IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.  249,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo  per
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio
greggio e/o di prodotti petroliferi», di  seguito  indicato  «decreto
legislativo n. 249/2012»; 
  Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 249/2012 il quale  stabilisce  che,  al  fine  di  contribuire  ad
assicurare la disponibilita' di scorte petrolifere e la  salvaguardia
dell'approvvigionamento petrolifero, sono  attribuite  all'Acquirente
Unico S.p.A. anche le funzioni e le attivita' di  Organismo  centrale
di stoccaggio italiano, di seguito OCSIT; 
  Visto, in particolare, l'art. 7,  comma  4,  dello  stesso  decreto
legislativo n. 249/2012 il quale stabilisce che gli  oneri  derivanti
dall'istituzione e  dall'espletamento  di  tutte  le  funzioni  e  le
attivita' connesse dell'Organismo Centrale di Stoccaggio Italiano, ad
eccezione  delle  attivita'  richieste  e  finanziate  dai   soggetti
obbligati di cui all'art.  8,  comma  1,  lettera  a),  dello  stesso
decreto sono posti a carico dei soggetti che hanno immesso in consumo
prodotti energetici di cui all'allegato C, punto  3.1,  paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 1099/2008, modificato con regolamento (CE) n.
147 del 13 febbraio 2013, e che l'OCSIT svolge le proprie funzioni  e
attivita' senza fini di lucro, con la sola copertura dei costi; 
  Visto l'art. 7, comma 5, del decreto legislativo  n.  249/2012,  il
quale dispone che gli oneri ed i costi di cui al precedente  comma  4
sono coperti mediante un contributo articolato in una quota  fissa  e
in  una  variabile,  in  funzione  delle   tonnellate   di   prodotti
petroliferi immesse in consumo nell'anno precedente, demandando ad un
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto  con  il
Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    la    definizione
dell'ammontare del contributo nonche' le modalita' ed  i  termini  di
accertamento, riscossione e  versamento  dei  contributi  dovuti  dai
soggetti obbligati,  anche  sulla  base  delle  informazioni  fornite
dall'OCSIT  ed  in  modo  da   assicurare   l'equilibrio   economico,
patrimoniale e finanziario dell'OCSIT, e che, in  prima  applicazione
del  decreto  legislativo  n.  249/2012,   l'ammontare   del   citato
contributo e' determinato entro il 30 aprile  2013,  anche  in  forma
provvisoria e salvo conguaglio, a carico dei soggetti di cui al comma
4 che abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno centomila tonnellate
di prodotti energetici di cui all'allegato C, punto 3.1, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni; 
  Considerate le informazioni rese da  Acquirente  Unico  S.p.A.,  in
qualita' di Organismo Centrale di Stoccaggio  Italiano  (OCSIT),  con
nota del 1° marzo 2013, ai sensi dell'art. 7,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 249/2012, relativamente alla previsione dei costi  per
l'avvio dell'operativita' dell'OCSIT per l'anno 2013 e  ritenuto  che
essi vadano parametrati al residuo periodo dell'anno in corso; 
  Considerata  la  necessita'  di  dover  definire,  con  il  decreto
ministeriale di cui al citato art. 7 comma 5, in  prima  applicazione
del decreto legislativo n. 249/2012, l'ammontare  del  contributo  in
forma  provvisoria,  salvo  conguaglio,  anche   sulla   base   delle
informazioni fornite dall'OCSIT per l'anno 2013; 
  Ritenuto  di  poter  stabilire  le  modalita'  di   pagamento   del
contributo provvisorio per il 2013, a carico dei soggetti  obbligati,
in  una  rata  in  acconto  e  in  una  rata   a   saldo,   inclusiva
dell'eventuale conguaglio; 
  Ritenuto di poter determinare l'eventuale conguaglio,  con  decreto
direttoriale, qualora  l'entita'  del  conguaglio  sia  tale  da  non
alterare significativamente l'ammontare  del  contributo  provvisorio
stabilito dal presente decreto; 
  Ritenuto opportuno stabilire in  linea  generale  le  modalita'  di
riscossione e versamento del contributo per gli  anni  successivi  al
2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Determinazione dell'ammontare provvisorio 
                           del contributo 
 
  1. Il contributo provvisorio per l'anno 2013, in prima applicazione
dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,  n.
249 e salvo conguaglio, e' determinato nella misura di 800.000 euro. 
  2. La rata di acconto corrisponde al 50% del totale di cui al comma
1, ed e' corrisposta, salvo conguaglio, ai sensi dell'art.  7,  comma
5, ultimo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  249,
dai soggetti obbligati di cui al comma 4  dello  stesso  art.  7  che
abbiano immesso in consumo nel 2012 almeno  centomila  tonnellate  di
prodotti energetici di cui all'allegato C, punto  3.1,  paragrafo  1,
del regolamento (CE) n. 1099/2008 e successive modificazioni. 
  3. La Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e
le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo  economico
ripartisce la rata di acconto in modo proporzionale  alle  immissioni
in consumo nel 2012 da parte dei soggetti obbligati di cui  al  comma
2, e ne da comunicazione all'OCSIT e agli stessi soggetti entro dieci
giorni lavorativi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
  4. L'OCSIT provvede a richiedere il pagamento della rata di acconto
ai soggetti di cui al comma 3 entro l'ultimo  giorno  lavorativo  del
mese di giugno, con emissione della richiesta di pagamento  entro  il
terzo giorno lavorativo dello  stesso  mese  di  giugno.  I  soggetti
obbligati provvedono al pagamento entro  l'ultimo  giorno  lavorativo
del mese di emissione dell'addebito.