IL MINISTRO 
 
  Vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del  16  febbraio  1998,  relativa  all'immissione  sul  mercato  dei
biocidi, ed in particolare l'articolo 16, paragrafo 2; 
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 e  successive
modificazioni, recante "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia
di immissione sul mercato di biocidi" e in particolare l'allegato  IV
del medesimo decreto legislativo; 
  Visto l'articolo 17, comma 2 del decreto  legislativo  25  febbraio
2000, n. 174 che prevede che il Ministero della salute, a seguito dei
provvedimenti comunitari che includono o  meno  un  principio  attivo
negli elenchi dei  biocidi  e  delle  sostanze  note  o  ne  limitano
l'immissione sul mercato o l'uso, provvede a revocare o modificare le
autorizzazioni vigenti; 
  Vista la direttiva 2013/3/UE  della  Commissione  del  14  febbraio
2013,  che  ha  iscritto  il   tiametoxam   come   principio   attivo
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio; 
  Considerato che la data di iscrizione del tiametoxam , per il  tipo
di prodotto 18,  "Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi",  e'  il  1°  febbraio  2015  e  che
pertanto, a decorrere da tale  data,  l'immissione  sul  mercato  dei
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi, aventi come unica sostanza attiva il tiametoxam ,  per  il
tipo di prodotto 18, e' subordinata al  rilascio  dell'autorizzazione
prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.
174; 
  Considerato che, prima dell'adozione della direttiva 2013/3/UE,  e'
possibile che prodotti contenenti il tiametoxam come unico  principio
attivo siano stati autorizzati come  presidi  medico  chirurgici,  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998,  n.
392, in quanto disinfettanti  e  sostanze  poste  in  commercio  come
germicide o battericide, insetticidi  per  uso  domestico  e  civile,
insetto repellenti, topicidi e ratticidi ad uso domestico  e  civile,
oppure che siano circolati come prodotti di libera vendita in  quanto
non rientranti nelle predette categorie; 
  Considerato che, ai sensi della direttiva 2013/3/UE, il termine per
provvedere  al  rilascio,  alla  modifica   o   alla   revoca   delle
autorizzazioni per insetticidi, acaricidi  e  prodotti  destinati  al
controllo degli altri artropodi gia' presenti sul mercato aventi come
unica sostanza attiva il tiametoxam e' il 31 gennaio 2017; 
  Considerato  che,  pertanto,  il  Ministero   della   salute   deve
concludere entro il  31  gennaio  2017  l'esame  delle  richieste  di
autorizzazione  che  saranno  presentate  relativamente  ai  prodotti
appartenenti alla categoria dei  insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi contenenti il tiametoxam
gia'  presenti  sul  mercato  come  prodotti  di  libera  vendita   o
registrati come presidi medico-chirurgici; 
  Ritenuto che per concludere entro  tale  data  la  valutazione  dei
fascicoli  presentati  dai  titolari  di  registrazioni  di   presidi
medico-chirurgici e dai responsabili dell'immissione sul mercato  dei
prodotti sopra descritti,  le  richieste  di  autorizzazione  di  cui
all'articolo 9 del decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  174
devono pervenire al Ministero della salute entro il 31 gennaio 2015; 
  Considerato che dopo il 31 gennaio 2017  non  possono  piu'  essere
mantenute registrazioni  di  presidi  medico-chirurgici  aventi  come
unica sostanza attiva il tiametoxam rientranti  nella  categoria  dei
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
  Considerato che anche i prodotti attualmente di libera vendita  che
rientrano  nella  categoria  dei"Insetticidi,  acaricidi  e  prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi" e che  contengono  come
unica sostanza attiva il tiametoxam non possono  essere  immessi  sul
mercato dopo il 31 gennaio 2017  se  non  autorizzati  come  prodotti
biocidi; 
  Ritenuto che dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto
non possono  essere  piu'  accettate  domande  di  autorizzazione  di
presidi medico-chirurgici contenenti  il  tiametoxam  impiegati  come
insetticidi, acaricidi e prodotti destinati al controllo degli  altri
artropodi; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  "Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea"   e   in
particolare l'articolo 35; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In applicazione della direttiva 2013/3/UE della Commissione  del
14 febbraio 2013, il tiametoxam e'  qualificato  sostanza  biocida  a
seguito della sua iscrizione nell'«Elenco  dei  principi  attivi  con
indicazione dei requisiti stabiliti a livello comunitario per poterli
includere tra i  biocidi»  di  cui  all'allegato  I  della  direttiva
98/8/CE. 
  2. Nell'allegato al presente decreto si riportano le specificazioni
con cui la direttiva 2013/3/UE ha  iscritto  la  sostanza  tiametoxam
nell'allegato I della direttiva 98/8/CE. 
  3. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2 e  4,  a  decorrere
dal  1°  febbraio  2015,  l'immissione  sul   mercato   di   prodotti
appartenenti al tipo di prodotto 18 insetticidi, acaricidi e prodotti
destinati al controllo degli altri artropodi, di cui all'allegato  IV
del decreto legislativo 25  febbraio  2000,  n.  174,  contenenti  il
principio  attivo  tiametoxam  come   unica   sostanza   attiva,   e'
subordinata al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo  3
del medesimo decreto legislativo.