IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista la legge 31 gennaio 1994, n. 97, recante «Nuove  disposizioni
per le zone montane» che, all'art. 2, comma 1, istituisce  presso  il
Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica  il  Fondo
nazionale per la montagna; 
  Visto, in particolare, il comma  5,  dell'art.  2  della  legge  n.
97/1994 e le sue successive modificazioni, il quale stabilisce che  i
criteri di ripartizione del  Fondo  tra  le  Regioni  e  le  Province
autonome sono adottati con deliberazione di questo  Comitato  sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e  le
Province autonome su proposta del Ministro  per  i  rapporti  con  le
Regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze  e
con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
  Visto, altresi', il comma 6 del citato art. 2 inerente i criteri da
tenere presenti nella ripartizione del Fondo; 
  Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 34  estende  il
riparto del Fondo a tutte le Regioni e le Province autonome; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (legge
finanziaria 2008) che, all'art. 2 comma 40, ha previsto,  per  l'anno
2010,  uno  stanziamento  del  Fondo  pari  a   50.000.000,00   euro,
successivamente  ridotto  a  39.474.802,00   euro   in   applicazione
dell'art. 60, comma 1, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri per l'anno 2010, dal quale risulta assegnato,  sul  capitolo
di spesa 445 denominato «Fondo nazionale per la montagna», un importo
pari  a  44.018.990,00  euro,  comprensivo  di  un  incremento  dello
stanziamento del Fondo pari a euro 4.544.188,00; 
  Visto il decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, in applicazione del quale le risorse  del  Fondo  hanno
subito un'ulteriore riduzione di 2.197.662,43 euro; 
  Considerato, pertanto, che l'importo definitivo del  Fondo  su  cui
operare la ripartizione tra le Regioni e  le  Province  autonome  per
l'anno 2010, arrotondato all'unita', ammonta a 41.821.327,00 euro; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 e in particolare l'art.  2,
comma 109, che ha abrogato,  a  partire  dal  1°  gennaio  2010,  gli
articoli 5 e 6 della  legge  30  novembre  1989,  n.  386,  con  cio'
disponendo  che  le  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano   non
partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto, d'ordine del  Ministro  per  i
rapporti con le Regioni, n. 723 del 10 gennaio 2013,  concernente  la
proposta di ripartizione, tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e Bolzano, del Fondo nazionale  per  la  montagna  per  l'anno
2010; 
  Considerato che la detta  proposta  si  sostanzia  nella  relazione
predisposta dall'ISTAT, corredata delle relative tavole  statistiche,
concernente l'aggiornamento delle quote di riparto  del  detto  Fondo
per l'anno 2010 elaborato secondo  la  metodologia  gia'  seguita  in
occasione  della  precedente  ripartizione  relativa  all'anno   2009
approvata con la delibera di questo Comitato 20 gennaio 2012,  n.  13
(Gazzetta  Ufficiale  n.  150/2012),  utilizzando  per  l'indice   di
ruralita' (RUR) i dati censuari del 2001  gia'  adottati  negli  anni
2007  e  precedenti,   come   richiesto   in   sede   di   Conferenza
Stato-Regioni; 
  Considerato inoltre che l'aggiornamento 2010 ha tenuto conto: 
    della piu'  recente  articolazione  dei  Comuni  per  popolazione
residente montana, grado di montanita'  e  appartenenza  a  Comunita'
montane  (riferita  a  dicembre  2010),  fornita  dall'UNCEM  (Unione
Nazionale Comuni Comunita' Enti Montani); 
    del cambio di Provincia (da Pesaro-Urbino a Rimini) e di  Regione
(dalle Marche all'Emilia  Romagna)  di  sette  Comuni  in  precedenza
appartenenti alla Regione Marche (Casteldelci,  Maiolo,  Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello) intervenuto  nel
2009  (legge  3  agosto  2009,  n.  117,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 188/2009); 
    dei dati comunali disponibili al novembre 2012; 
  Considerato che sono altresi' allegati alla detta proposta i pareri
favorevoli resi rispettivamente dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome  (Conferenza
Stato-Regioni) nella seduta  del  20  dicembre  2012,  dal  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  dal  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e forestali; 
  Vista la successiva nota del Dipartimento per gli affari regionali,
il turismo e lo sport n. 2038 del 24 gennaio 2013, con la quale viene
confermato l'importo effettivamente disponibile per  la  ripartizione
in esame, pari a 41.821.327,00 euro e sono altresi'  quantificate  le
singole quote di spettanza regionale; 
  Vista la nota prot. DIPE n. 736 P del 15 febbraio 2013, predisposta
congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze e  posta  a  base  dell'odierna  seduta  del  Comitato,
contenente le osservazioni  e  le  prescrizioni  da  riportare  nella
presente delibera; 
  Acquisito  sulla  proposta  in  esame,  nella  odierna  seduta,  il
concerto  del  Ministro  dell'economia  e   delle   finanze   e   del
Sottosegretario di Stato  del  Ministero  delle  politiche  agricole,
alimentari e forestali; 
 
