Il Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali  ha
ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento  UE  n.
1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012
sui regimi di qualita' dei prodotti agroalimentari, l'istanza  intesa
ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di  produzione   della
denominazione di origine protetta «Robiola di Roccaverano» registrata
con regolamento (CE) n. 1263/2006 del 1° luglio 2006. 
    Considerato che la modifica  e'  stata  presentata  Consorzio  di
tutela del Formaggio Robiola di Roccaverano DOP, con sede via Roma, 8
- 14050 Roccaverano e che il predetto consorzio e'  l'unico  soggetto
legittimato a presentare l'istanza di modifica  del  disciplinare  di
produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99. 
    Ritenuto   che   le   modifiche   apportate   non   alterano   le
caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente
geografico. 
    Considerato  altresi',  che  l'art.  53  del  regolamento  UE  n.
1151/2012 prevede la  possibilita'  da  parte  di  un  gruppo  avente
legittimo interesse, di  chiedere  la  modifica  al  disciplinare  di
produzione della denominazioni registrata. 
    Il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali
acquisito il parere della Regione  Piemonte  circa  la  richiesta  di
modifica,  ritiene  di  dover  procedere   alla   pubblicazione   del
disciplinare di produzione  della  D.O.P.  «Robiola  di  Roccaverano»
cosi' come modificato. 
    Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative  alla
presente proposta, dovranno essere  presentate,  al  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali  -  Dipartimento  delle
politiche competitive della qualita' agroalimentare e della  pesca  -
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  -
PQA III, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma -  entro  trenta  giorni
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  della  presente  proposta,  dai  soggetti   interessati   e
costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del  predetto
Ministero,  prima  della  trasmissione  della  suddetta  proposta  di
modifica alla Commissione Europea.