IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il Regolamento (CE) n. 108/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  24  settembre  2008  recante  norme  comuni  per   la
prestazione di  servizi  aerei  nella  Comunita'  ed  in  particolare
l'articolo 16 e 17; 
  Visto l'art. 16 della Costituzione; 
  Visto l'art. 36 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che  assegna  al
Ministro dei trasporsi  e  della  navigazione  (oggi  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti),  la  competenza  di  disporre  con
proprio decreto, l'imposizione degli oneri di servizio pubblico sugli
scali nello stesso contemplati in conformita' alle  disposizioni  del
Regolamento CEE n. 2408/92, ora abrogato e sostituito dal Regolamento
(CE) n. 1008/2008; 
  Visto il decreto ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2009, del Ministro
pro-tempore delle infrastrutture e dei  trasporti,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 22
del 28 gennaio 2009, che impone oneri di servizio pubblico su  alcune
rotte  aeree  siciliane  tra  cui  Pantelleria-Trapani  e  viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 94 del 13  marzo  2013,  del  vice
Ministro pro-tempore delle infrastrutture e dei trasporti  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 80 del 5  aprile  2013
che  ha  imposto  nuovi  oneri  di  servizio  pubblico  sulle   rotte
Pantelleria-Trapani e  viceversa,  Pantelleria-Palermo  e  viceversa,
Lampedusa-Palermo e  viceversa,  Lampedusa-Catania  e  viceversa,  in
particolare l'art. 3 e l'art. 8 nei quali  e'  stata  fissata  al  30
giugno 2013 la data rispettivamente per l'entrata in vigore dei nuovi
oneri e la cessazione degli effetti del decreto ministeriale n. 2 del
9 gennaio 2009; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea,  pubblicata  ai
sensi dell'art. 16, pairagrafo 4, comma 1, del  Regolamento  (CE)  n.
1008/2008, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea  -  serie  C
122/13 - del 27 aprile 2013, relativa all'imposizione di nuovi  oneri
di servizio pubblico sulle rotte sopra indicate; 
  Vista la Comunicazione della  Commissione  europea  pubblicata,  ai
sensi dell'art. 17, paragrafo 4 del Regolamento  (CE)  n.  1008/2008,
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - serie C 122/14  -  del
27 aprile  2013,  relativa  al  bando  di  gara  per  concessione  in
esclusiva e con una compensazione finanziaria, del servizio aereo  di
linea    sulle     rotte     Pantelleria-Trapani     e     viceversa,
Pantelleria-Palermo  e  viceversa,  Lampedusa-Palermo  e   viceversa,
Lampedusa-Catania e viceversa nella quale viene indicato  il  termine
ultimo per la presentazione delle offerte; 
  Considerato  che  nessun  vettore  comunitario  ha   accettato   di
effettuare   i   collegamenti   sopracitati,   senza    compensazione
finanziaria, con le modalita' previste nel decreto ministeriale n. 94
del 13 marzo 2013; 
  Vista la nota n. 77642/CSE del 28 giugno 2013 con la  quale  l'ENAC
comunica che nessun vettore comunitario  ha  presentato  offerte  per
l'aggiudicazione della gara  entro  il  termine  di  due  mesi  dalla
pubblicazione della sopracitata informativa nella Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea (27 giugno 2013); 
  Considerato  che  il  mancato  interesse  manifestato  dai  vettori
comunitari ad operare i collegamenti con  le  isole  di  Lampedusa  e
Pantelleria alle condizioni imposte dal decreto  ministeriale  n.  94
del 13 marzo 2013, comporta l'opportunita' di ridefinire gli oneri di
servizio pubblico imposti con il medesimo decreto; 
  Considerate la  condizione  di  particolare  isolamento  geografico
delle isole di Pantelleria  e  Lampedusa,  nonche'  le  problematiche
connesse al fenomeno migratorio che grava sulle medesime isole; 
  Valutato che l'interruzione del servizio onerato  sui  collegamenti
aerei con le isole di Pantelleria e in  Lampedusa,  come  piu'  volte
segnalato dalle Autorita' prefettizie  locali,  potrebbe  riflettersi
negativamente sull'ordine pubblico dei predetti territori; 
  Ritenuto   prioritario,   al   fine   di   garantire   il   diritto
costituzionale  alla  mobilita'  ai  cittadini   di   Pantelleria   e
Lampedusa, proseguire, senza soluzione di  continuita',  gli  attuali
servizi aerei di linea onerati, per il tempo strettamente  necessario
alla definizione di un nuovo assetto della  continuita'  territoriale
delle predette isole minori siciliane; 
  Considerato che e' in corso l'attivazione dell'iter procedurale per
l'individuazione di un nuovo regime onerato sulle isole di  Lampedusa
e Pantelleria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  A decorrere dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto,
cessano gli effetti del decreto ministeriale n. 94 del 13 marzo  2013
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 80 del 5 aprile 2013.