IL DIRETTORE GENERALE 
    per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione 
 
  Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n.  283,  modificato
dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del
Ministero della  Salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato". 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011,  n.
108, recante il Regolamento di riorganizzazione del  Ministero  della
salute; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  2   agosto   2011
concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo  del
Ministero della salute; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in  materia  d'immissione  in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti
"Aspetti applicativi delle nuove norme in materia  di  autorizzazione
di prodotti fitosanitari"; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e  relativi  coadiuvanti,   come
modificato dal Decreto del Presidente della  Repubblica  28  febbraio
2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del  decreto  del
Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del
consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo  80  concernente
"misure transitorie"; 
  Visti i regolamenti (UE) della Commissione n.  540/2011,  541/2011,
542/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di  attuazione  del
regolamento (CE) n. 1107/2009; 
  Visti il decreto legislativo 14 marzo  2003,  n.  65,  corretto  ed
integrato dal decreto legislativo  28  luglio  2004,  n.  260,  e  il
decreto ministeriale 3 aprile 2007,  concernenti  l'attuazione  delle
direttive  1999/45/CE,  2001/60/CE   e   2006/8/CE,   relative   alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del  16  dicembre  2008  e  il  successivo  regolamento  n.
790/2009 della Commissione del  10  agosto  2009  di  adeguamento  al
progresso  tecnico  e  scientifico,  relativi  alla  classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti
i livelli massimi di residui di antiparassitari nei  o  sui  prodotti
alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica  la
direttiva 91/414/CEE del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 28  settembre  2012  di
rideterminazione delle tariffe relative all'immissione  in  commercio
dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni  sostenute  e
rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009; 
  Visto il decreto ministeriale 29 aprile 2008 di  recepimento  della
direttiva 2008/40/CE della Commissione del 28  marzo  2008,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva nicosulfuron  componente  il  prodotto  fitosanitario  miscela
elencato nell'allegato al presente decreto; 
  Visti  altresi'  i  decreti  ministeriali  di   recepimento   delle
rispettive  direttive  della  Commissione,  relativi   all'iscrizione
nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  194  delle
altre sostanze attive  componenti  i  prodotti  fitosanitari  miscele
elencati nell'allegato al presente decreto; ora  approvate  con  Reg.
(UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive; 
  Visto in particolare, l'articolo 1 del citato decreto  ministeriale
29 aprile  2008  che  indica  il  31  dicembre  2018  quale  scadenza
dell'iscrizione della sostanza attiva  nicosulfuron,  ultima  tra  le
sostanze attive componenti, nell'allegato I del  decreto  legislativo
17 marzo 1995, n. 194; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare intesa ad ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto sulla  base
del fascicolo DPX-L1D57 conforme all'allegato III del citato  decreto
legislativo 194/1995, che ora figura nel Reg. (UE) n. 545/2011  della
Commissione, relativo al prodotto fitosanitario di riferimento  TITUS
MAIS ULTRA ora TITUS MAIS EXTRA, presentato dall'impresa Du  Pont  de
Nemours Italiana S.r.l; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del D.M. 9 luglio 1999,  in
vigore alla data di presentazione della domanda 
  Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto
fitosanitario di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto  previsto
dall'articolo 2, comma 2, del citato  decreto  29  aprile  2008,  nei
tempi e  nelle  forme  da  esso  stabiliti  ed  in  conformita'  alle
condizioni definite per la sostanza attiva nicosulfuron; 
  Considerato che la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari
di cui all'articolo 20 del D.L.vo 17 marzo 1995, n. 194 ha preso atto
della  conclusione  della  valutazione  del   sopracitato   fascicolo
DPX-L1D57, ottenuta dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari
e la Prevenzione Sanitaria,  al  fine  di  ri-registrare  i  prodotti
fitosanitari di cui trattasi fino al 31 dicembre 2018  ,  alle  nuove
condizioni di impiego; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n° 0016290 in data 22  aprile
2013 con la quale e' stata richiesta all'Impresa Du Pont  de  Nemours
Italiana S.r.l., titolare del dossier la  documentazione  ed  i  dati
tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da
presentarsi entro le date fissate della medesima; 
  Ritenuto di ri-registrare fino  al  31  dicembre  2018  ,  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, ultima
tra le sostanze attive componenti il prodotto fitosanitario  indicato
in allegato al presente decreto alle condizioni  definite  alla  luce
dei principi uniformi di  cui  all'allegato  VI  del  citato  decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.194 che ora  figura  nel  Reg.  (UE)  n.
546/2011  della  Commissione,  sulla  base  del  fascicolo  DPX-L1D57
conforme all'All. III; 
 
                              Decreta: 
 
  E' ri-registrato  fino  al  31  dicembre  2018,  data  di  scadenza
dell'approvazione della sostanza attiva nicosulfuron, ultima  tra  le
sostanze attive componenti, il  prodotto  fitosanitario  indicato  in
allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome
dell'impresa  a   fianco   indicata,   autorizzato   con   la   nuova
composizione,  alle  condizioni  e  sulle  colture   indicate   nelle
rispettive  etichette  allegate  al  presente  decreto,  fissate   in
applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate   le   modifiche   indicate   per   il   prodotto
fitosanitario riportate in allegato al presente decreto. 
  La succitata impresa Du Pont de Nemours Italiana S.r.l.  e'  tenuta
alla presentazione dei dati tecnico -  scientifici  aggiuntivi  sopra
indicati nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento
delle condizioni di autorizzazione dei prodotti  fitosanitari,  anche
in conformita' a provvedimenti comunitari  e  ulteriori  disposizioni
riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La  commercializzazione  e  l'impiego  delle  scorte  giacenti,  e'
consentita secondo la seguente modalita': 
    - 8 mesi, a decorrere dalla data  del  presente  decreto  per  la
commercializzazione da parte del titolare delle autorizzazioni  e  la
vendita da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati; 
    - 12 mesi, a  decorrere  dalla  data  del  presente  decreto  per
l'impiego da parte degli utilizzatori finali 
  E'  approvata  quale  parte   integrante   del   presente   decreto
l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve  essere  posto  in
commercio. 
  Il  presente  decreto  sara'  notificato  in   via   amministrativa
all'Impresa interessata e sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana. 
    Roma, 18 giugno 2013 
 
                                      Il direttore generale: Borrello