IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante  "il
Codice delle assicurazioni private" (d'ora in avanti "Codice"); 
  Visto l'art. 115 del Codice, concernente il "Fondo di garanzia  per
i mediatori di assicurazione e di riassicurazione"; 
  Visto, in particolare, il comma 3, secondo  periodo,  del  predetto
art. 115, ai sensi del quale il  Ministro  dello  Sviluppo  Economico
determina annualmente, con  proprio  decreto,  sentito  l'ISVAP,  ora
IVASS e il Comitato di Gestione del predetto Fondo, il contributo  da
versare al Fondo di garanzia per i mediatori di  assicurazione  e  di
riassicurazione, in misura non superiore allo 0,50% delle provvigioni
annualmente acquisite dai mediatori stessi; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in  data  30
gennaio 2009, n. 19, avente ad oggetto il "Regolamento recante  norme
per l'amministrazione, la contribuzione e i limiti di intervento  del
Fondo  di  garanzia  per  i   mediatori   di   assicurazione   e   di
riassicurazione, in attuazione dell'art. 115 del Codice"; 
  Visto l'art. 11 del suddetto decreto 30 gennaio  2009,  n.  19,  in
base al quale il contributo a carico dei singoli aderenti al Fondo e'
determinato con decreto del Ministro  dello  Sviluppo  economico,  ai
sensi dell'art. 115, comma 3, del Codice; 
  Visto il decreto del Ministro dello Sviluppo economico in  data  19
giugno 2012, con il quale il  contributo  che  gli  aderenti  debbono
versare al Fondo di che trattasi per l'anno 2012 e' stato determinato
nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite  dai  mediatori
di assicurazione e di riassicurazione nel corso del 2011; 
  Viste  le  note  della  Direzione  generale  per  il  mercato,   la
concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa  tecnica  n.
0080727 e 0080715, entrambe in data 15 maggio  2013,  rispettivamente
indirizzate al Presidente del  Comitato  di  gestione  del  Fondo  in
argomento ed all'IVASS, dirette ad acquisire il parere di  competenza
sull'orientamento di questa Amministrazione, in esito  all'esame  del
bilancio di esercizio del Fondo al 31 dicembre 2012,  a  fissare  per
l'anno 2013 il contributo in argomento nella  misura  dello  0,08  %,
delle provvigioni acquisite nell'anno 2012, alla  luce  dell'esigenza
di garantire un'adeguata capienza del Fondo medesimo ed in  relazione
alle disponibilita' dello stesso; 
  Considerato che sia il predetto Comitato, con nota n. 0073238/13 in
data 29 maggio 2013, sia l'IVASS, con nota n. 01/13/000021 in data 30
maggio 2013, hanno  condiviso  il  suddetto  orientamento  di  questa
Amministrazione a fissare per l'anno 2013 il contributo in  argomento
nella misura dello 0,08 % delle provvigioni acquisite nell'anno 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                           Articolo unico 
 
  1. Il contributo che gli  aderenti  debbono  versare  al  Fondo  di
garanzia per i mediatori di assicurazione e  di  riassicurazione  per
l'anno 2013 e' fissato nella misura dello 0,08  %  delle  provvigioni
acquisite dai mediatori di assicurazione  e  di  riassicurazione  nel
corso dell'anno 2012. 
  2. I versamenti di cui al comma 1 devono essere effettuati entro il
31 luglio 2013. Nel medesimo termine i mediatori trasmettono al Fondo
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',  ai  sensi
dell'articolo 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, attestante le provvigioni acquisite nel  corso
dell'anno 2012. 
  Il provvedimento sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 giugno 2013 
 
                                                Il Ministro: Zanonato