, del  succitato  decreto  prevede
che «Le amministrazioni per  le  quali  non  siano  stati  emanati  i
provvedimenti di cui al  comma  5  entro  il  31  ottobre  2012,  non
possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni  di
personale  a  qualsiasi  titolo  e  con  qualsiasi  contratto.   Fino
all'emanazione dei provvedimenti di  cui  al  comma  5  le  dotazioni
organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari  ai  posti
coperti alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto;  sono
fatte salve le  procedure  concorsuali  e  di  mobilita'  nonche'  di
conferimento di incarichi ai sensi dell'art.  19,  commi  5-bis,  del
decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data  e  le
procedure per il rinnovo degli incarichi»; 
  Visto l'art. 2, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 95 del 2012,
secondo cui «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture  e
il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei  vigili
del fuoco, il personale amministrativo  operante  presso  gli  uffici
giudiziari, il personale di magistratura.»; 
  Vista la direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
la semplificazione n. 10 del 24 settembre 2012, registrata alla Corte
dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, con la
quale  sono  state  fornite  le  linee  di  indirizzo  e  i   criteri
applicativi delle riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche
amministrazioni previste  dall'art.  2  del  citato  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95 ed in cui e' precisato che «le  amministrazioni  o
le categorie di personale escluse dalla  misura  di  riduzione  degli
assetti  organizzativi,  sono  anche   escluse   dal   blocco   delle
assunzioni»; 
  Vista la nota circolare n. 11786 del 22 febbraio 2011 con la  quale
il Dipartimento della funzione  pubblica  ha  fornito  istruzioni  ad
alcune amministrazioni in tema di programmazione  del  fabbisogno  di
personale per il triennio 2011-2013, autorizzazioni ad  assumere  per
l'anno 2011 e a bandire per il triennio 2011-2013; 
  Vista la nota del  20  febbraio  2013,  n.  215  con  la  quale  il
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - chiede, per  l'anno  2013,
assunzioni, riammissioni,  nonche'  trattenimenti  in  servizio,  con
specifica degli oneri da sostenere,  dando  analitica  dimostrazione,
asseverata dal  competente  organo  di  controllo,  delle  cessazioni
avvenute nell'anno 2012 e delle risorse finanziarie  che  si  rendono
disponibili; 
  Ritenuto, nelle more degli adempimenti di riduzione delle dotazioni
organiche previste dalla normativa sopra richiamata,  di  autorizzare
con il presente provvedimento: 40 nuove assunzioni, 5 riammissioni in
servizio, nonche' 69 trattenimenti in servizio,  come  richiesti  dal
Ministero  della   giustizia   -   Dipartimento   dell'organizzazione
giudiziaria, del  personale  e  dei  servizi,  a  condizione  che  si
riferiscano a personale amministrativo  operante  presso  gli  uffici
giudiziari; 
  Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, ai sensi del quale, nell'individuazione delle dotazioni
organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di
vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta'  di  personale,
anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi  alle  singole
posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
13 dicembre 2011 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione Presidente  di  Sezione
del Consiglio di Stato dott. Filippo Patroni Griffi; 
  Su proposta del Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  e  la
semplificazione di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Ministero della giustizia - Dipartimento  dell'organizzazione
giudiziaria, del personale e dei servizi - e' autorizzato,  a  valere
sulle risorse finanziarie relative all'anno 2013, a procedere  a:  40
nuove  assunzioni,   5   riammissioni   in   servizio,   nonche'   69
trattenimenti in servizio, per un numero  complessivo  di  unita'  di
personale indicato nella Tabella allegata, che  e'  parte  integrante
del presente provvedimento, per  un  onere  a  regime  corrispondente
all'importo accanto specificato, ai sensi  dell'art.  3,  comma  102,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni e dell'art. 9, comma 31,  del  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. Nella predetta Tabella e', altresi', indicato il limite
massimo delle unita' di personale assumibile e  dell'ammontare  delle
risorse disponibili per le assunzioni riguardanti l'anno 2013,  sulla
base delle cessazioni verificatesi nell'anno 2012. 
  2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono  autorizzate  a  condizione
che siano riferite a personale amministrativo operante presso  uffici
giudiziari. 
  3. Il Ministero della giustizia e' tenuta a  trasmettere,  entro  e
non oltre il 31 dicembre 2013,  per  le  necessarie  verifiche,  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la  funzione
pubblica,  Ufficio  per   l'organizzazione,   il   reclutamento,   le
condizioni   di   lavoro   ed   il   contenzioso   nelle    pubbliche
amministrazioni, e al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della ragioneria generale  dello  Stato,  IGOP,  i  dati
concernenti il personale assunto e trattenuto in servizio e la  spesa
annua lorda a regime effettivamente  da  sostenere.  A  completamento
delle  procedure  di  assunzione  va  altresi'   fornita   da   parte
dell'amministrazione dimostrazione del rispetto dei limiti  di  spesa
previsti dal presente decreto. 
  4. All'onere derivante dalle  assunzioni  di  cui  al  comma  1  si
provvede nell'ambito delle  disponibilita'  dei  pertinenti  capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 27 marzo 2013 
 
                          p. Il Presidente del Consiglio dei ministri 
                          Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                                     e la semplificazione             
                                        Patroni Griffi                
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze 
         Grilli 

Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2013 
Presidenza del Consiglio dei ministri registro n. 5, foglio n. 155