                              Delibera: 
 
  1. Sono approvati, per l'anno 2010, i criteri di riparto del  Fondo
nazionale per la montagna tra le Regioni e le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano che, ai sensi dell'art. 2, comma 6,  della  legge
n. 97/1994, tengono conto: 
    1.1. dell'estensione del territorio montano; 
    1.2. della popolazione residente nelle aree montane; 
    1.3. della salvaguardia  dell'ambiente  e  dello  sviluppo  delle
attivita' agro-silvo-pastorali; 
    1.4. del reddito medio pro-capite; 
    1.5. del livello dei servizi; 
    1.6.  dell'entita'  dei  trasferimenti  finanziari   ordinari   e
speciali. 
  2. Sono posti a base del presente  riparto  i  seguenti  indicatori
statistici derivanti dai criteri di cui al punto 1: 
    2.1. indicatori dimensionali relativi alla superficie  geografica
e alla popolazione delle zone montane; 
    2.2. indicatori di intensita' correttivi  del  dato  dimensionale
basati  sulla  composizione  per  eta'   della   popolazione,   sulla
situazione occupazionale, sui fenomeni di spopolamento,  sul  reddito
medio pro-capite, sul livello dei servizi, sulle  politiche  e  sulle
esigenze di salvaguardia ambientale; 
    2.3. indicatore di perequazione volto a tenere conto delle  altre
fonti di finanziamento a disposizione delle Regioni per  i  territori
montani. 
  3. Le relative quote di riparto percentuali  afferenti  a  ciascuna
Regione e Provincia autonoma sono riportate  nella  colonna  A  della
tabella allegata, che costituisce  parte  integrante  della  presente
delibera. 
  4. E' contestualmente approvato,  per  l'anno  2010,  il  piano  di
riparto tra le Regioni e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano
della somma complessiva di 41.821.327,00 euro  stanziata  per  l'anno
2010, di cui alla colonna B della predetta tabella. 
  5. Per le Province autonome di Trento  e  Bolzano  non  si  procede
all'assegnazione delle somme indicate nella proposta  di  riparto  ai
sensi di quanto stabilito dall'art.  2,  comma  109  della  legge  23
dicembre 2009, n. 191, a titolo di concorso alle medesime Province al
riequilibrio di finanza pubblica, secondo quanto  previsto  dall'art.
79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
(Statuto Speciale per il Trentino Alto Adige). Le predette somme sono
versate all'entrata del bilancio dello  Stato  al  Capo  X,  capitolo
2368, art. 6. 
    Roma, 18 febbraio 2013 
 
                                                 Il Presidente: Monti 
Il segretario: Barca 

Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2013 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 6 Economia e finanze, foglio n. 15