IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; 
  Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo  del  citato
decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione
degli  interventi  da  parte  delle  gestioni  commissariali   ancora
operanti ai  sensi  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  trova
applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n.
225/1992; 
  Viste la delibera del Consiglio dei Ministri del 9  novembre  2012,
con la quale e' stato  dichiarato  lo  stato  d'emergenza  in  ordine
all'evento sismico che ha colpito alcuni comuni del territorio  delle
province di Cosenza e Potenza il 26  ottobre  2012,  come  modificata
dalla delibera del  Consiglio  dei  Ministri  del  6  dicembre  2012,
nonche' la delibera del Consiglio dei Ministri del 26  febbraio  2013
con la quale il predetto stato d'emergenza e' stato prorogato fino al
7 aprile 2013; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  n.  25  del  20
novembre 2012 e n. 30 del 7 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  del  23
marzo 2013, di riparto delle risorse di cui all'art.  1,  comma  290,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228; 
  Ravvisata la  necessita'  di  assicurare  il  completamento,  senza
soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento
del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di  necessaria
prevenzione da possibili situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e
privata incolumita'; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2,   ultimo   periodo,   del
decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla  legge
15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime
ordinario,  delle  iniziative  finalizzate   al   superamento   della
situazione di criticita' in atto; 
  Acquisita l'intesa della regione Basilicata; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La  regione  Basilicata  e'  individuata  quale  amministrazione
competente   al   coordinamento   delle   attivita'   necessarie   al
completamento  degli  interventi  da  eseguirsi   nel   contesto   di
criticita' determinatasi a seguito  dell'evento  sismico  che  il  26
ottobre 2012 ha colpito alcuni comuni del territorio della  provincia
di Potenza. 
  2.  Per  i  fini  di  cui  al  comma  1  il  Dirigente  pro-tempore
dell'Ufficio  di  protezione  civile  della  regione  Basilicata   e'
individuato  quale  responsabile  delle  iniziative  finalizzate   al
definitivo subentro della medesima Regione  nel  coordinamento  degli
interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni  dei
piani  delle  attivita'  gia'  formalmente  approvati  alla  data  di
scadenza dello stato di emergenza. Egli e'  autorizzato  a  porre  in
essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di
cui  al  successivo  comma  3,  le  attivita'   occorrenti   per   il
proseguimento  in  regime  ordinario  delle   iniziative   in   corso
finalizzate al  superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e
provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e  dei
rapporti giuridici pendenti, ai  fini  del  definitivo  trasferimento
delle opere realizzate ai soggetti ordinariamente competenti. 
  3. Per i fini di cui al comma 2, il  Prefetto  della  provincia  di
Potenza, gia'  Commissario  delegato,  provvede  entro  dieci  giorni
dall'adozione del presente provvedimento a trasferire al Dirigente di
cui al comma 2 tutta la  documentazione  amministrativa  e  contabile
inerente alla gestione commissariale e  ad  inviare  al  Dipartimento
della  protezione  civile  una  relazione  sulle   attivita'   svolte
contenente l'elenco  dei  provvedimenti  adottati,  degli  interventi
conclusi e delle  attivita'  ancora  in  corso  con  relativo  quadro
economico. 
  4. Per i fini di cui al comma 1 la regione Basilicata subentra,  in
regime ordinario, nelle convenzioni gia' stipulate dal Prefetto della
provincia di Potenza - Commissario delegato,  e  nelle  procedure  di
evidenza  pubblica  dallo  stesso   autorizzate   per   la   gestione
dell'emergenza. 
  5. Il Dirigente pro-tempore dell'Ufficio di protezione civile della
Regione Basilicata, che opera a titolo gratuito,  per  l'espletamento
delle iniziative di cui al comma 2  puo'  avvalersi  delle  strutture
organizzative della regione Basilicata, nonche' della  collaborazione
degli Enti territoriali e non territoriali  e  delle  Amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato,  che  provvedono  sulla  base  di
apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili  nei
pertinenti  capitoli  di   bilancio   di   ciascuna   Amministrazione
interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  6. Al fine di consentire l'espletamento  delle  iniziative  di  cui
alla presente ordinanza, il  Dirigente  pro-tempore  dell'Ufficio  di
protezione  civile  della  Regione  Basilicata  provvede,   fino   al
completamento degli interventi di cui al comma 2  e  delle  procedure
amministrativo-contabili ad essi connessi con le risorse  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 5741,  aperta  ai  sensi  dell'art.  6
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
25 del  20  novembre  2012,  che  viene  allo  stesso  intestata  per
ventiquattro  mesi  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione  della
presente  ordinanza  nella  Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
italiana,  salvo  proroga  da  disporsi  con  decreto  del   Ministro
dell'economia  e  delle   finanze   previa   relazione   che   motivi
adeguatamente la necessita' del perdurare della contabilita' medesima
in relazione al cronoprogramma degli  interventi  ed  allo  stato  di
avanzamento  degli  stessi.  Il  predetto  Soggetto   e'   tenuto   a
relazionare al Dipartimento  della  protezione  civile,  con  cadenza
semestrale, sullo stato di attuazione  degli  interventi  di  cui  al
comma 2. 
  7. Qualora a seguito del compimento  delle  iniziative  di  cui  al
comma 6 residuino  delle  risorse  sulla  contabilita'  speciale,  il
Dirigente pro-tempore dell'Ufficio  di  protezione  civile  regionale
puo'  predisporre  un  Piano  contenente  gli  ulteriori   interventi
strettamente  finalizzati  al   superamento   della   situazione   di
criticita',  da  realizzare  a  cura  dei   soggetti   ordinariamente
competenti secondo le ordinarie procedure di  spesa  e  a  valere  su
eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del  comma
4-quater  dell'art.  5  della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni. Tale  Piano  deve  essere  sottoposto  alla
preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile  che
ne verifica la corrispondenza alle finalita' sopra indicate. 
  8. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al  comma
7 da parte del  Dipartimento  della  protezione  civile,  le  risorse
residue sulla contabilita' speciale sono trasferite al bilancio della
Regione Basilicata ovvero, ove si tratti  di  altra  amministrazione,
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  la  successiva
riassegnazione. Il soggetto ordinariamente  competente  e'  tenuto  a
relazionare al  Dipartimento  della  protezione  civile  con  cadenza
semestrale sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma
7. 
  9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui  al
comma 6  per  la  realizzazione  dei  interventi  diversi  da  quelli
contenuti nel  Piano  approvato  dal  Dipartimento  della  protezione
civile. 
  10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi dei commi 6  e  8
del presente articolo, le  eventuali  somme  residue  presenti  sulla
predetta contabilita'  speciale  sono  versate  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  sul  conto  corrente  infruttifero  n.  22330
aperto presso la Tesoreria centrale dello  Stato  per  la  successiva
rassegnazione al Fondo nazionale della protezione civile ad eccezione
di quelle derivanti da  fondi  di  diversa  provenienza  che  vengono
versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 
  11. Il Dirigente  pro-tempore  dell'Ufficio  di  protezione  civile
regionale della Regione Basilicata, a seguito  della  chiusura  della
contabilita' speciale di cui  al  comma  6,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di  cui  all'art.
5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.