IL MINISTRO 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2012/38/UE della  Commissione  del  23  novembre
2012,  che  ha  iscritto  il  cis-Tricos-9-enecome  principio  attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del cis-Tricos-9-ene, per  il
tipo di prodotto 19, "Repellenti e attrattivi", e' il 1° ottobre 2014
e che pertanto, a decorrere da tale data,  l'immissione  sul  mercato
dei repellenti e attrattivi, aventi come  unica  sostanza  attiva  il
cis-Tricos-9-ene, per il  tipo  di  prodotto  2,  e'  subordinata  al
rilascio dell'autorizzazione prevista  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2012/38/UE, e'
possibile che prodotti  contenenti  il  cis-Tricos-9-ene  come  unico
principio  attivo  siano  stati  autorizzati  come   presidi   medico
chirurgici, ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  6
ottobre 1998, n. 392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in
commercio come germicide o battericide, insetticidi per uso domestico
e civile, insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico e
civile, oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in
quanto non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva  2012/38/UE,  il  termine
per provvedere  al  rilascio,  alla  modifica  o  alla  revoca  delle
autorizzazioni per repellenti e attrattivi gia' presenti sul  mercato
aventi come unica  sostanza  attiva  il  cis-Tricos-9-ene  e'  il  30
settembre 2016; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il 30 settembre  2016  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei repellenti e attrattivi contenenti il
cis-Tricos-9-ene gia' presenti sul mercato come  prodotti  di  libera
vendita o registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della  salute  entro  il  30  settembre
2014; 
  Considerato che dopo il 30 settembre 2016 non possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene rientranti nella  categoria
dei repellenti e attrattivi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nella  categoria  dei"Repellenti  e  attrattivi"   e   che
contengono come unica sostanza attiva il cis-Tricos-9-ene non possono
essere  immessi  sul  mercato  dopo  il  30  settembre  2016  se  non
autorizzati come prodotti biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti  il  cis-Tricos-9-ene  impiegati
come repellenti e attrattivi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea"   e   in
particolare l'articolo 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2012/38/UE della Commissione del
23 novembre 2012, il cis-Tricos-9-ene e' qualificato sostanza biocida
a seguito della sua iscrizione nell'«Elenco dei principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con  cui  la   direttiva   2012/38/UE   ha   iscritto   la   sostanza
cis-Tricos-9-ene nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  ottobre  2014,  l'immissione   sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 19 "Repellenti e attrattivi", di cui
all'allegato IV del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,
contenenti il principio attivo cis-Tricos-9-ene come  unica  sostanza
attiva,  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione  prevista
dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo.