IL MINISTRO 
                       PER GLI AFFARI EUROPEI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri; 
  Visto il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  16
novembre 2011 di nomina dell'avv. Enzo Moavero Milanesi  alla  carica
di Ministro senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
16 novembre 2011 con il quale e' stato  conferito  al  Ministro  Enzo
Moavero Milanesi l'incarico per gli affari europei; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
dicembre  2011  contenente  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio per gli affari europei Enzo Moavero Milanesi; 
  Visto l'art. 30 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali; 
  Visto l'art. 219 del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,
recante Codice dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
  Considerato  che  EniPower  S.p.A.,  in  data  29  marzo  2012,  ha
presentato alla Commissione europea domanda ai  sensi  dell'art.  30,
paragrafo 5,  della  direttiva  2004/17/CE  perche'  venga  stabilita
l'applicabilita' del paragrafo 1 del medesimo art. 30 alle  attivita'
di produzione e vendita all'ingrosso di energia elettrica all'interno
del territorio italiano,  con  l'eccezione  della  Sardegna  e  della
Sicilia; 
  Considerato che la Commissione europea, con nota  MARKT/C/4  MMT/ag
(2012) del 10 aprile 2012, ha informato lo  Stato  italiano  di  aver
ricevuto la sopra citata  domanda  da  parte  di  EniPower  S.p.A.  e
contestualmente richiesto la trasmissione  di  tutti  i  fatti  e  le
informazioni rilevanti ai  fini  della  valutazione  dell'esposizione
alla concorrenza dell'attivita' di vendita e produzione  all'ingrosso
di elettricita'; 
  Considerato che, con comunicazioni del 20  e  21  giugno  2012,  il
Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso  alla  Commissione
europea i pareri resi, rispettivamente, dall'Autorita' per  l'energia
elettrica e il gas e dall'Autorita' garante della concorrenza  e  del
mercato; 
  Considerato che la Commissione europea, con  nota  MARKT/C/4  MMT//
c.4 (2012) 715121 del 25 maggio 2012 e con nota MARKT/C/4 MMT/ (2012)
1068645 del 25 luglio 2012, ha richiesto informazioni supplementari; 
  Considerato  che,  con  comunicazione  dell'8   agosto   2012,   il
Dipartimento per le politiche europee ha trasmesso  alla  Commissione
europea  le  informazioni  fornite  in  merito   dall'Autorita'   per
l'energia  elettrica  e  il  gas  e  dall'Autorita'   garante   della
concorrenza e del mercato; 
  Considerata la decisione della Commissione europea 2012/539/UE, del
26 settembre 2012, pubblicata nella  Gazzetta  ufficiale  dell'Unione
europea 5 ottobre 2012, n.  271,  serie  L,  in  cui  si  stabilisce,
all'art. 1, che la direttiva 2004/17/CE non si applica  agli  appalti
attribuiti  da  enti  aggiudicatori  e  destinati  a  permettere   la
produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da
fonti convenzionali  nella  macro  zona  Sud  dell'Italia  e  che  la
medesima direttiva 2004/17/CE  continua  invece  ad  applicarsi  agli
appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a  permettere  la
produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili nella macro zona Sud dell'Italia; 
  Considerato, altresi', che la sopra  citata  decisione  2012/539/UE
modifica, all'art. 2, la precedente decisione  2010/403/CE,  adottata
su istanza della Compagnia Valdostana delle Acque S.p.A. e riprodotta
in apposito decreto del Ministro per le politiche europee in  data  5
agosto 2010,  disponendo  che  l'esclusione  ivi  accordata,  per  la
macrozona nord dell'Italia, si  applica  limitatamente  agli  appalti
destinati alla produzione ed alla  vendita  all'ingrosso  di  energia
elettrica  prodotta  da  fonti  convenzionali,  mentre  agli  appalti
destinati alla produzione ed alla  vendita  all'ingrosso  di  energia
elettrica prodotta  da  fonti  rinnovabili  tale  esclusione  non  si
applica, a decorrere dal 15 aprile 2013; 
  Considerata   l'ulteriore   nota    della    Commissione    europea
MARKT/C4/MMT/id (2013)21096 del 21  gennaio  2013,  indirizzata  alle
Autorita'  italiane,  in  cui,  al  fine  di  chiarire  l'ambito   di
applicazione della decisione 2012/539/UE, si  precisa  che  la  parte
dispositiva della decisione medesima, laddove si fa  riferimento,  in
particolare,  al  mercato  rilevante  del   prodotto,   deve   essere
interpretata  alla  luce  delle   premesse   e,   segnatamente,   del
considerando 26; 
  Ritenuto pertanto che, a seguito della decisione 2012/539/UE  della
Commissione europea, si rende  necessario  procedere,  ai  sensi  del
sopra citato art. 219 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
ad indicare le attivita' escluse  dal  campo  di  applicazione  dello
stesso decreto legislativo, tenendo  conto  dei  chiarimenti  forniti
dalla Commissione europea con la propria nota del 21 gennaio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  recante  Codice
dei contratti pubblici relativi a  lavori,  servizi  e  forniture  in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,  non  si  applica
agli  appalti  attribuiti  da  enti  aggiudicatori  e   destinati   a
permettere  la  produzione  e  la  vendita  all'ingrosso  di  energia
elettrica prodotta  da  fonti  convenzionali  nella  macro  zona  Sud
dell'Italia, nonche' agli appalti destinati alla produzione  ed  alla
vendita  all'ingrosso  di  energia  elettrica   prodotta   da   fonti
rinnovabili, nella misura in cui essa non beneficia di  remunerazione
a titolo di nessuno dei  sistemi  di  incentivazione  previsti  dalla
legislazione vigente e non gode di priorita' di dispacciamento. 
  2. Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si  applica  agli
appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a  permettere  la
produzione e la vendita all'ingrosso di energia elettrica prodotta da
fonti rinnovabili nella macro zona  Sud  dell'Italia,  ad  esclusione
dell'energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili  per  le  quali
ricorrano le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo.